Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:249
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 maggio 2010 – Commissione / Polonia
(causa C‑545/08)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Comunicazioni elettroniche – Direttive 2002/21/CE e 2002/22/CE – Fornitura dei servizi di accesso ad Internet a banda larga – Imposizione sulle tariffe dei servizi di accesso ad Internet a banda larga dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione e di
fissare la fornitura di tali servizi sulla base dei costi – Assenza di un’analisi del mercato»
1.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione
sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 1, lett. c)] (v. punti 25-26)
2.
Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio indipendente dall’esistenza di un interesse specifico
ad agire (Art. 226 CE) (v. punto 30)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Contesto
normativo – Direttiva 2002/21 – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Regime transitorio (Direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, artt. 16 e 27, primo comma, e 2002/22, artt. 16 e 17) (v. punti 46‑50, 57-72
e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo
2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), nonché degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione
elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) – Imposizione ad un operatore dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione
per la fissazione delle tariffe di fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga al dettaglio senza che sia stata
svolta un’analisi del mercato.
Dispositivo
1)
Avendo disciplinato la fissazione delle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso ad Internet a banda larga
senza aver condotto preliminarmente un’analisi di mercato, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza del combinato disposto degli artt. 16 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE,
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva
«servizio universale»), nonché degli artt. 16 e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE,
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»).
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.