CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31982/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, di seguito elencati, non superano lasoglia di ammissibilità in quanto non consentiti;rilevato che si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione inordine (a) all’illegittima valutazione del dato genetico come prova delpossesso e del dolo del reato di cui all’art. 648, cod. pen.; (b) al travisamentodella prova per erronea interpretazione del dato genetico all'interno delcomplessivo quadro probatorio; (c) al valore probatorio del dato genetico; (d)alla violazione della regola di giudizio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”;(e) all’applicazione della recidiva,ribadito che si tratta di doglianze che non superano la soglia diammissibilità in quanto già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizilogici censurabili in questa sede e peraltro corredate da pertinenti richiami allagiurisprudenza di legittimità;rilevato che la Corte d’appello ha adeguatamente motivato illustrando leragioni per le quali debba ritenersi ragionevolmente certa la riconducibilità delprofilo genotipico alla persona del ricorrente, il possesso della res da partedell’[OSCURATO:PERSONA] e la consapevolezza di costui della sua provenienza delittuosa, nonché,infine, e complessivamente, il quadro probatorio posto a fondamento del giudiziodi responsabilità (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata);ritenuto che il motivo relativo all’applicazione della recidiva è anchemanifestamente infondato, giacché la Corte di merito ha dimostrato lasussistenza degli elementi per i quali ritenere configurabile l’aggravante,consistenti in precedenti della stessa indole, ravvicinati nel tempo, dai qualidedurre la pericolosità del ricorrente (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]