CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 28708/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29658-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che Io rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 1721/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 29658 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- R.G. 29658/2021 [OSCURATO:PERSONA]: nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari in sede di opposizione ad ATP ex art. 445 bis cod. proc. civ. per l'accertamento del requisito sanitario, ai fini del riconoscimento dell'assegno d'inabilità ex I. 222 del 1984 in capo a [OSCURATO:PERSONA], il giudice del merito ha condannato l'[OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese alla parte risultata vittoriosa, stabilendone il complessivo ammontare in Euro 3.750,00 con distrazione in favore del difensore anticipatario; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo unico, illustrato da memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo di ricorso formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ", asserendo di aver diritto, in base ai precedenti di legittimità, che richiama, al rimborso delle spese di lite in misura pari alla differenza tra quanto liquidato dal Tribunale e il maggiore importo di Euro 5.115,00; il motivo merita accoglimento; l'orientamento di questa Corte è andato consolidandosi nel senso di ritenere che ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie previdenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13 co. 2 cod.proc.civ. per cui, nelle cause riguardanti rendite temporanee o vitalizie, qualora il titolo sia controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute fino a un massimo di dieci annualità; nel caso di specie, va data continuità alla soluzione applicativa indicata da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 6558 del 2021; Cass. n. 12460 del 2020 (e successive), ove è stato stabilito: che il valore della causa va individuato tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare del rateo mensile della prestazione alla data della domanda amministrativa, ammontante ad Euro 1.048,63 per un massimo di dieci anni; che i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computate tre fasi per il procedimento d'istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, sono calcolati in Euro 1.212,00 per la fase d'istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 472,50 per studio della controversia, Euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi dell'art. 4, D.M. n. 55 del 2014); che, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), per il giudizio di merito i suddetti parametri corrispondono ad Euro 3.903,00 (risultanti dalla somma di Euro 810,00 per la fase di studio, Euro 573,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 769,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 1.750,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55 del 2014, cit.); che, con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, in applicazione del disposto di cui all' art. 4, D.M. n. 55 del 2014, che testualmente prevede una riduzione, «fino al 70 per cento» dell'importo liquidato per tale fase, tale riduzione va operata sottraendo il 70% all'importo del parametro medio; che l'ammontare finale del compenso professionale da liquidarsi in favore della parte risultata vittoriosa risulta essere pari ad Euro 5.115,00; nel caso in esame, avuto riguardo all'importo come sopra stabilito, appare evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza sia inferiore a detti minimi, sussistendo nella statuizione di merito un'immotivata differenza in difetto (per Euro 1.212,00) rispetto alla somma predeterminata; in conclusione, in virtù della soccombenza dell'[OSCURATO:PERSONA] e in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con attribuzione, a titolo di compenso professionale, al difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite per l'ammontare di Euro 5115,00 (detratta la somma di Euro 3.750,00 già liquidata);le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, prevedendosene la distrazione in favore del difensore di [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario; in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'[OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla parte vittoriosa Euro 5.115,00 a titolo di compensi professionali (detratta la somma di Euro 3.750,00 già liquidata), con distrazione in favore del difensore anticipatario. Condanna l'[OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 900,00 a titolo di compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di lite. Così