CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 1974
Cassazione n. 29685/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SCORDAMAGLIA R.G.N. 16847/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a Cerignola ( FG ) il 07/09/1974 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del Tribunale di Bari in funzione di giudice dell’appello cautelare; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che si è riportatoalla requisitoria in atti e ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il procedimento trae origine dall’aggressione, avvenuta il 4 settembre 2024 presso gli [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, ai danni di alcuni sanitariivi in servizio, a seguito del decesso della paziente [OSCURATO:PERSONA] , ivi ricoverata dal 19 giugno 2024 per lesioni a seguito di un investimento stradale, morte avvenuta dopo un intervento chirurgico con cui si era cercato di salvarle la vita.L'episodio ha visto il coinvolgimento di numerosi familiari e conoscenti della defunta, tra cui [OSCURATO:PERSONA], e si è caratterizzato per l'irruzione nella zona operatoria, minacce di morte, violenze fisiche, danneggiamento di beni pubblici e resistenza a pubblico ufficiale, con conseguente interruzione di pubblico servizio. A fronte di tali fatti, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia aveva richiesto l'applicazione di misure cautelari, inclusi gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] altri familiari. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, con ordinanza del 20 settembre 2024, pur riconoscendo la sussistenza di gravi indizi di reato, ha rigettato la richiesta per l'assenza di specifiche ed inderogabili esigenze cautelari. Ha evidenziato la peculiarità della vicenda in cui si erano sviluppate le condotte, l'assenza di ulteriori iniziative ritorsive verso i sanitari, l'irrilevanza delle recidive contestate ai fini della valutazione cautelare e la non concretezza del pericolo di inquinamento probatorio, oltre che l'effetto contenitivo del clamore mediatico. Avverso tale provvedimento, il Pubblico Ministero ha proposto appello ex art.310 cod. proc. pen. dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione del Riesame, lamentando la lacunosità e l’illogicità della motivazione nonché l’erronea applicazione dell’art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., chiedendo l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 13 marzo 2025, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha annullato l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, per i reati di cui ai capi 1), 3) e 6) dell’imputazione cautelare. La misura cautelare risulta disposta, in particolare, per il delitto di lesioni dolose ai danni dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (presi a calci e pugni, sferrati anche in testa), nonché per i delitti di minaccia aggravata dalla presenza di più di 10 persone (avendo agito in almeno 25) e di resistenza a pubblico ufficiale (avendo commesso i fatti opponendosi anche a d appartenenti alla Polizia di Stato). 2. Avverso la detta ordinanza del Tribunale di Bari ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi motivazionali e violazioni di legge, in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura prescelta. Il ricorrente ha lamentato che l’ordinanza impugnata fosse totalmente appiattita sulle doglianze del Pubblico Ministero e fosse, comunque, identica a quelle emesse nei riguardi degli altri indagati, senza alcuna autonoma valutazione delle singole posizioni. Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, si sostiene l'occasionalità della condotta, in quanto: - non si sarebbe considerato i l “tempo silente” , ovvero quello trascorso dalla commissione del reato senza ulteriori aggressionie, dunque, l’assenza di indici sintomatici del pericolo di recidiva; - congettural e sarebbe il riferimento fatto ai possibili esiti non graditi dei procedimenti penali in corso (incluso quello a carico dei sanitari per colpa medica), che, nonostante fossero già pendenti, non avevano comportato ulteriori episodi analoghi a quelli in esame; - la residenza di indagati e persone offese in città diverse , circostanza trascurata dal Tribunale, renderebbe ancor più remota la possibilità di recidiva, da valutare, comunque, non sulla base dell’astratto titolo di reato, ma della sua gravità in concreto; - l'aggressione sarebbe scaturita da lla peculiare contingenza determinatasi, ovvero dall’impeto emotivo scatenato dalla morte di PuglieseNatascia Pia, enon sarebbe stata preordinata mediante la chiamata in loco di parenti e amicidella stessa, avvenuta allorché la ragazza era ancora in condizioni critiche, considerato anche il minimo lasso di tempo tra il colloquio dei suoi familiari con i sanitari e la notizia del decesso; - corretto sarebbe stato il comportamento mantenuto durante la lunga degenza di PuglieseNatascia Pia da parte dei suoi parenti, sicché erroneo sarebbe pure il riferimento dell’ordinanza impugnata alla “pregressa conoscenza dell’atteggiamento della famiglia [OSCURATO:PERSONA]” (richiamato al fine di rafforzare il tenore intimidatorio delle minacce proferite nell’occasione); - erronea sarebbe l'a ttribuzione agli indagati di una "cieca furia rabbiosa" , indice del loro modo usuale di "improntare i rapporti interpersonali" , essendosi, per contro, trattato di un fatto (la notizia della morte della congiunta) che eccezionalmente aveva costituito l a causa scatenante dell’accaduto; - illogico sarebbe il rilievo dato dal Tribunale alla presenza della Polizia di Stato durante i fatti, poiché, per contro, tale circostanza confermava si fosse in presenza di un'aggressività legata alla drammatica contingenza determinatasi; - suggestivo e irrilevante sarebbe, ancora, il richiamo all’aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA], l’investitore di PuglieseNatascia Pia, poiché, anche ammesso che la stessafosse stata riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] (ciò di cui non v’era prova alcuna), tanto, unitamente all’assenza di ulteriori aggressioni ai danni del [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbe ancor più che le condotte fossero tutte correlate a quanto accaduto alla congiunta degli indagati e, dunque, la loro occasionalità; - erronea sarebbe, poi , la ritenuta irrilevanza del clamore mediatico della vicenda, che, per contro, costituirebbe un deterrente, come provato dalle interviste televisive dei familiari della deceduta, che dimostravano il loro sereno affidamento nella giustizia, non certo la propensione a nuove azioni violente (essendo evidentemente le altre aggressioni a personale sanitario, determinatesi nelle more, del tutto estranee alla famiglia Puglieseed inconferenti ai fini della loro posizione); - non sarebbe stato considerato , infine, lo scarso interesse di [OSCURATO:PERSONA] alle sorti del procedimento penale a carico dei medici e al correlato aspetto risarcitorio, in quanto lo stesso era solo zio di [OSCURATO:PERSONA], sicché illogica era la parificazione della sua posizione a quella degli altri imputati e ancor più occasionale doveva ritenersi la sua condotta. Oltre alla detta occasionalitàdelle condotte, si sostiene, ancora, da parte ricorrente, che: - m anc herebbe una motivazione individualizzata dei precedenti penali , non essendosi considerato che, a differenza di altri indagati che avevano subito analogo trattamento cautelare, i precedentispecifici a carico d i [OSCURATO:PERSONA](per rapina, tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e null’altro, contrariamente all’assunto del Tribunale collegiale) erano strettamente connessi a reati contro il patrimonio ed erano comunque molto risalenti nel tempo; - non sarebbe stata adeguatamente considerata , quale segno di resipiscenzae al fine di correttamente valutare l’insussistenza del pericolo diinquinamento probatorio, la rinuncia ad ogni contestazione ne l merito delle accuse e della gravità indiziaria, inquinamento, peraltro , ritenuto sulla base di una motivazione stringata e illogica, basata sul generico rilievo della decisività delle dichiarazioni delle persone offese nel dibattimento, senza alcun riferimento ad alcuna manifestazione di intento concreto di incidere sulle fonti di prova, come richiesto dalla giurisprudenza; - inesistente , ancora, sarebbe la motivazione a giustificazione dell’adozione delle particolari modalità di controllo exart. 275-biscod. proc. pen., intrisa di formule di stile, senza la considerazione del dichiarato affidamento alla giustizia, del comportamento successivo ai fatti, della capacità dell'indagato di autolimitare la propria libertà personalee dell'occasionalità delle condotte, in ragione del peculiarecontesto che le aveva determinate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato . 2.Si rileva preliminarmente che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità della Corte di cassazioneè limitato alla verifica che i giudici di merito abbiano dato adeguato conto, in modo logico e conforme a diritto, delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e la sussistenza delle esigenze cautelari in rapporto alla pericolosità dell'interessato e alla misura adeguata a fronteggiarla. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenzecautelari è rilevabile in Cassazione solo se si traduca in violazioni di legge o nell'assoluta mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, mentre è inammissibile la richiesta di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La Corte di cassazionenon ha il potere di revisione degli elementi fattuali, ivi incluso il giudizio sullo spessore degli indizi, sulla pericolosità dell'indagato e sulla adeguatezza della misura cautelare. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, dovendosi verificare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (in tal senso, tra le tante: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01; in particolare,sulla valutazione di pericolosità dell'indagato e de lla adeguatezza della misura cautelare, si vedano: Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Rv. 250093-01). 3. Nel caso di specie, la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo è stata disposta sulla base del grave quadro indiziario, rimasto incontestato da parte ricorrente, e della sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e di quello di inquinamento della prova. Il Tribunale ha confutato la tesi del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari circa l'occasionalità della condotta e l'impeto scatenato dal drammatico frangente, evidenziando come l'aggressione sia stata "preparata" attraverso il richiamo sul posto di numerosepersone (almeno 25), la cui presenza turbolenta costituiva già di per sé una forma di intimidazione. Le espressioni intimidatorie pronunciate prima del decesso da uno dei coindagati, [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre, si cita la frase: "adesso prendetevi levostre responsabilità che noi ci prendiamo le nostre, vedete che dovete fare che poi la responsabilità me la prendo io"), e l'irruzione violenta nelle sale operatorie, accompagnata da ulteriori minacce, anche di morte, e da aggressioni fisiche reiterate e plurime depongono – secondo l’ordinanza impugnata – per una capacità di autocontrollo assente. Ad opinione – non manifestamente illogica – del Tribunale, la "cieca furia rabbiosa" non può dirsi determinata solo dalla notizia della morte, ma ha costituito l'occasione per esprimere una violenza e aggressività percepita come un "modo di essere e di improntare i rapportiinterpersonali" (p. 10 provvedimento impugnato) . Quanto al cosiddetto "tempo silente" (l'assenza di ulteriori iniziative ritorsive nel periodo successivo ai fatti), il Tribunale ha correttamente rilevato che la circostanza non significa che il pericolo sia scongiurato. Ha evidenziato che l'esistenza di altri procedimenti correlati alla tragica morte della familiare, che vedono il ricorrente coinvoltosia come indagato che come possibile danneggiato , espone i sanitari al rischio di nuove violenze, specialmente se gli sviluppi non rispondessero alle aspettative degli indagati. Il provvedimento impugnato ha valorizzato, ancora, la pericolosità degli stessi indagati,desunta dalle modalità delle condotte contestate, realizzate nella totale inosservanza delle prescrizioni e degli ordini dell'Autorità, e in spregio alle regole del vivere civile: rimarcando come la presenza di più esponenti delle Forze dell'ordine in divisa non avesse minimamente scoraggiato le azioni aggressive e intimidatorie.Tanto a dimostrazione – si assume ancora – di una marcata assenza di percezione dell'autorità dello Stato da parte del ricorrente e dei coindagati, e, dunque,di una elevata probabil ità di analoghi contegn i aggressiv i . Il Tribunale collegiale ha valorizzato, ancora, la pericolosa personalità dei singoli indagati, in ragione dei loro precedenti penali. Il Tribunale, in ragione della partecipazione ad un’azione collettiva, orchestrata dal nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA], ha considerato che la stessa, nel suo complesso, e la condotta del ricorrente , in particolare, denotassero la spiccata pervicacia e incapacità di autocontrollodei protagonisti della vicenda. Il Tribunale ha reso, in tal modo,una motivazione per nulla indifferenziata: e, nonostante una siffatta tecnica redazionale ben avrebbe potuto giustificarsi in ragione della finalizzazione delle singole condotte verso il medesim o scopo , ha , comunque, specificamente motivato in relazione alla posizione del ricorrente. Ha cosìrilevato come [OSCURATO:PERSONA] abbia “assunto un ruolo da protagonista nella vicenda, brandendo -tra l’altro - una bombola di ossigeno, ed aizzando i coindagati alle violenze”, dunque abbia “partecipato attivamente all'irruzione nelle sale dell'ospedale, aggredendo brutalmente i sanitari, cagionando loro le lesioni diagnosticate in atti e costringendoli a cercare salvezza barricandosi in una stanza, opponendosi con violenza alle Forze dell'ordine”(p. 13 ordinanza impugnata): da tanto precipuamente, e in modo logico, desumendo l’elevata capacità criminale ed il pericolo di reiterazione dei reati, da parte del ricorrente. Il Tribunale ha, inoltre, confutato l'argomento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari sul "clamore mediatico" come deterrente, rilevandone l'irrilevanza ai fini della reiterazione del reato: anche questa affermazione per nulla illogica, ove si consideri che non si vede, né si spiega, da parte ricorrente, per quale ragione gli autori dei fatti, che peraltro agirono noncuranti persino della presenza delle Forze dell’ordine e, anzi, contro le stesse (e, dunque, senza alcuna remora o deterrenza), dovrebbero temere detto “clamore”. In definitiva, il pericolo di reiterazione dei reati è stato fondato essenzialmentesulla gravità dei fatti, sulle brutali modalità di loro commissione e sull’analisi della peculiare condotta tenuta dal ricorrente, resosi protagonista di reiterate e pesanti minacce nei riguardi dei sanitari anzidetti ed avendoli più volte colpiti, anche al capo, con calci e pugni. Infine, per quanto basterebbe alla conferma del provvedimento impugnato anche la sussistenza di una sola esigenza cautelare, congruamente motivata risulta pure la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. Secondo il Tribunale di Bari, infatti, le ragioni addotte dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari –secondo cui la videoripresa degli avvenimenti escludeva un simile rischio –sarebbero del tutto vacue. Con valutazione per nulla illogica e men che meno manifestamente tale, il Tribunale ha considerato, da un lato, che le dette riprese non escludevano la necessità di sentire i testi presenti ai fatti, e in primis le vittime, anche per il riconoscimento di tutti i presenti e dei rispettivi ruoli avuti nei gravi fatti occorsi, e, dall’altro lato, che la rilevantissima pericolosità dei soggetti macchiatisi delle condotte in questione rendeva altamente probabile l’uso di violenza e minacce anche per modificare il quadro istruttorio a vantaggio degli stessi indagati. A fronte di ciò, ha coerentemente ritenuto indispensabile, per la salvaguardia della genuinità della prova e del corretto esame dibattimentale dei testi, disporre la misura adottata. Al riguardo, se è vero che l'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato peril quale si procede, è anche vero che il medesimo articolo non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi circa le cautele da adottare (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522-01): sicché «anche solo il riferimento alla gravità della condotta può avere sufficiente rilievo in ordine al pericolo di reiterazione e […] al pericolo di inquinamento probatorio» (così, ancora, Sez. 5, n. 44753 del 11/10/2024, non massimata, e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 26150 del 13/5/2025, non massimata). Infine, poi, per quanto il provvedimento applicativo del cd. "braccialetto elettronico" non sia autonomamente impugnabile, integrando una semplice modalità esecutiva della misura degli arresti domiciliari (Sez. 5, n. 20136 del 13/02/2024, Audisio, Rv. 286385-01), va, in ogni caso, evidenziato come l'ordinanza de qua abbia adeguatamente motivato la ragione di tale modalità di esecuzione della misura. Il Tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari, in particolare quella di reiterazione, non possano esseretutelate con misure meno gravose degli arresti domiciliari nelle forme dell'art. 275-biscod. proc. pen., data la spiccata capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA] la sua marcata assenza di freni inibitori nel rivolgere la propria condotta contro il personale medico e le Forze dell'ordine intervenute, e considerata la sua cooperazione con i familiari nella commissione dei reati ascritti. Di conseguenza, ha ritenuto di non poter fare affidamento su un adempimento spontaneo degli obblighi e delle prescrizioni. In conclusione, lamotivazione del Tribunale di Bari risulta congrua e immune dai vizi denunciati, avendo ritenuto, in modo logico e coerente con la giurisprudenza di legittimità richiamata, la sussistenza delle esigenze cautelari in capo a [OSCURATO:PERSONA], analizzando in maniera articolata le modalità della condotta, la personalità del soggetto e la concreta attualità del pericolo. Le censure mosse dal ricorrente appaiono, per quanto sopra esposto, tradursi in una richiesta di riesame del merito delle risultanze acquisite e della valutazione prognostica, precluse al giudice di legittimità. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono le condizioni di salute delle persone, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorr