CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21208/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 8 ottobre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 3 dicembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 642, comma 2 cod. pen. Proponevano ricorso i difensori gli imputati deducendo i seguenti motivi: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 124 cod. pen., in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto la tempestività della querela proposta dalla persona offesa con motivazione mancante o, comunque, illogica; violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 164 cod. pen. per mancanza e illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il 20 aprile 2022 è pervenuta remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA] SPA, con relativa rituale accettazione da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate, e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301). PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Gielovanni r.11i [OSCURATO:PERSONA] DEPOS t T AT A -) 1 CANCEO2T-19,1A /