CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 10946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 19978/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C10 C758B), quale titolare della ditta individuale Tappezzeria S.V. di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale condizionato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Cividale del Friuli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, ha eletto domicilio; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 937/2017, pubblicata il 21 dicembre 2017; R.G.N. 19978/18 C.C.27/03/2023 Contratto d’opera – Pagamento del compenso –Ore lavorative udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiuntivo n. 2902/2013, depositato il 16 dicembre 2013, il Tribunale di Udine ingiungeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della Tappezzeria S.V. di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 5.445,20, oltre interessi, in forza della fattura n. 8 del 28 febbraio 2013, a titolo di compenso per la prestazione d’opera eseguita. Proponeva opposizione la [OSCURATO:SOCIETA]., contestando che la fattura posta a fondamento del ricorso monitorio non specificava a quali modelli di sedie e poltrone si riferissero le 150 ulteriori ore addebitate per fine campionatura. Al riguardo, precisava che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva affidato alla [OSCURATO:PERSONA] l’opera di confezionamento dei campioni di nove, tra sedie e poltrone, del modello Gemma-Lilium-Melissa-Iris E 16, così come descritti nella fattura n. 7 del 31 gennaio 2013, regolarmente saldata, e nella successiva fattura n. 8 del 28 febbraio 2013, di cui era stato corrisposto solo un acconto, ritenendo che la restante parte non fosse dovuta. Deduceva, ancora, l’opponente che le ore di campionatura indicate in detto documento fiscale erano sproporzionate e incongrue, come prontamente contestato allacontroparte. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della Tappezzeria S.V. di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto dell’opposizione spiegata, in quanto infondata in fatto e in diritto. Con ordinanza depositata il 20 giugno 2014, era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, cui seguiva il pagamento dell’importo emarginato. Nella fase istruttoria del giudizio erano escussi i testimoni ammessi. Quindi, con sentenza n. 1711/2015, depositata il 28 dicembre 2015, il Tribunale adito accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che nulla fosse dovuto per il titolo dedotto in giudizio con il procedimento monitorio, in quanto l’intimante aveva fatturato dei costi di campionatura del tutto ingiustificati. 2.– Con atto di citazione notificato il 1° marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, chiedendo il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, con la conferma del provvedimento monitorio opposto, o – in subordine – la condanna dell’opponente appellato al pagamento di quanto dovuto secondo giustizia. Si costituiva nel giudizio d’appello la [OSCURATO:SOCIETA], la quale chiedeva il rigetto dell’impugnazione. Nel corso del giudizio di gravame era ammessa consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare le ore di lavoro occorrenti per realizzare la fine campionatura in contestazione, rispetto al numero e al tipo di pezzi che avevano costituito oggetto del contratto d’opera stipulato tra le parti. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 973,68, oltre interessi di mora, e compensava per 2/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo il residuo terzo a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che vi era incertezza, avuto riguardo alle dichiarazioni testimoniali acquisite in causa, in ordine al complessivo numero di ore effettivamente impiegate per le prestazioni rese, sicché, ai fini della quantificazione del compenso, occorreva tenere conto del risultato ottenuto e del lavoro necessario per ottenerlo; b ) che la consulenza d’ufficio espletata aveva accertato l’ammontare delle ore di lavoro normalmente richieste per la realizzazione della campionatura, avuto riguardo al numero dei modelli e alle difficoltà della lavorazione; c) che, in ordine alle tre diverse ipotesi formulate dal consulente, doveva essere preferita la terza, in quanto elaborata sulla scorta delle condivisibili osservazioni del consulente di parte appellante, il quale aveva correttamente evidenziato che operazione preliminare al taglio del tessuto fosse la fase di creazione dell’apposito stampo; d) che nella comparsa di risposta in appello la stessa [OSCURATO:SOCIETA] aveva riconosciuto che il compito della Tappezzeria consisteva nell’incollaggio dell’imbottitura e nel taglio, adattamento e cucitura dei tessuti; e) che, pertanto, il numero complessivo delle ore necessarie per l’esecuzione della campionatura doveva essere fissato in 113, con un residuo ancora dovuto di euro 973,68, atteso che era pacifico tra le parti che per ogni ora di campionatura fosse dovuto un importo di euro 30,00, esclusa alcuna partecipazione alla realizzazione delle scocche in legno e dei tessuti, forniti da [OSCURATO:SOCIETA], secondo quanto emergeva dalle deposizioni testimoniali assunte. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale Tappezzeria S.V. di [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi. 4.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 99, 101, 112, 115, 132 e 345 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte distrettuale omesso di rilevare l’inammissibilità della domanda nuova e del fatto nuovo, introdotti dall’appellante solo con le osservazioni inviate al consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio di gravame, sebbene detta inammissibilità fosse stata prontamente eccepita. In proposito, l’istante obietta che il conteggio delle ore necessarie per la campionatura sarebbe stato effettuato includendovi anche l’attività di creazione dell’apposito stampo, preliminare al taglio dei tessuti, fatto di cui non vi era alcuna allegazione e dimostrazione, di cui la Corte territoriale aveva omesso di rilevare l’inammissibilità. Adduce, ancora, che di detta attività il consulente d’ufficio aveva tenuto conto solo all’esito dei rilievi del consulente tecnico di parte appellante, precisando però, nel formulare l’ipotesi di conteggio anche di tale attività, che non era dato sapere se tale lavorazione fosse stata effettivamente eseguita. 1.1.–Il motivo è inammissibile. E tanto perché il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019; Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013). A fortiori, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 08/03/2007). Nella fattispecie, avendo il Giudice del gravame accolto la domanda di pagamento del compenso, sulla scorta del riferimento alle ore di campionatura impiegate per le operazioni di taglio, comprensive della fase preliminare di predisposizione dello stampo, si intende che abbia implicitamente disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda o del fatto nuovo. 2.– Con il secondo motivo l a ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale adottato una pronuncia le cui argomentazioni sarebbero state in insanabile contrasto tra loro, in termini tali da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione – ricollegabile alla carente o comunque errata valutazione e interpretazione degli atti processuali, del comportamento delle parti in giudizio e delle deposizioni testimoniali, con particolare riguardo alle dichiarazioni contenute nell’elaborato peritale e al contegno processuale assunto dall’appellante –, procedimento che avrebbe ingenerato, in sede di svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, una domanda nuova e inammissibile. In merito, l’istante sostiene che la Corte d’appello avrebbe compiuto una forzatura logico-giuridica, giungendo ad affermare che, nel caso concreto oggetto di esame, la creazione dell’apposito stampo vi sarebbe stata, senza però fornire alcuna motivazione a sostegno di tale conclusione. Né vi sarebbe stata un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali il Giudice d’appello non aveva sottratto tutte le 90 ore di cui alla pregressa fattura n. 7/2013, ai fini di determinare il numero complessivo di ore residue di attività prestata per la campionatura, che avrebbero dovuto essere ancora saldate. 2.1.– Il motivo è in parte qua inammissibile e in parte qua infondato. 2.2.– È inammissibile nella parte in cui si deduce l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, anche con riferimento al conteggio delle ore di attività residua rispetto alle quali sarebbe spettato il compenso integrativo. Infatti, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 2.3.– La do glianza è, invece, infondata, nella parte in cui si contesta che la Corte di merito avrebbe omesso ogni argomentazione sulle ragioni per le quali ha considerato, tra le fasi da valutare per la determinazione del corrispettivo, anche l’attività di predisposizione dell’apposito stampo. E tanto perché la Corte territoriale ha osservato che, a fronte del riconoscimento della prestazione relativa all’attività di taglio dei tessuti, implicante l’adattamento e la cucitura sulle sedie e poltrone commissionate, l’attività di predisposizione dello stampo costituisse una necessaria fase preliminare, propedeutica al taglio, e quindi necessariamente implicata dalla prestazione richiesta. Ora, premesso che la domanda avanzata è rimasta sempre la medesima – ossia il pagame nto del compenso per l’attività di campionatura prestata –, il rilievo circa l’esistenza anche di una fase di stampo non costituisce nuova eccezione, essendo intrinsecamente collegato al fatto dedotto (ovvero al taglio dei tessuti da cucire sulle sedie e poltrone). Ebbene, in tema di procedimento di appello, è qualificabile come eccezione nuova solo quella che non abbia alcuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, così da costituire una ragione di indagine diversa da quella ivi espletata, senza che questa possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente del processo (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2271 del 02/02/2021; Sez. L, Sentenza n. 5051 del 15/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 2641 del 05/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 4583 del 22/02/2008). E non già la deduzione di un fatto correlato a quello principale tempestivamente eccepito (segnatamente il fatto che il taglio dei tessuti postuli la predisposizione dello stampo). 3.– A questo punto, con il primo motivo del ricorso incidentale il controricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per essersi la Corte distrettuale limitata – rigettando parzialmente la domanda dell’appellante – ad enunciare, con motivazione meramente apparente, l’incertezza, avuto riguardo alle dichiarazioni testimoniali acquisite in causa, in ordine al complessivo numero di ore effettivamente impiegate per le prestazioni rese. 4.– Con il secondo motivo del ricorso incidentale il controricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte del gravame tralasciato di considerare la richiesta di esecuzione di numerose modifiche delle campionature effettuate, con conseguente incremento degli orari lavorativi impiegati. 5.– Infine, con il terzo motivo del ricorso incidentale il controricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito ritenuto che la somma di euro 1.321,32 non fosse stata corrisposta per il costo delle scocche in legno e dei tessuti, alla luce del contenuto delle deposizioni testimoniali rese all’udienza del 7 gennaio 2015, secondo cui gli scheletri e i tessuti sarebbero stati forniti dalla stessa committente, omettendo però di esaminare il fatto, come risultante della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], resa all’udienza del 10 febbraio 2015, secondo cui i prodotti erano finiti e poi imballati. 6.– Senonché, poiché al ricorso per cassazione, proposto in via principale, è stato contrapposto un controricorso incidentale condizionato, il rigetto del ricorso principale importa l’assorbimento del ricorso incidentale. 7.–In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto mentre il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 710,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pres