CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 11665/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il concorso nel reato difurto di cui al capo a) di imputazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge inquesta sede, in quanto, attraverso la riproposizione di rilievi già dedotti in appello e giàcongruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) essorisulta volto a contestare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle emergenze probatorievalorizzate dai giudici di merito a sostegno del loro convincimento;che, dunque, premesso che le censure che involgono l’apprezzamento delle fonti diprova fuoriescono dal sindacato di legittimità, non potendo la Corte di cassazione procederead un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie con criteri diversi da quelli utilizzatinei precedenti gradi (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01; Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella), nel caso di specie, deve evidenziarsi come i giudici di appello, concongrua e non illogica motivazione (si veda pag. 7 della impugnata sentenza), attraverso lavisione dei fotogrammi estratti da telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruitol’apporto partecipativo alla realizzazione del reato da parte dell’imputato e, dunque, esclusoche possa ritenersi sussistente una mera connivenza;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11665/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4566/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39338/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il concorso nel reato difurto di cui al capo a) di imputazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge inquesta sede, in quanto, attraverso la riproposizione di rilievi già dedotti in appello e giàcongruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) essorisulta volto a contestare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle emergenze probatorievalorizzate dai giudici di merito a sostegno del loro convincimento;che, dunque, premesso che le censure che involgono l’apprezzamento delle fonti diprova fuoriescono dal sindacato di legittimità, non potendo la Corte di cassazione procederead un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie con criteri diversi da quelli utilizzatinei precedenti gradi (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01; Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella), nel caso di specie, deve evidenziarsi come i giudici di appello, concongrua e non illogica motivazione (si veda pag. 7 della impugnata sentenza), attraverso lavisione dei fotogrammi estratti da telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruitol’apporto partecipativo alla realizzazione del reato da parte dell’imputato e, dunque, esclusoche possa ritenersi sussistente una mera connivenza;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]