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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 09079/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20493-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 92 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente avverso la sentenza n. 909/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] 92 s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale de L'Aquila, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro estratti di ruolo e le cartelle di pagamento in essi indicate.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Preliminarmente deve rilevarsi che per un errore materiale nella composizione del fascicolo d'ufficio destinato allo spoglio del relatore, non risultava inserita l'avvenuta costituzione della controricorrente Agenzia delle entrate- riscossione e, sul presupposto che quest'ultima fosse rimasta rf intimata, la proposta formulata era finalizzata esclusivamente all'acquisizione del fascicolo d'ufficio dalla CTR, per la verifica della ritualità della notifica del ricorso per il quale si procede.

Preso atto dell'effettiva costituzione della controricorrente, appare pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo, ai fini della formulazione di nuova proposta sul merito del ricorso, Ric. 2020 n. 20493 sez.

MT - ud. 04-11-2021 -2- finalizzata a consentire l'effettiva partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre [OSCURATO:PERSONA].

A t kr-Fica ntgspq sposj4o ,\J\k, ,7?/0 . 3 /-'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20493-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 92 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente avverso la sentenza n. 909/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] 92 s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale de L'Aquila, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro estratti di ruolo e le cartelle di pagamento in essi indicate. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1. Preliminarmente deve rilevarsi che per un errore materiale nella composizione del fascicolo d'ufficio destinato allo spoglio del relatore, non risultava inserita l'avvenuta costituzione della controricorrente Agenzia delle entrate- riscossione e, sul presupposto che quest'ultima fosse rimasta rf intimata, la proposta formulata era finalizzata esclusivamente all'acquisizione del fascicolo d'ufficio dalla CTR, per la verifica della ritualità della notifica del ricorso per il quale si procede. Preso atto dell'effettiva costituzione della controricorrente, appare pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo, ai fini della formulazione di nuova proposta sul merito del ricorso, Ric. 2020 n. 20493 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- finalizzata a consentire l'effettiva partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre [OSCURATO:PERSONA]. A t kr-Fica ntgspq sposj4o ,\J\k, ,7?/0 . 3 /-'
Decreto Cassazione n. 09079/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris