CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 36339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11494/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' PIERANGELO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 4/2021 depositata il04/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che Con atto di citazione notificato il 26.03.2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, Marco, Luciano e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] (venditore) e gli altri convenuti (acquirenti) in data 29.09.2008. L’attore deduceva che i compratori avevano acquistato l’immobile in pregiudizio delle ragioni creditorie, consapevoli, inoltre, della complessiva esposizione debitoria del venditore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e delle banche. In sostanza, il [OSCURATO:PERSONA] era creditore di [OSCURATO:PERSONA], ma costui ha alienato l’unico suo bene ai parenti e, con parte del ricavato, ha estinto un debito scaduto che aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attorea specificando che, all’art. 2 del suddetto contratto, si poteva evincere che il prezzo era stato versato direttamente a favore di [OSCURATO:PERSONA] al fine di estinguere il mutuo esistente sull’immobile, che presentava un notevole scaduto. Con sentenza n. 2388/2017 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l’inefficacia del contratto di compravendita ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannando i convenuti in solido con [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale decisione ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA]. Si sono costituiti, quindi, gli acquirenti Luciano e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituito altresì [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza n. 4/2021 ha rigettato il gravame, confermando integralmente la sentenza di primo grado, nella parte in cui dichiarava l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c., del contratto di compravendita del 29/09/2008 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione Luciano e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo di ricorso. Gli intimati hanno notificato controricorso. Considerato che Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Il ricorrente dichiara di avere ricevuto notifica della sentenza impugnata in data 23.2.2021, ma ha omesso di depositare la relazione di notifica della sentenza, il cui deposito è previsto dalla norma a pena di improcedibilità del ricorso. Lo stesso ricorrente in calce al ricorso afferma di avere depositato copia autentica della sentenza ma nulla si dice quanto alla relazione di notifica. E’ principio di diritto che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass.21349/ 2022). La notifica del ricorso non rispetta peraltro la c.d. prova di resistenza: la sentenza è stata pubblicata in data 4/1/2021, mentre il ricorso è stato notificato in data 23/4/2021, oltre quindi il termine di giorni 60. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2300,00 euro oltre 200,00 di spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p