CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 febbraio 2026
Cassazione n. 27672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Arezzo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Arezzo accoglieva parzialmente il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo in data 22 gennaio 2026, nella parte in cui disponeva il sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equiv-alente nei confronti dell'indagato. 12. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla individuazione del profitto e del prezzo del reato di cui agli articoli 416 cod. pen., 2 e 8 d. Igs. 74/2000. Evidenzia il ricorrente come, nel caso di specie, sia configurabile una articolatissima frode fiscale nell'ambito della quale lo stesso tribunale, nel trattare la questione relativa alla competenza per territorio, evidenzia la connessione tra reato associativo e i reati fiscali. Gli indagati si sarebbero infatti tra loro associati in modo stabile e duraturo, con predisposizione di mezzi, al fine di porre in essere un programma criminoso consistito in periodiche e continue false fatturazioni all'esclusivo scopo di generare una imposta sul valore aggiunto non dovuta, da dividere tra i vari componenti del sodalizio. Ciò che il tribunale tuttavia, secondo il ricorrente, non avrebbe colto, è il complessivo meccanismo fraudolento, in virtù del quale la [OSCURATO:PERSONA] acquistava del metallo per il quale non avrebbe dovuto pagare IVA dai vari referenti dei differenti «gruppi»; venivano così predisposte fatture oggettivamente inesistenti aventi ad oggetto metallo sottoposto ad IVA; per consentire il funzionamento dell'associazione era poi necessario mettere in piedi un sofisticato complesso di società filtro e cartiere che emettevano, a loro volta, fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; da un lato, per «sistemare» i magazzini e la contabilità, e, dall'altro, per consentire il riacquisto di metallo da parte dei referenti dei gruppi che, cartolarmente (per il tramite delle cartiere) avrebbero creato il carico necessario per emettere le successive fatture in vendita alla [OSCURATO:PERSONA]. Di fatto, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] acquistava argento puro versando ai vari gruppi IVA non dovuta grazie alle fatture false (IVA che poi compenserà in modo indebito con fatture con altre società del gruppo e che quindi viene del tutto «neutralizzata»); tale IVA, unitamente all'imponibile, veniva poi utilizzata dai gruppi per riacquistare il metallo, che veniva poi giustificato in acquisto per il tramite delle cartiere, per essere poi di nuovo venduto con IVA alla [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe, quindi, di un meccanismo ciclico e continuo e, grazie all'elevato imponibile, in grado di consentire evasioni colossali. Il Tribunale, al contrario, considera la nozione di prezzo e profitto del reato come riferiti ad ogni singola emissione/utilizzazione di fattura per operazioni inesistenti, senza considerare, per converso, che la nozione di profitto deve essere intesa come riferita anche al complesso delle operazioni attraverso cui si concretizzava il reato associativo; e, per altro verso, che quello che veniva utilizzato dalle società emittenti corrispondeva in realtà al «prezzo» del reato, di cui è pacificamente consentita la confisca, e non al «profitto». Ed infatti, la [OSCURATO:PERSONA] si prestava a pagare un'IVA non dovuta proprio per alimentare il sistema criminale che si basa, a monte, sulla possibilità per la medesima società di compensare e. l'IVA, che di fatto diventa neutraXa valle, sulla ripartizione dell'imposta riscossa e poi evasa 2grazie a una articolata serie di società filtro e cartiere per i vari soggetti che collaboravano per la realizzazione degli illeciti. In questo schema, l'IVA pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] diventava proprio il «prezzo» da questa pagato per la emissione delle fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti da parte dei fornitori, coadiuvati e coordinati dal [OSCURATO:PERSONA]. Ben avrebbe potuto il Tribunale qualificare quello in parola quale prezzo anziché come profitto del reato e quindi confermarne il sequestro finalizzato alla confisca. In conclusione, il ricorrente ritiene che fosse più corretta la quantificazione e ripartizione del profitto confiscabile operata in sede di richiesta di sequestro preventivo, che individuava il quantum nel totale dell'imposta evasa sulle fatture per operazioni inesistenti pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle varie società "filtro", ripartendo poi per ciascun gruppo il quantum di relativa competenza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata integrazione da parte del Tribunale del riesame del provvedimento del GIP. Lo stesso, infatti, ben avrebbe potuto, senza alcuna violazione del diritto di difesa, mantenere il sequestro in relazione ai delitti di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 74/2000 contestati all'indagato, essendo nel suo potere confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice nel provvedimento impugnato. 3. In data 28 aprile 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'indagato, depositava conclusioni scritte in cui insisteva per il rigetto del ricorso in Cassazione proposto dal pubblico ministero, riportandosi integralmente alle conclusioni indicate nell'atto di riesame, ai motivi nuovi datati 23.02.2026, nonché con riserva di depositare motivi nuovi nei termini di legge. 4. In data 18 maggio 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'indagato, depositava memoria in cui chiedeva che il ricorso del pubblico ministero venisse rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il procedimento, secondo l'impostazione accusatoria (accolta nel provvedimento genetico), riguarda un complesso schema di frode fiscale, posto in essere da più soggetti variamente interessati da plurime contestazioni che, oltre al delitto associativo, comprendono delitti fiscali (delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di utilizzo delle fatture in dichiarazione ad opera dei destinatari, di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposta), di riciclaggio e autoriciclaggio, nonché illeciti amministrativi ex d.lgs. n. 231/01 contestati nei confronti delle persone giuridiche in relazione ai reati fiscali presupposti. Le contestazioni 3presuppongono, in fatto, l'individuazione di un particolare regime fiscale previsto per le transazioni relative all'argento, differenziato in ragione della circostanza che esse abbiano ad oggetto argento puro in grani o lingotti (applicandosi in tale ipotesi il regime di inversione contabile e, per l'effetto, fatturazioni senza esborso di IVA), ovvero argento commercializzato in forme diverse (ad esempio verghe argentifere) e/o con grado di purezza inferiore a 900 millesimi (sottoposto ad IVA ordinaria, pari al 22%). Nell'impostazione accusatoria, come sintetizzata nella contestazione del delitto associativo, (imputazione di cui al capo 1) della rubrica), talune società (definite società "cartiere" e società "filtro") acquisterebbero argento puro, non assoggettato ad IVA e, successivamente, in esito ad una serie di passaggi attraverso ulteriori società, fatturerebbero la relativa cessione alla [OSCURATO:PERSONA] spa (società «finanziatrice», unitamente alla [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] spa) con IVA, benché l'oggetto delle cessioni fosse pressoché nella totalità dei casi argento puro (non assoggettato, come detto, a tale imposta), come emerso da indagini anche tecniche e dalle videoriprese eseguite. Sempre secondo la prospettazione accusatoria, lo schema, come ricostruito, ruoterebbe intorno alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] spa e Presidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] spa, e a quella di [OSCURATO:PERSONA], dipendente «factotum» della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la [OSCURATO:PERSONA], secondo l'impostazione accusatoria, acquisterebbe argento puro da società riconducibili a tre diversi gruppi (gruppo Corradi, gruppo [OSCURATO:PERSONA] e gruppo Matera), individuati attraverso servizi di pedinamento e controllo e attività tecniche, nonché attraverso l'esame dei rispettivi cicli fatturativi. Il vantaggio economico dello schema fraudolento ricostruito si sostanzierebbe per i fornitori nell'incasso dell'IVA, (a fronte dell'emissione di fatture recanti la dicitura «verghe argentifere»), IVA che, poi, non verrebbe riversata all'Erario. La società destinataria delle fatture ([OSCURATO:PERSONA] spa), neutralizzerebbe l'imposta pagata con l'emissione di fatture relative a tutto l'argento oggetto delle illecite compravendite, anch'esse ritenute false, alla [OSCURATO:PERSONA] spa (capo 29 delle provvisorie incolpazioni), società che utilizza il conseguente credito IVA in compensazione nella liquidazione IVA di gruppo. 3. Sempre in via preliminare, il Collegio evidenzia che il provvedimento genetico non ha riguardato il sequestro preventivo in ordine agli articoli 416 cod. pen. e 2 d. Igs. 74/2000, ma unicamente per i reati di cui agli articoli 5 e 8 del suddetto decreto e 648-ter.1 cod. pen., oltre che per violazioni del d. Igs. 231/2001. Quanto ai reati per cui è stato disposto sequestro, a pag. 53 del decreto di sequestro si legge che i fornitori incassavano realmente l'IVA che provvedevano a portare fittiziamente in compensazione sulla carta, fino a far ricadere il 'debito nei confronti dell'Erario sulla cartiera posta al termine della catena di fatturazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a acquistava argento puro ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato, non doveva sostenere i costi di 4affinazione ed operava in neutralità fiscale poiché, a sua volta, fatturava con IVA alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (indicando in fatture "rottami AG 999"). Quanto alla determinazione del profitto, a pag. 68 si chiarisce che a tal proposito «occorre avere riguardo - indipendentemente dal quantitativo di argento puro - al valore dell'imposta risultante in dichiarazione e afferente alle suddette operazioni commerciali. Si ricorda infatti che il fine per i fornitori era l'incasso dell'IVA pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a (e fittiziamente trasferita sulle cartiere), mentre per quest' ultima era il risparmio di imposta mediante l'indicazione dell'IVA a credito». Il provvedimento genetico, distinguendo per canali di approvvigionamento della [OSCURATO:PERSONA] spa, quanto alle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] (€ 1.383.645,23), evidenzia (pag. 74) che gli importi indicati specificamente per le società costituiscono il valore del profitto illecito loro riconducibile dal momento che, con operazioni successive e per mezzo delle società filtro, riuscivano a neutralizzare l'imposta dovuta. 4. L'ordinanza impugnata, dal canto suo, ha ritenuto sussistere la gravità indiziaria in riferimento a tutti i reati contestati in seno al presente procedimento (art. 416 cod. pen., artt. 2,5 e 8 d.lgs. 74/2000, contestati all'indagato ai capi 1, 21, 22, 23 e 24), mentre ha ritenuto non sussistere i presupposti per poter disporre il sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che in qualità di legale rappresentante dell'ente indagato degli illeciti 231/2001 ([OSCURATO:PERSONA], capo 33). In particolare, il Tribunale aretino (affoliazione n. 3923) ha ritenuto che il profitto di tutti i reati fiscali sarebbe costituito dall'IVA pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: essa era infatti la provvista che, «da un lato, consentiva alla società in risparmio di imposta l'acquisto di argento sottocosto e, dall'altro, permetteva ai fornitori di ricavare somme di danaro che mai sarebbero state riversate allo Stato». Questo, in buona sostanza, sarebbe stato «il guadagno dell'affare» nel suo complesso, cui corrisponderebbe, tuttavia, «un profitto duplice, ma sempre corrispondente all'IVA fittizia» (per l'utilizzatore finale e per le emittenti iniziali). Evidenzia il provvedimento gravato che, in ragione del disposto dell'art. 9 d. Igs. 74/2000, essendo impossibile il concorso dello stesso soggetto nella emissione e nella utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ciò che può costituire oggetto di sequestro e confisca a carico dell'emittente non è il profitto conseguito dall'utilizzatore, quanto il prezzo da questi pagato, ossia il compenso dato o promesso per la commissione del reato. In riferimento agli illeciti amministrativi da reato, evidenzia l'ordinanza che solo le persone giuridiche potrebbero essere attinte da sequestro ex art. 19 d. Igs. 231/2001, mentre le persone fisiche potrebbero essere aggredite esclusivamente ex art. 12 -bis d. Igs. 74/2000 e non anche da confisca per equivalente, sussidiaria rispetto alla responsabilità dell'ente. 5 .@)Quanto a tale ultimo aspetto, basti evidenziare che il ricorso della parte pubblica non si rivolge alle imputazioni sollevate nei confronti delle persone giuridiche, sulle quali è calata la preclusione processuale. 5. Tanto preliminarmente evidenziato, la prima doglianza è inammissibile in riferimento a entrambe le deduzioni. 5.1. Quanto alla doglianza in cui il ricorrente sostiene la necessità di considerare anche il profitto del reato associativo, il Collegio evidenzia che se, in astratto, è corretto affermare che il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente, è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (così, in tema di reato transnazionale, Sez. 3, n. 5869 del 27/01/2011, Scaglia, Rv. 249537 - 01; in relazione agli illeciti ex d. Igs. n. 231/2001, Sez. 5, n. 15205 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 266697 - 01), posto che l'istituzione della societas sceleris è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso (Sez. 3, Ord. n. 26721 del 04/03/2015, Montella, Rv. 263945 - 01), tuttavia, nel caso in esame, l'ordinanza espressamente chiarisce (pagina 3923 affoliazione) che, in relazione al reato associativo, non è stato chiesto né disposto alcun sequestro, per cui non appare possibile «spostare» il provvedimento ablativo da una imputazione all'altra in assenza di richiesta in tal senso da parte dell'ufficio requirente. La richiesta di misura cautelare non risulta quindi formalizzata con riferimento al delitto associativo, sicché la ritenuta sussistenza del fumus di tale imputazione provvisoria, certamente non potrebbe riverberare effetti, allo stato, sulla vicenda cautelare dedotta né, tantomeno, rilevare quale ragione di censura del provvedimento impugnato per non aver disposto, ex officio, ovvero mantenuto, il sequestro in relazione ad imputazioni e ragioni non oggetto della richiesta cautelare originaria. Deve infatti ribadirsi il principio, chiaramente affermato da questa Corte, secondo cui, nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi, essendo vincolato al petitum introdotto dal pubblico ministero con la domanda di cautela ed agli elementi posti a fondamento di essa, ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen., sì che il Tribunale del riesame non può fondare le proprie valutazioni su atti che il primo giudice abbia assunto di propria iniziativa (sul punto, v. Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145 - 02), ovvero, ancora, assumere determinazioni autonome non ricomprese nella domanda cautelare. [OSCURATO:PERSONA] stretta ed irrinunciabile correlazione tra il principio della domanda cautelare e il diritto al contraddittorio, posto che ove fosse consentito al Tribunale del riesame individuare una base giuridica del provvedimento di sequestro diversa da quella individuata dapprima dal Pubblico Ministero e, conseguentemente, dal GIP, ne conseguirebbe un evidente mutamento dei 6parametri applicativi della misura (sul punto, Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv. 272194 - 01), con conseguente pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato (sul punto, Sez. 2, n. 11814 del 06/03/2024, Mesina, Rv. 286094 - 01). 5.2. La seconda parte della doglianza, laddove si contesta che l'IVA fittizia, retrocessa dalla [OSCURATO:PERSONA] agli emittenti, costituirebbe in realtà «prezzo del reato», suscettibile di confisca obbligatoria, è inammissibile. Va in primis sottolineato che il «prezzo» e il «profitto» del reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/00, oltre che costituire categorie normative diverse (come emerge evidente dal tenore testuale dell'art. 240 cod. pen., da un lato, e dell'art. 253 cod. proc. pen.), presentano anche distinte basi giuridiche ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro funzionale alla confisca. Sul punto, in particolare, la Corte ha chiaramente affermato che, in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Pmt, Rv. 288727 - 01; Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014, Scandroglio, Rv. 261517 - 01, ha anche precisato che è prezzo del reato «ciò che è dato o promesso per commetterlo»). L'Ufficio ricorrente censura il provvedimento impugnato per non aver considerato VIVA versata dal destinatario finale delle fatture alle società emittenti alla stregua del prezzo del reato, individuandone, nel caso di specie, una particolare connotazione alla luce del complesso schema fraudolento ricostruito. Tale prospettazione fa leva, indubbiamente, su spunti fattuali astrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all'esito delle indagini e con le complessive imputazioni, ma, al contempo, introduce elementi di insuperabile novità e di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoria rispetto alla vicenda cautelare cristallizzata in atti e svolta (da quanto è dato comprendere), con l'istanza di sequestro valutata dal GIP con il provvedimento genetico e svolta, da quanto è dato comprendere, con l'istanza di sequestro valutata dal GIP con il provvedimento genetico, atteso che, come sopra detto, risulta che quest'ultimo ha fondato il provvedimento di sequestro sulle imputazioni sopra richiamate e con riferimento al profitto dei delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti parametrato all'imposta evasa, senza mai menzionarne il prezzo. Tale ultima considerazione evidenzia profili di sostanziale diversità del fatto cautelare dedotto a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal GIP rispetto a quello articolato ed invocato in ricorso, dal che discende l'inammissibilità del motivo.. 5.3. Diversa è, ancora, l'ipotesi (coltivata anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni) in cui l'emittente, autore del delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74/00, concorra nel diverso delitto di cui all'art. 2 d. Igs. 74/00, il cui profitto si identifica, invece, nell'imposta evasa. 7Deve in proposito evidenziarsi che l'Ufficio ricorrente deduce, tra le altre, la violazione dell'art. 9 d. lgs. n. 74/00, evidenziando che nel caso di specie, rispettivamente, emittenti ed utilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti, non si siano limitati ad emettere ed utilizzare le fatture, ma abbiano piuttosto compiuto «...una serie di condotte che vanno decisamente oltre e che giustificano il fatto che il profitto complessivo conseguito non possa essere imputato solo e soltanto all'utilizzatore finale» (pagina 21 del ricorso). Sul punto, il Collegio osserva che questa Corte ha espressamente affermato che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si è anche osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01). Tuttavia, tale strada in tanto è percorribile in quanto si proceda ad una contestazione formale di concorso di persone nel reato, ovvero ad una duplicità di contestazioni nei confronti del medesimo soggetto per fatti commessi in qualità non sovrapponibili e con specifici addebiti di concorso (non identificabili, per quanto sopra detto, nella mera condotta di emissione o di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), e che, per ciascuna delle imputazioni elevate, si individui una base giuridica in relazione alla quale venga formalizzata la richiesta di sequestro che, ove non accolta dal primo destinatario dell'istanza cautelare reale (il giudice procedente, nel caso di specie il GIP) dovrà essere dedotta con lo specifico gravame previsto dalla legge. Ebbene, nel caso di specie, non solo il Pubblico Ministero non ha formalizzato istanza di sequestro al GIP in relazione alle imputazioni di cui all'art. 416 cod. pen., 2 e 110 d. Igs. n. 74/00 (contestando il concorso dell'emittente/associato nell'utilizzazione delle FOI), ma neppure risulta che abbia impugnato, sul punto, il sequestro preventivo emesso dal GIP. 6. Il secondo motivo di ricorso è, per le ragioni superiormente esposte, del pari inammissibile. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata, risulta infatti che il titolo cautelare è stato emesso per imputazioni diverse da quelle che, sebbene oggetto di contestazione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sono poste a fondamento della censura per la quale il Tribunale non avrebbe «integrato» il provvedimento del GIP. 8Ne discende che, in carenza di autonoma richiesta cautelare ovvero di impugnazione sul punto del Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame non poteva (come visto), di iniziativa, convertire il titolo-fonte del vincolo ablatorio, mutandone il fatto posto a fondamento del vincolo, poiché tale condotta avrebbe concretato un vulnus al principio che imputa al pubblico ministero la necessaria funzione propulsiva cristallizzata nell'istanza cautelare e, a cascata, fa divieto al giudice di adottare iniziative officiose. Il principio della domanda cautelare, del resto, è stato declinato con rigore da questa Corte, che ha affermato che il relativo vincolo debba ritenersi violato allorquando a fronte della richiesta di sequestro preventivo di un bene funzionale ad evitarne la dispersione, il giudice adotti il provvedimento impositivo del vincolo per la ritenuta sussistenza di una diversa finalità impeditiva, così come, analogamente, a fronte di una richiesta di sequestro preventivo a fini impeditivi, non può adottare il provvedimento che dispone la misura per finalità anticipatorie della confisca, determinandosi, altrimenti, l'inesistenza della motivazione sull'esigenza cautelare perseguita e indicata dal requirente e, per l'effetto, l'impossibilità per il giudice del riesame di integrarla (Sez. 2, n. 32910 del 23/09/2025, Smeda, Rv. 288654 — 01). • Sul punto, inoltre, si osserva che la giurisprudenza citata in ricorso non appare del tutto sovrapponibile al caso di specie: i precedenti citati, infatti, hanno riguardo al diverso caso del riconoscimento, in capo al giudice del riesame, del potere di integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, anche procedendo ad una diversa qualificazione del fatto, non anche quello di sostituirsi all'iniziativa cautelare del PM quanto alla individuazione delle imputazioni in relazione alle quali debba applicarsi una misura cautelare e, conseguentemente, possa essere mantenuto il sequestro preventivo. 7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. P P.Q.M