CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2018 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Enna che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna per il reato di lesioni personali. Ritenuto che i motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione (tale è anche l'asserito contrasto tra querela e dichiarazioni dibattimentali) e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Considerato che medesima sorte seguono, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. peri., i motivi articolati nella memoria successivamente trasmessa tramite posta elettronica certificata; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (cfr. Sez. U n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266), sollecitata con la memoria sopra indicata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato -spese, da versarsi a favore dell'erario ex art. 110, comma 3 d.p.r. n. 115 del 2002, che verranno liquidate dal Tribunale di Enna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002 (Sez. U, n. 5464 del 26 settembre, 2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Enna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tosini [OSCURATO:PERSONA] D EPOS