CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18699/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 giugno 2020 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di seguito indicati. [OSCURATO:PERSONA]: furto in abitazione (capo 1), diversi episodi di furto di cavi di rame dagli impianti dell'ENEL e, in un'occasione, di un decespugliatore di un privato (capi 3, 4, 6, 7, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39), simulazione di reato (capo 13), furto di beni da un punto vendita [OSCURATO:PERSONA] (capi 24, 26, 27) e furto ai danni del corpo forestale dello Stato (capo 40); [OSCURATO:PERSONA]: simulazione di reato (capo 13), furto di materiale ENEL (capo 36) [OSCURATO:PERSONA]: diversi episodi di furto di cavi di rame dagli impianti dell'ENEL e, in un'occasione, di un decespugliatore di un privato (capi 15, 19, 20, 23, 25, 29, 32, 33, 34 e 39), furto di beni da un punto vendita [OSCURATO:PERSONA] (capi 24, 26, 27), furto in abitazione (capo 31) e furto ai danni del corpo forestale dello Stato (capo 40). Un quarto soggetto coinvolto nel processo, [OSCURATO:PERSONA], non ha proposto ricorso per cassazione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudizio di colpevolezza dell'imputato non sarebbe adeguatamente giustificato, soprattutto se riguardato alla luce delle doglianze formulate con l'atto di appello, Di contro, la Corte di merito aveva fatto ampio ricorso alla motivazione per relationem. La Corte di appello avrebbe altresì liquidato apoditticamente le censure sulle intercettazioni. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo, che denunzia vizio di motivazione quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilità in ordine alla simulazione di reato di cui al capo 13). La Corte territoriale — assume il ricorrente — non avrebbe valutato il coefficiente soggettivo, dal momento che l'effettiva realtà dei fatti era stata comunicata da [OSCURATO:PERSONA] solo alla di lui moglie e, comunque, la semplice conoscenza delle intenzioni del figlio da parte del ricorrente non sarebbe dimostrativa di adesione che integri un concorso criminoso. Il giudicante sarebbe venuto meno al dovere di cui all'art. 192 codice di rito. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è composto da due motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui al capo 15). La prova della colpevolezza del prevenuto sarebbe derivata dalla sola sua localizzazione in un posto dove si erano verificati furti di rame ma, per il citato addebito — come rappresentato nei motivi di gravame — l'ENEL non aveva sporto denunzia, omettendo quindi di specificare l'esatta data e soprattutto l'orario del furto, il che privava di significato probatorio la predetta localizzazione. Segnala, inoltre, la parte che le intercettazioni ambientali non attengono alla fase esecutiva del furto e, quindi, non consentono di fissare il momento di commissione di quest'ultimo. La Corte distrettuale ha altresì trascurato che Renda non è stato intercettato il giorno del furto e che i veicoli utilizzati non erano a lui riconducibili e men che meno egli risulta coinvolto nella ricettazione dei beni sottratti, a dispetto di quanto congetturalmente affermato dai Giudici di appello. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla reiezione della richiesta di continuazione esterna con i furti del 18 maggio 2017 già definitivamente giudicati. La Corte di appello ha errato quando ha respinto la richiesta affermando che la difesa non aveva prodotto la sentenza concernente i reati con cui si chiedeva la continuazione, dal momento che detta sentenza era stata debitamente allegata all'atto di appello. In disparte detta circostanza, comunque la presa di posizione della Corte distrettuale sarebbe errata perché contraria alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta che la parte ha analiticamente indicato gli estremi delle sentenze cui si riferisce la continuazione, è onere del Giudice della cognizione acquisirle. Ciò posto, il ricorrente evidenzia che il reato con il quale si invocava la continuazione si collocava appieno nella sequenza criminosa, fatta di reati caratterizzati da modalità analoghe, che ha avuto inizio il 7 febbraio 2017 e che ha avuto termine il 3 giugno 2017. Il ricorrente aveva interesse a non rinviare alla fase esecutiva il riconoscimento del vincolo ex art. 81, comma 2, cod. pen. anche perché, con il ridimensionamento della pena che sarebbe conseguito, avrebbe potuto godere del beneficio ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., evitando l'immediata carcerazione. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inammissibile per mancanza di autosufficienza e genericità. Il secondo motivo di ricorso sarebbe manifestamente infondato, in quanto la sentenza contiene ampia motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — ritiene il Procuratore generale — è inammissibile. Quanto al primo motivo, il Procuratore generale sottolinea che l'imputato ha ammesso la propria responsabilità per tutti i fatti ascritti e sono indicati alcuni elementi gravemente indiziari che supportano, ove fosse ritenuto necessario, tale confessione. In ordine al secondo motivo, la sentenza ha correttamente stigmatizzato il mancato assolvimento dell'onere di allegazione. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto si risolverebbe nella riproposizione della medesima doglianza formulata con l'appello. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di Antonino e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre è parzialmente fondato, limitatamente alla continuazione con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2017, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, quanto agli altri motivi, è anch'esso inammissibile. 1. Come anticipato, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è marcatamente inammissibile, in quanto si limita a formulare censure del tutto slegate tra loro, contestando apoditticamente e genericamente la tecnica redazionale adoperata dalla Corte di merito e lo stesso giudizio di colpevolezza del prevenuto, senza, tuttavia, spendere una sola parola circa il concreto del ragionamento probatorio che si pretenderebbe viziato. A ciò si aggiunga che il ricorso formula generiche osservazioni critiche sul valore della confessione e, comunque, non si confronta affatto con le ampie e plurime argomentazioni dedicate dalla Corte territoriale al giudizio di penale responsabilità per ciascuno dei reati addebitati al ricorrente. 1.2. Anche il motivo di ricorso sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è spiccatamente generico, giacché il ricorrente non ha fatto altro che dolersi della statuizione della Corte di appello, ma senza articolare una censura compiuta al riguardo, se non trascrivendo uno stralcio di una sentenza di legittimità, senza tuttavia chiarirne la pertinenza critica rispetto al decisum avversato. D'altra parte il ricorso è inammissibile anche perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (la serialità della condotta, le modalità professionali adoperate, il danno cagionato alle persone offese e per l'intera collettività, nonché i precedenti penali da cui il prevenuto è gravato). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la domanda di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 2. Il ricorso DI [OSCURATO:PERSONA] — che si sofferma sulla sola simulazione di reato di cui al capo 13 — è inammissibile in quanto del tutto aspecifico dal momento che insiste sul discorso della comunicazione tra la moglie di [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, ma trascura la circostanza che la denunzia stessa reca in sé la dimostrazione della sua falsità, dal momento che, per gli orari e le circostanze che riporta, è del tutto incompatibile con la circostanza che il veicolo era pacificamente in uso, in quel lasso di tempo, ad [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 3.1. Non lo è il primo motivo di ricorso, che è anzi inammissibile perché svolge argomentazioni critiche in relazione al ragionamento probatorio della Corte territoriale (nella parte dove si esalta il valore probante della localizzazione in una zona corrispondente a quella dove si trovava il cognato [OSCURATO:PERSONA]), trascurando alcuni passaggi essenziali della motivazione. Quello principale è che l'imputato ha confessato tutti i reati che gli venivano addebitati, ivi compreso quello di cui al capo 15, circostanza completamente taciuta nel ricorso per cassazione. In secondo luogo, il ricorrente non si confronta con la valenza — che, di fronte alla confessione, può essere anche di mero conforto — della presenza del ricorrente in una zona corrispondente a quella dove si trovava [OSCURATO:PERSONA] nel torno di tempo intermedio tra quello in cui sono state registrate le fasi preparatorie e quello ove si collocano le fasi immediatamente successive alla sottrazione di materiale voluminoso, il giorno dopo smerciato all'abituale ricettatore del rame. Momento significativo in senso accusatorio — e qui si coglie un altro profilo di aspecificità del ricorso — giacché Alvarez — che aveva agito anche con [OSCURATO:PERSONA] — progettava di dividere il ricavato della ricettazione del rame in tre, segno della presenza anche di un'altra persona e circostanza, dunque, compatibile con il coinvolgimento anche di Renda. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato, perché, contrariamente a quanto ha sostenuto la Corte di appello per rigettare la richiesta di continuazione, la sentenza di primo grado e quella di appello relative al fatto con cui si chiede la continuazione erano allegate all'atto di appello. Si tratta della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2017 e della sentenza della Corte di appello di Palermo del 24 maggio 2018 che l'ha confermata, concernenti i fatti del 18 maggio 2017.Ne consegue che, escluso il difetto di allegazione che aveva condotto alla prima reiezione, inibendo la valutazione circa i presupposti di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., la Corte di appello dovrà verificare, sentenze alla mano, se sia possibile riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti sub iudice e quelli di cui alla sentenze suddette. 4. All'inammissibilità dei ricorsi di Antonino e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla mancata applicazione della continuazione ex art. 81 cp con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] 21 settembre 2017, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/3/2022. Il Consigliere