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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 07950/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07185/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale cessionaria del credito ed avente causa di [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) e, per essa , quale procuratrice speciale , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17/A , presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani rappresenta e difende, unitamente all’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonchédi ANGELOMAGGIO; -intimato- per la cassazione dellasentenza n. 17/2021 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 5 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il 18 agosto 1 993, [OSCURATO:PERSONA] comprò un bene immobile , accollandosi il mutuo ipotecario stipulato dal venditore, erogato dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Il 24 aprile1997, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduto all’istituto emittente) le notificò un precetto per il presunto mancato pagamento di talune rate del mutuo , cui seguì il pignoramento dell’immobile.

Nel 2007, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dopo avere vanamente contestato il credito vantato dalla banca, propose istanza di conversione del pignoramento, depositando le ricevute di pagamento delle rate di mutuo contestate.

Il giudice dell’esecuzione, dapprima (con ordinanze del maggio 2007),ammise la debitrice alla conversione (fissando l’udienza per la determinazione delle somme da sostituire al bene pignorato ma imponendole ulteriori versamenti di Euro 500 ,00 mensili sino a quell’udienza) e, successivamente (con ordinanze del luglio successivo), la revocò, disponendo la vendita del l’immobile .

C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] unico ricorso del 1° aprile 2008, ella propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., deducendo, rispettivamente , l’inesistenza di un proprio debito nei confronti della pignorante alla data del pignoramento, nonché l’illegittimità delle ordinanze del maggio 2007 e del luglio 2007, mai notificate, con cui il giudice dell’esecuzione aveva dapprima imposto il versamento provvisorio di Euro 500,00 mensili in vista dell’udienza fissata ex art. 495 cod. proc. civ. per la conversione del pignoramento, e poi revocato l’ammissione al beneficio e ordinato la vendita del compendio pignorato.

In data 8 luglio 2008, il bene immobile fu provvisoriamente aggiudicato adAngelo [OSCURATO:PERSONA].

Dopo che [OSCURATO:PERSONA], a seguito di reclamo ex art. 669 - terdecies cod. proc. civ., aveva ottenuto la sospensione dell’esecuzione, instauratosi il giudizio di m e rito , i n esso spiegò intervento volontario l’aggiudicatarioAngelo Ma ggio.

All’udienza del 4 marzo 2015, l’interventore aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA], comparso personalmente, dichiarò di rinunciare all’intervento.

All’esito della disposta CTU contabile , i l Tribunale di Lecce, con sentenza del 25 gennaio 2016, n.324 , accolse parzialmente l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., dichiarando, per un verso, che il credito precettato non sussisteva alla data della notifica del pignoramento, ma accertando, per altro verso, la sussistenza di un ulteriore credito della Banca maturato in epoca successiva, che la stessa creditrice aveva fatto valere in sede esecutiva con atto d’intervento del 25ottobre 2013.

In ordine all’opposizione agli atti esecutivi rilevò, invece, la carenza d’interesse della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], al contempo accogliendo la C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del suo diritto di ottenere il trasferimento dell’immobile.

2. Il capo d ella sentenza del giudice salentino inerente all’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stato cassato senza rinvio da questa Corte, con pronuncia n. 26703/2018, sul rilievo che l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. era stata tardivamente proposta, senza che il Tribunale l’avesse rilevato.

Anche in relazione all’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi visto rigettare l’appello dalla Corte territorialedi Lecce (sentenza del 22 luglio 2019) , ha proposto ricorso per cassazione, che è stato definito con pronuncia di questa Corte n. 23477/2022, con cui è stata dichiarata l’insuss istenza del diritto del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché dei suoi aventi causa e del cessionario finale e preteso titolare del credito) di procedere ad esecuzione forzata in danno di [OSCURATO:PERSONA] in forza del precetto notificatole il24 aprile 1997 , fermi gli effetti del giudicato formatosi sul diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il trasferimento del bene aggiudicatogli in data 8 luglio 2008, e fatte salve le ulteriori evenienze eventualmente verificatesi ri guardo a detta posizione processuale in corso di procedura. 3.Il capo della sentenza n.324 del 2016 del Tribunale di L ecce, relativo all’opposizione agli atti esecutivi – e, in particolare , la statuizione di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del suo diritto al trasferimento dell’immobile – è st a to oggetto anche di impugnazioneper revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., sul presupposto che il giudice salentino non si sarebbe avveduto della rinuncia all’int ervento formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 4 marzo 2015.

L’istanza di revocazione, in contraddittorio con la banca procedente e con [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata inammissibile C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani dallo stesso Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, con sentenza 5 gennaio 2021, n. 17, che ha pure condannato l’impugnante alle spese di lite , nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art.96,terzo comma, cod. proc. civ. , infavore di ognuna delle controparti.

Il T ribunale ha ritenuto che nel caso di specie non fosse configurabile un errore percettivo idoneo a legittimare l’esperimento del rimedio revocatorio, in quanto la rinuncia all’intervento, posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], era stata implicitamente interpretata come rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell’art.306 cod. proc. civ., sicché, in mancanza di accettazione delle altre parti costituite, non aveva prodotto effetti.

Secondo il Tribunale di Lecce, in altre parole, la determinazione del giudice precedente di provvedere sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA], non ostante la rinuncia da lui posta in essere, era stata il risultato di un’attività valutativa, che non avrebbe potuto dar luogo ad un errore di fatto revocatorio; d’altra parte, anche un a diversa interpretazione dell’atto posto in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], volto a qualificarlo come rinuncia alla domanda (da reputarsi efficace anche in mancanza di accettazione, a differenza della rinuncia agli atti) sarebbestato pur sempre il risultato di un giudizio, che, quand’anche errato, non avrebbe concreta to la svista percettiva legittimante l’impugnazione straordinaria esperita. 4.Avverso questa sentenza , [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla basedi tre motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].r.l., quale cessionaria del credito ed avente causa di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), mediante la procuratrice speciale CF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Non svolge difese [OSCURATO:PERSONA].

C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Solo la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che, a i fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395 n.4c.p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass., Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass.26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass.C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass.08/06/2018, n. 14929); c) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass.29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334).

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che, nella vicenda in esame, il rimedio revocatorio non fossestato esperito per denunciare un errore di fatto, avente le caratteristiche appena sopra illustrate , ma che fosse stato inamm issibilmente censurato il risultato di una valutazione sugli effetti giuridici del contegno processuale di una parte, la quale, anche ove fosse stata fallace, avrebbe concretato un errore di giudizio impugnabile con i mezzi ordinari di gravame e non una svista percettiva sindacabile con il mezzo straordinario della revocazione.

2. Ciò p remesso , tale statuizione viene gravata per cassazione con motivi di ricorso estranei alla ratio decidendi di merito fondata sulla ritenuta non configurabilità del de dotto er rore revocatorio , i quali censurano, invece, la stessa ammissibilità della pronuncia sulla revocazione, nonché le statuizioni accessorie di condanna alle spese e al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art.96, comma terzo,cod. proc. civ.. 2.1.Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 295, 617 e 349cod. proc. civ..

La ricorrente deduce che il capo della sentenza del Tribunale di Lecce n.324 del 2016, contene n te le statuizioni in ordine all’opposizione agli atti esecutivi, av eva formato oggetto, oltre che dell’impugnazione per revocazione, anche di ricorso per cassazione.

Soggiunge che, in ragione del carattere pregiudiziale del giudizio di cassazione rispetto a quello di revocazione , aveva invocato la C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani sospensione di quest’ul timo giudizio in attesa della decisione della Corte di legittimità.

Evidenzia che tale istanza era stata accol ta dal giudice della revocazione che, dopo aver trattenuto la causa in decis ione, l ’ aveva rimessa sul ruolo consentendo il deposito della decisione di questa Corte n. 26703/2018, la quale aveva cassatosenza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di declaratoria di difetto di interesse sulla decisione dell’opposizione agli atti esecutivi , perché l’azionenon avrebbe potuto essere proposta per tardività.

Conclude che il giudice della revocazione si sarebbe dovuto attenere a tale pregiudiziale decisione, evitando di delibare il merito dell’impugnazione per revocazione e dichiarandone l’inammissibilità.

Nella memoria illustrativa, la ricorrentededuce ulteriormente che, in una con la dichiarata tardività della proposta opposizione agli atti esecutivi, dovrebbe tenersi conto anche della «accertata e dichiarata nullità di tutti gli atti e dell’intera procedura immobiliare … tra l’altro estinta», avuto riguardoalle statuizioni contenute nella sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 23477/2022.

Ne discenderebbe, dunque, la nullità della sentenza impugnata. 2.1.1.Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, comedeve escludersi, in generale, che la parte che propone una domanda abbia l’interesse a che ess a sia dichiarata inammissibile, allo stesso modo, la parte soccombente in un grado di giudizio, che si ritiene legittimata ad esperire un mezzo di impugnazione avverso la sentenza e nei confronti della parte vittoriosa, non ha interesse alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione da lei stessa proposta.

Nel caso di specie, dunque, [OSCURATO:PERSONA], avendo proposto istanza di revocazione della sentenza n. 324 del 2016 del Tribunale di Lecce,non poteva vantare interesse a che il giudice ad ì to con la sua C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani impugnazione omettesse di pronunciarsi sul merito della stessa, dichiarandola inammissibile.

Ciò, tanto più se si consideri che la sentenza n. 23477/2022 di questa Corte ha bensì accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla ricorrente, con conseguente invalidità degli atti della procedura esecutiva immobiliare iniziata nei suoi confronti, ma ha mantenuto fermi gli effetti del giudicato formatosi sul diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il trasferimento del bene aggiudicatogli in data 8 luglio 2008, «salve le ulteriori evenienze verificatesi riguardo a detta posizione processuale in corso di procedura» (p.11 della sentenza in parola).

Il motivo di ricorso in esame è pertanto inammissibile per mancanzadi interesse ad impugnare, ai sensi dell’art.100 c.p.c. .

Al di là del rilievo della mancanza di una necessaria condizione dell’impugnazione, il motivo di gravame muove da una premessa dogmatica inesatta, essendo basato su un presunto – ma inesistente –carattere pregiudiziale del giudi zio di cassazione rispetto al giudizio di revocazione.

Il nesso di pregiudi zi alità tra i due giudizi era , in effetti , previsto nella originaria d isciplina codicistica dei rapporti tra i due procedimenti, ma nella direzione opposta a quella pretesa dalla ricorrente: non era il giudizio di cassazione ad essere pregiudiziale a quello di revocazione ma quest’ultimo lo era rispetto al primo, essendo previsto che la proposizione della revocazione sospende va il termine per proporre il ricorso pe r cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che a vesse pronunciato sulla revocazione (art. 398, quar to comma, c.p.c., nella sua formulazione originaria ; Cass. 26/06/1971, n. 2021; Cass.04/06/1998, n. 5480).

Questa disciplina è stata, però , modificata, escludendosi un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due giudizi: la regola della C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani sospensione n ecessaria del giudizio di cassazione o del relativo termine per impugnare, perl’innanzi prevista, è stata infatti sostituita con quella della sospensione facoltativa, tra l’altro collegata al requisito della “non manifesta infondatezza” dellarevocazione proposta ( art. 398, quarto comma, c.p.c., nella formulazione vigente; cfr. Cass. 18/04/2016, n. 5398; Cass.02/08/2018, n. 20469; Cass.10/12/2018, n. 31920; Cass, Sez.

Un., 26/05/2020, n.9776).

In ogni caso,la sospensione può riguardare sempre il termine per proporre il ricorso pe r cassazione o il procedimento relativo, non invece il giudizio di revocazione.

Il primo motivodi ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile.

2.2. Con il se c ondo m ot ivo è denunciata violazione dell’art.91 cod. proc. civ. e della “legge” (recte: del d.m.) n. 55 del 2014.

La ricorrente censura la statuizione che l’ha condanna ta a rimborsare le spese processuali sostenute da ciascuna delle controparti; deduce che la liquidazione di tali spese (nella misura di Euro 8.000,00 per ciascuno dei due convenuti , oltre accessori) sarebbe non rispettosa dei parametri fissati dal decreto ministeriale, avuto riguardo al valore della controversia, da ritenersi pari ad Euro 11.504,73, somma corrispondente all’ammontare del credito accertatodal giudice dell’opposizione all’esecuzione.

Evidenzia che, in ragione di tale valore, avrebbe dovuto liquidarsi la minor somma di Euro 3.235,00oltre accessori, pari al valore medio del relativo scaglione, tenuto conto, tra l’altro, che le parti avevano rinunciato alla redaz i one delle m emorie di cui al l ’art.183, sesto comma, cod. proc civ. e che n on era stata esp l e tata attività istruttoria. 2.2.1.Questo motivo è infondato.

C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non è controverso che il valore della controversia fosse pari ad Euro 11.504,73, deve tenersi conto dello scaglione da Euro 5.201 ad Euro 26.000 che, nel vigore del d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle quattro diverse fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), prev e deva, nei giud izi di cognizione dinanzi al Tribunale , compensi da un minimo di Euro 2.738,00 ad un massimo di Euro 9.023,00.

Pertanto, non può censurarsi la statuizione del giudice del merito che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, abbia ritenuto di liquidare un compenso che, pur avvicinandosi al massimo previsto dalle tabelle allegate al predetto decreto ministeriale, non superi il relativo limite.

Népuò condividersi il rilievo cir ca l a non spettanza del compenso per la fase istruttoria (o di trattazione) , in quanto tale fase è ineludibile, purché venga espletata una qualsia s i attività , anche non avente carattere istruttorio in senso stretto , ma rientrante tra quelle previste nell’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, tra le quali sono comprese “le istanze al giudice” (cfr. Cass.12/12/2022, n.36182).

Poiché la stessa ricorrente ha dedotto che aveva formulato istanza di sospensione ex art.295 cod. proc. civ., deve ritenersi integrato il minimo di attività necessaria per la liquidazione delle spese relative allafase di trattazione .

Ilsecondo motivo di r icorso va, pertanto, rigettato . 2.3.Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art.96 , terzo comma,cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] censura la statuizione con cui è stata condanna ta a pagare ad ognuna delle due controparti la somma equitativame nte determinata di Euro 1.500,00, sul presupposto della ritenuta manifesta infondatezzadell’impugnazione proposta.

C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, l’infondatezza dell’azione esercitata, quand’anche“manifesta”, non si traduce, di per sé , nella mala fede o nella colpa grave necessarie per giustificare una condanna ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. 2.3.1.Questo motivo è fondato.

Presuppostonecessario della condanna ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., è l’accertamento di una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza e buona fede, che si traduce nell’utilizzo improprio e abusivo dei rimedi posti a disposizione dall’ordinamento processuale, con caratteristiche idonee a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali ( Cass.30/09/2021, n.26545 , in motiv; Cass.05/12/2022, n. 35593).

Siffatta condotta, qualificabile come “abuso del processo”, si pone, infatti, in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose (Cass. 04/08/2021, n. 22208).

La sentenza impugnata non ha accertato – o comu nque non ha dato conto dell’accertamento– in capo al la ricorrente di una condotta processuale abusiva, limitandosi a qualificare la sua impugnazione come “palesemente” infondata, da ciò facendo indebitamente discendere la condanna ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c..

Questacondanna è dunque illegittima. 3.In definitiva, dev e accogliersi il terzo motivo di ricorso, mentre deve rigettarsi il secondo e deve essere dichiarato inammissibile il primo.

C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione a l motivo accolto.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte p uò decidere nel merito , escludendo la condanna ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. 4.In considerazione dell’esito del giudizio di legittimità, le spese ad esso relative possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, con condanna della parte controricorrente e di quella intimata, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente la residua metà, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e , decidendo nel merito, esclude la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma,cod. proc. civ..

Compensa per la metà tra le parti le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07185/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (quale cessionaria del credito ed avente causa di [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) e, per essa , quale procuratrice speciale , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17/A , presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani rappresenta e difende, unitamente all’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonchédi ANGELOMAGGIO; -intimato- per la cassazione dellasentenza n. 17/2021 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 5 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 18 agosto 1 993, [OSCURATO:PERSONA] comprò un bene immobile , accollandosi il mutuo ipotecario stipulato dal venditore, erogato dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Il 24 aprile1997, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduto all’istituto emittente) le notificò un precetto per il presunto mancato pagamento di talune rate del mutuo , cui seguì il pignoramento dell’immobile. Nel 2007, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dopo avere vanamente contestato il credito vantato dalla banca, propose istanza di conversione del pignoramento, depositando le ricevute di pagamento delle rate di mutuo contestate. Il giudice dell’esecuzione, dapprima (con ordinanze del maggio 2007),ammise la debitrice alla conversione (fissando l’udienza per la determinazione delle somme da sostituire al bene pignorato ma imponendole ulteriori versamenti di Euro 500 ,00 mensili sino a quell’udienza) e, successivamente (con ordinanze del luglio successivo), la revocò, disponendo la vendita del l’immobile . C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] unico ricorso del 1° aprile 2008, ella propose opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., deducendo, rispettivamente , l’inesistenza di un proprio debito nei confronti della pignorante alla data del pignoramento, nonché l’illegittimità delle ordinanze del maggio 2007 e del luglio 2007, mai notificate, con cui il giudice dell’esecuzione aveva dapprima imposto il versamento provvisorio di Euro 500,00 mensili in vista dell’udienza fissata ex art. 495 cod. proc. civ. per la conversione del pignoramento, e poi revocato l’ammissione al beneficio e ordinato la vendita del compendio pignorato. In data 8 luglio 2008, il bene immobile fu provvisoriamente aggiudicato adAngelo [OSCURATO:PERSONA]. Dopo che [OSCURATO:PERSONA], a seguito di reclamo ex art. 669 - terdecies cod. proc. civ., aveva ottenuto la sospensione dell’esecuzione, instauratosi il giudizio di m e rito , i n esso spiegò intervento volontario l’aggiudicatarioAngelo Ma ggio. All’udienza del 4 marzo 2015, l’interventore aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA], comparso personalmente, dichiarò di rinunciare all’intervento. All’esito della disposta CTU contabile , i l Tribunale di Lecce, con sentenza del 25 gennaio 2016, n.324 , accolse parzialmente l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., dichiarando, per un verso, che il credito precettato non sussisteva alla data della notifica del pignoramento, ma accertando, per altro verso, la sussistenza di un ulteriore credito della Banca maturato in epoca successiva, che la stessa creditrice aveva fatto valere in sede esecutiva con atto d’intervento del 25ottobre 2013. In ordine all’opposizione agli atti esecutivi rilevò, invece, la carenza d’interesse della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], al contempo accogliendo la C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del suo diritto di ottenere il trasferimento dell’immobile. 2. Il capo d ella sentenza del giudice salentino inerente all’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stato cassato senza rinvio da questa Corte, con pronuncia n. 26703/2018, sul rilievo che l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. era stata tardivamente proposta, senza che il Tribunale l’avesse rilevato. Anche in relazione all’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi visto rigettare l’appello dalla Corte territorialedi Lecce (sentenza del 22 luglio 2019) , ha proposto ricorso per cassazione, che è stato definito con pronuncia di questa Corte n. 23477/2022, con cui è stata dichiarata l’insuss istenza del diritto del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché dei suoi aventi causa e del cessionario finale e preteso titolare del credito) di procedere ad esecuzione forzata in danno di [OSCURATO:PERSONA] in forza del precetto notificatole il24 aprile 1997 , fermi gli effetti del giudicato formatosi sul diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il trasferimento del bene aggiudicatogli in data 8 luglio 2008, e fatte salve le ulteriori evenienze eventualmente verificatesi ri guardo a detta posizione processuale in corso di procedura. 3.Il capo della sentenza n.324 del 2016 del Tribunale di L ecce, relativo all’opposizione agli atti esecutivi – e, in particolare , la statuizione di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del suo diritto al trasferimento dell’immobile – è st a to oggetto anche di impugnazioneper revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., sul presupposto che il giudice salentino non si sarebbe avveduto della rinuncia all’int ervento formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 4 marzo 2015. L’istanza di revocazione, in contraddittorio con la banca procedente e con [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata inammissibile C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dallo stesso Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, con sentenza 5 gennaio 2021, n. 17, che ha pure condannato l’impugnante alle spese di lite , nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art.96,terzo comma, cod. proc. civ. , infavore di ognuna delle controparti. Il T ribunale ha ritenuto che nel caso di specie non fosse configurabile un errore percettivo idoneo a legittimare l’esperimento del rimedio revocatorio, in quanto la rinuncia all’intervento, posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], era stata implicitamente interpretata come rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell’art.306 cod. proc. civ., sicché, in mancanza di accettazione delle altre parti costituite, non aveva prodotto effetti. Secondo il Tribunale di Lecce, in altre parole, la determinazione del giudice precedente di provvedere sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA], non ostante la rinuncia da lui posta in essere, era stata il risultato di un’attività valutativa, che non avrebbe potuto dar luogo ad un errore di fatto revocatorio; d’altra parte, anche un a diversa interpretazione dell’atto posto in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], volto a qualificarlo come rinuncia alla domanda (da reputarsi efficace anche in mancanza di accettazione, a differenza della rinuncia agli atti) sarebbestato pur sempre il risultato di un giudizio, che, quand’anche errato, non avrebbe concreta to la svista percettiva legittimante l’impugnazione straordinaria esperita. 4.Avverso questa sentenza , [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla basedi tre motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].r.l., quale cessionaria del credito ed avente causa di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), mediante la procuratrice speciale CF [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Non svolge difese [OSCURATO:PERSONA]. C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Solo la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, a i fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395 n.4c.p.c., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass.26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass.C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass.08/06/2018, n. 14929); c) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass.29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334). Il Tribunale di Lecce, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che, nella vicenda in esame, il rimedio revocatorio non fossestato esperito per denunciare un errore di fatto, avente le caratteristiche appena sopra illustrate , ma che fosse stato inamm issibilmente censurato il risultato di una valutazione sugli effetti giuridici del contegno processuale di una parte, la quale, anche ove fosse stata fallace, avrebbe concretato un errore di giudizio impugnabile con i mezzi ordinari di gravame e non una svista percettiva sindacabile con il mezzo straordinario della revocazione. 2. Ciò p remesso , tale statuizione viene gravata per cassazione con motivi di ricorso estranei alla ratio decidendi di merito fondata sulla ritenuta non configurabilità del de dotto er rore revocatorio , i quali censurano, invece, la stessa ammissibilità della pronuncia sulla revocazione, nonché le statuizioni accessorie di condanna alle spese e al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art.96, comma terzo,cod. proc. civ.. 2.1.Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 295, 617 e 349cod. proc. civ.. La ricorrente deduce che il capo della sentenza del Tribunale di Lecce n.324 del 2016, contene n te le statuizioni in ordine all’opposizione agli atti esecutivi, av eva formato oggetto, oltre che dell’impugnazione per revocazione, anche di ricorso per cassazione. Soggiunge che, in ragione del carattere pregiudiziale del giudizio di cassazione rispetto a quello di revocazione , aveva invocato la C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani sospensione di quest’ul timo giudizio in attesa della decisione della Corte di legittimità. Evidenzia che tale istanza era stata accol ta dal giudice della revocazione che, dopo aver trattenuto la causa in decis ione, l ’ aveva rimessa sul ruolo consentendo il deposito della decisione di questa Corte n. 26703/2018, la quale aveva cassatosenza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di declaratoria di difetto di interesse sulla decisione dell’opposizione agli atti esecutivi , perché l’azionenon avrebbe potuto essere proposta per tardività. Conclude che il giudice della revocazione si sarebbe dovuto attenere a tale pregiudiziale decisione, evitando di delibare il merito dell’impugnazione per revocazione e dichiarandone l’inammissibilità. Nella memoria illustrativa, la ricorrentededuce ulteriormente che, in una con la dichiarata tardività della proposta opposizione agli atti esecutivi, dovrebbe tenersi conto anche della «accertata e dichiarata nullità di tutti gli atti e dell’intera procedura immobiliare … tra l’altro estinta», avuto riguardoalle statuizioni contenute nella sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 23477/2022. Ne discenderebbe, dunque, la nullità della sentenza impugnata. 2.1.1.Il motivo è inammissibile. In primo luogo, comedeve escludersi, in generale, che la parte che propone una domanda abbia l’interesse a che ess a sia dichiarata inammissibile, allo stesso modo, la parte soccombente in un grado di giudizio, che si ritiene legittimata ad esperire un mezzo di impugnazione avverso la sentenza e nei confronti della parte vittoriosa, non ha interesse alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione da lei stessa proposta. Nel caso di specie, dunque, [OSCURATO:PERSONA], avendo proposto istanza di revocazione della sentenza n. 324 del 2016 del Tribunale di Lecce,non poteva vantare interesse a che il giudice ad ì to con la sua C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani impugnazione omettesse di pronunciarsi sul merito della stessa, dichiarandola inammissibile. Ciò, tanto più se si consideri che la sentenza n. 23477/2022 di questa Corte ha bensì accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla ricorrente, con conseguente invalidità degli atti della procedura esecutiva immobiliare iniziata nei suoi confronti, ma ha mantenuto fermi gli effetti del giudicato formatosi sul diritto di [OSCURATO:PERSONA] di ottenere il trasferimento del bene aggiudicatogli in data 8 luglio 2008, «salve le ulteriori evenienze verificatesi riguardo a detta posizione processuale in corso di procedura» (p.11 della sentenza in parola). Il motivo di ricorso in esame è pertanto inammissibile per mancanzadi interesse ad impugnare, ai sensi dell’art.100 c.p.c. . Al di là del rilievo della mancanza di una necessaria condizione dell’impugnazione, il motivo di gravame muove da una premessa dogmatica inesatta, essendo basato su un presunto – ma inesistente –carattere pregiudiziale del giudi zio di cassazione rispetto al giudizio di revocazione. Il nesso di pregiudi zi alità tra i due giudizi era , in effetti , previsto nella originaria d isciplina codicistica dei rapporti tra i due procedimenti, ma nella direzione opposta a quella pretesa dalla ricorrente: non era il giudizio di cassazione ad essere pregiudiziale a quello di revocazione ma quest’ultimo lo era rispetto al primo, essendo previsto che la proposizione della revocazione sospende va il termine per proporre il ricorso pe r cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che a vesse pronunciato sulla revocazione (art. 398, quar to comma, c.p.c., nella sua formulazione originaria ; Cass. 26/06/1971, n. 2021; Cass.04/06/1998, n. 5480). Questa disciplina è stata, però , modificata, escludendosi un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due giudizi: la regola della C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani sospensione n ecessaria del giudizio di cassazione o del relativo termine per impugnare, perl’innanzi prevista, è stata infatti sostituita con quella della sospensione facoltativa, tra l’altro collegata al requisito della “non manifesta infondatezza” dellarevocazione proposta ( art. 398, quarto comma, c.p.c., nella formulazione vigente; cfr. Cass. 18/04/2016, n. 5398; Cass.02/08/2018, n. 20469; Cass.10/12/2018, n. 31920; Cass, Sez. Un., 26/05/2020, n.9776). In ogni caso,la sospensione può riguardare sempre il termine per proporre il ricorso pe r cassazione o il procedimento relativo, non invece il giudizio di revocazione. Il primo motivodi ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile. 2.2. Con il se c ondo m ot ivo è denunciata violazione dell’art.91 cod. proc. civ. e della “legge” (recte: del d.m.) n. 55 del 2014. La ricorrente censura la statuizione che l’ha condanna ta a rimborsare le spese processuali sostenute da ciascuna delle controparti; deduce che la liquidazione di tali spese (nella misura di Euro 8.000,00 per ciascuno dei due convenuti , oltre accessori) sarebbe non rispettosa dei parametri fissati dal decreto ministeriale, avuto riguardo al valore della controversia, da ritenersi pari ad Euro 11.504,73, somma corrispondente all’ammontare del credito accertatodal giudice dell’opposizione all’esecuzione. Evidenzia che, in ragione di tale valore, avrebbe dovuto liquidarsi la minor somma di Euro 3.235,00oltre accessori, pari al valore medio del relativo scaglione, tenuto conto, tra l’altro, che le parti avevano rinunciato alla redaz i one delle m emorie di cui al l ’art.183, sesto comma, cod. proc civ. e che n on era stata esp l e tata attività istruttoria. 2.2.1.Questo motivo è infondato. C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non è controverso che il valore della controversia fosse pari ad Euro 11.504,73, deve tenersi conto dello scaglione da Euro 5.201 ad Euro 26.000 che, nel vigore del d.m. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle quattro diverse fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale), prev e deva, nei giud izi di cognizione dinanzi al Tribunale , compensi da un minimo di Euro 2.738,00 ad un massimo di Euro 9.023,00. Pertanto, non può censurarsi la statuizione del giudice del merito che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, abbia ritenuto di liquidare un compenso che, pur avvicinandosi al massimo previsto dalle tabelle allegate al predetto decreto ministeriale, non superi il relativo limite. Népuò condividersi il rilievo cir ca l a non spettanza del compenso per la fase istruttoria (o di trattazione) , in quanto tale fase è ineludibile, purché venga espletata una qualsia s i attività , anche non avente carattere istruttorio in senso stretto , ma rientrante tra quelle previste nell’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, tra le quali sono comprese “le istanze al giudice” (cfr. Cass.12/12/2022, n.36182). Poiché la stessa ricorrente ha dedotto che aveva formulato istanza di sospensione ex art.295 cod. proc. civ., deve ritenersi integrato il minimo di attività necessaria per la liquidazione delle spese relative allafase di trattazione . Ilsecondo motivo di r icorso va, pertanto, rigettato . 2.3.Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art.96 , terzo comma,cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] censura la statuizione con cui è stata condanna ta a pagare ad ognuna delle due controparti la somma equitativame nte determinata di Euro 1.500,00, sul presupposto della ritenuta manifesta infondatezzadell’impugnazione proposta. C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, l’infondatezza dell’azione esercitata, quand’anche“manifesta”, non si traduce, di per sé , nella mala fede o nella colpa grave necessarie per giustificare una condanna ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. 2.3.1.Questo motivo è fondato. Presuppostonecessario della condanna ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., è l’accertamento di una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza e buona fede, che si traduce nell’utilizzo improprio e abusivo dei rimedi posti a disposizione dall’ordinamento processuale, con caratteristiche idonee a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali ( Cass.30/09/2021, n.26545 , in motiv; Cass.05/12/2022, n. 35593). Siffatta condotta, qualificabile come “abuso del processo”, si pone, infatti, in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose (Cass. 04/08/2021, n. 22208). La sentenza impugnata non ha accertato – o comu nque non ha dato conto dell’accertamento– in capo al la ricorrente di una condotta processuale abusiva, limitandosi a qualificare la sua impugnazione come “palesemente” infondata, da ciò facendo indebitamente discendere la condanna ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c.. Questacondanna è dunque illegittima. 3.In definitiva, dev e accogliersi il terzo motivo di ricorso, mentre deve rigettarsi il secondo e deve essere dichiarato inammissibile il primo. C.C.08.02.2023 N. R.G. 07185/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione a l motivo accolto. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte p uò decidere nel merito , escludendo la condanna ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. 4.In considerazione dell’esito del giudizio di legittimità, le spese ad esso relative possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, con condanna della parte controricorrente e di quella intimata, in solido tra loro, a rimborsare alla ricorrente la residua metà, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e , decidendo nel merito, esclude la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma,cod. proc. civ.. Compensa per la metà tra le parti le