CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 13 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 11 novembre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza per genericità del decreto di citazione a giudizio, si limita a riproporre, peraltro in termini molto generici, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i giudici di merito, che hanno difatti escluso alcun vulnus ai diritti del ricorrente, in quanto l'imputazione conteneva tutti gli elementi essenziali dell'addebito, che l'imputato ha avuto la possibilità di conoscere, così da articolare pienamente la propria difesa; Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., reitera questioni su cui la corte di appello ha già ampiamente argomentato, omettendo dunque di confrontarsi con la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 in cui sono state individuate le ragioni della sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo, a nulla rilevando il fatto che i marchi contraffatti potessero essere facilmente riconosciuti, trattandosi di reato di pericolo posto a tutela della fede pubblica, e non della libera determinazione del singolo acquirente); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]