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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 marzo 2023

Cassazione n. 48274/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi dell'Apice e del Fall sono inammissibili, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che è inammissibile anche il ricorso presentato nell'interesse del Diakhate in quanto proposto fuori termine, in data 27 marzo 2023, benché il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato dalla Corte territoriale per il deposito della motivazione, fosse scaduto sabato 18 marzo 2023; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi dell'Apice e del Fall sono inammissibili, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che è inammissibile anche il ricorso presentato nell'interesse del Diakhate in quanto proposto fuori termine, in data 27 marzo 2023, benché il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato dalla Corte territoriale per il deposito della motivazione, fosse scaduto sabato 18 marzo 2023; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 48274/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris