CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16889-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo Studio legale tributario avv.ti Ferragina & Parisi; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente — avverso la sentenza n. 3854/02/2019 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 23/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con un unico motivo, cui non replica l'intimata Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, in epigrafe indicata, pronunciata in controversia relativa ad impugnazione di un estratto di ruolo e del prodromico avviso di accertamento, che la contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato, emesso dall'amministrazione finanziaria per recupero dell'IVA, IRES ed IRAP relative all'anno di imposta 2022, che la predetta società contribuente aveva omesso di pagare. La CTR con la sentenza impugnata accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuato a mezzo del servizio postale, che l'amministrazione finanziaria appellante aveva provato producendo in giudizio, oltre al primo avviso di ricevimento della raccomandata postale che aveva avuto esito negativo per irreperibilità del destinatario, anche con la comunicazione dell'ufficio notifiche del comune di Catanzaro attestante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e con la scheda di notifica del medesimo comune, «con la quale si dava atto della avvenuta notifica dell'accertamento e la ricevuta di spedizione» (sentenza, pag. 3). 2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché 140 e 145 cod. proc. civ., la società ricorrente censura la sentenza d'appello per avere ritenuto regolare la notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., stante l'irreperibilità relativa della destinataria dell'atto, ma sulla base di documentazione inidonea allo scopo. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. Al riguardo questa Corte (cfr. Cass. n. 25985 del 2014) ha affermato che «In tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica». Si è, altresì, affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014 e Cass. n. 6887 del 2016).3.1. A ciò aggiungasi che, fermo restando l'onere gravante sull'amministrazione finanziaria di provare la regolare notificazione dell'atto impositivo, tale onere deve essere assolto «mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale» (Cass. n. 23213 del 2014; conf. Cass. n. 6887 del 2016, non massimata). 4. Orbene, dai predetti principi discende l'erroneità della pronuncia impugnata che ha ritenuto provata la regolarità della ricezione da parte della società contribuente della c.d. raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) sulla base di documentazione (comunicazione dell'ufficio notifiche del comune di Catanzaro attestante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento e con la scheda di notifica del medesimo comune, «con la quale si dava atto della avvenuta notifica dell'accertamento e la ricevuta di spedizione») diversa dall'avviso di ricevimento e, come tale, del tutto inidonea a fornire quella prova. 5. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della società contribuente. 6. In applicazione del principio della soccombenza, l'Agenzia delle entrate intimata va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, mentre, in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale, vanno compensate le spese dei gradi di merito. P.Q.M. accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della società contribuente. Condanna l'Agenzia delle • entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito. Così deciso in Roma il 13/01/2