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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34489/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che i motivi di ricorso sono interamente versati in fatto, generici e, comunque, manifestamente infondati laddove denunciano vizi motivazionali.

La Corte distrettuale ha dato conto dell'elemento soggettivo e, in particolare, della consapevolezza dell'odierno imputato in merito alla detenzione dell'arma, nella materiale disponibilità del correo, con apparato giustificativo non solo ancorato alle evidenze probatorie, specificamente richiamate, ma privo di criticità logiche evidenti.

Al riguardo, ha evidenziato che il Caso, alla luce delle dichiarazioni rese dal proprietario dell'autovettura utilizzata per compiere il gesto intimidatorio e delle sue stesse ammissioni, era stato coinvolto sin dalla fase preparatoria ed organizzativa dell'agguato.

Era, infatti, presente non solo nel momento in cui era stata staccata la targa dell'automobile, per evitare che fosse riconosciuta, ma anche quando il complice, presso il distributore di benzina, aveva mostrato a tutti gli occupanti dell'autovettura la pistola che avrebbe utilizzato.

Dopo l'esplosione dei colpi di arma da fuoco ai danni dell'esercizio commerciale, era ripassato sul posto, insieme con i complici, per verificare il danno provocato.

Le circostanze attenuanti generiche sono state ineccepibilmente negate per l'omessa allegazione di elementi favorevoli in quiche modo giustificativi del mitiga mento del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 23 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che i motivi di ricorso sono interamente versati in fatto, generici e, comunque, manifestamente infondati laddove denunciano vizi motivazionali. La Corte distrettuale ha dato conto dell'elemento soggettivo e, in particolare, della consapevolezza dell'odierno imputato in merito alla detenzione dell'arma, nella materiale disponibilità del correo, con apparato giustificativo non solo ancorato alle evidenze probatorie, specificamente richiamate, ma privo di criticità logiche evidenti. Al riguardo, ha evidenziato che il Caso, alla luce delle dichiarazioni rese dal proprietario dell'autovettura utilizzata per compiere il gesto intimidatorio e delle sue stesse ammissioni, era stato coinvolto sin dalla fase preparatoria ed organizzativa dell'agguato. Era, infatti, presente non solo nel momento in cui era stata staccata la targa dell'automobile, per evitare che fosse riconosciuta, ma anche quando il complice, presso il distributore di benzina, aveva mostrato a tutti gli occupanti dell'autovettura la pistola che avrebbe utilizzato. Dopo l'esplosione dei colpi di arma da fuoco ai danni dell'esercizio commerciale, era ripassato sul posto, insieme con i complici, per verificare il danno provocato. Le circostanze attenuanti generiche sono state ineccepibilmente negate per l'omessa allegazione di elementi favorevoli in quiche modo giustificativi del mitiga mento del trattamento sanzionatorio. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 g
Sentenza Cassazione n. 34489/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris