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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43184/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato anzitutto che, in questa materia, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis Ord. Pen.

Considerato che l'impugnazione, in parte, riproduce medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza di Torino con corretti argomenti giuridici e, in parte, è basata su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle osservazioni poste a base della decisione impugnata; in ogni caso, essa è volao a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati procedimentali, estranee al sindacato di legittimità.

Rilevato, in particolare, il ricorrente, non ha contestato in maniera puntuale e specifica l'affermazione del Tribunale di sorveglianza con riguardo alla ritenuta infondatezza del reclamo rispetto al periodo di detenzione sofferta dal medesimo presso la casa circondariale di Cuneo relativamente al periodo di detenzione nei mesi non invernali (dal 15 aprile al 15 ottobre che, come noto, coincide con il periodo di non funzionamento degli impianti di riscaldamento centralizzati fissato in via generale) dato che, pur non funzionando l'impianto ci riscaldamento, le temperature all'interno della camera di detenzione - durante tale periodo non invernale - non determinavano una condizione di disumanità della detenzione.

Considerato poi che sono assolutamente generiche le censure con le quali si lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. rispetto al rigetto della istanza per il sopra indicato periodo; infatti, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato sul punto e ha, altresì, dato adeguata risposta alla lamentata violazione dell'umanità del trattamento, tenendo conto dei principi affermati con le sentenze della Corte Costituzionale n. 186 del 2018 e n. 97 del 2020.

Tale valutazione non è sindacabile in questa sede perché adeguatamente giustificata oltre che conforme al dato normativo, come interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato anzitutto che, in questa materia, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis Ord. Pen. Considerato che l'impugnazione, in parte, riproduce medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza di Torino con corretti argomenti giuridici e, in parte, è basata su motivi non scanditi dalla necessaria analisi critica delle osservazioni poste a base della decisione impugnata; in ogni caso, essa è volao a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati procedimentali, estranee al sindacato di legittimità. Rilevato, in particolare, il ricorrente, non ha contestato in maniera puntuale e specifica l'affermazione del Tribunale di sorveglianza con riguardo alla ritenuta infondatezza del reclamo rispetto al periodo di detenzione sofferta dal medesimo presso la casa circondariale di Cuneo relativamente al periodo di detenzione nei mesi non invernali (dal 15 aprile al 15 ottobre che, come noto, coincide con il periodo di non funzionamento degli impianti di riscaldamento centralizzati fissato in via generale) dato che, pur non funzionando l'impianto ci riscaldamento, le temperature all'interno della camera di detenzione - durante tale periodo non invernale - non determinavano una condizione di disumanità della detenzione. Considerato poi che sono assolutamente generiche le censure con le quali si lamenta la violazione dell'art. 3 Cost. rispetto al rigetto della istanza per il sopra indicato periodo; infatti, il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato sul punto e ha, altresì, dato adeguata risposta alla lamentata violazione dell'umanità del trattamento, tenendo conto dei principi affermati con le sentenze della Corte Costituzionale n. 186 del 2018 e n. 97 del 2020. Tale valutazione non è sindacabile in questa sede perché adeguatamente giustificata oltre che conforme al dato normativo, come interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13
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