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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 28351/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23235-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - 31- avverso la la sentenza n. 204/2013 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 09/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - sulla scorta di p.v.c. del 28/3/2007, che individuava ricavi non contabilizzati (a seguito della rideterminazione della percentuale di ricarico praticata dalla società nell'anno 2004) e costi non deducibili, l'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. due avvisi di accertamento per gli anni 2003-2004.; - la C.T.P. di Roma respingeva i ricorsi della società; - la C.T.R. del Lazio - con la sentenza n. 204/37/13 del 9/7/2013 - accoglieva l'appello della [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la rideterminazione dei ricarichi era stata effettuata senza considerare specifici elementi dedotti dal contribuente e, dunque, non ravvisando nella fattispecie circostanze gravi, precise e concordanti idonee a supportare, in presenza di regolare contabilità, la pretesa fiscale; - avverso la suddetta decisione l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione al quale ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore della società controricorrente ha depositata copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, presentata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

All'adunanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha richiesto all'Agenzia delle Entrate informazioni sul procedimento di definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018.

L'Agenzia delle Entrate, con nota datata 15/2/2021, ha comunicato che la domanda di definizione della controversia è stata regolarmente presentata e che la società ha versato integralmente gli importi dovuti; inoltre, la documentazione riprodotta nella menzionata nota contiene specifico riferimento ad entrambi gli avvisi (RCG030501144 e RCG030500936) che sono oggetto della presente controversia.Si deve, conseguentemente, dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 11540 del 2/5/2019, Rv. 653828-01).

2. In ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che «non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese ... contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata» (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733-01): va disposta, dunque, la compensazione dei costi del giudizio.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13 (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, in data 25 giugno 2021.

Il Presidente (BiagiC) [OSCURATO:PERSONA] nona Torrini • 0 vuouiSs ---

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23235-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - 31- avverso la la sentenza n. 204/2013 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 09/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - sulla scorta di p.v.c. del 28/3/2007, che individuava ricavi non contabilizzati (a seguito della rideterminazione della percentuale di ricarico praticata dalla società nell'anno 2004) e costi non deducibili, l'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. due avvisi di accertamento per gli anni 2003-2004.; - la C.T.P. di Roma respingeva i ricorsi della società; - la C.T.R. del Lazio - con la sentenza n. 204/37/13 del 9/7/2013 - accoglieva l'appello della [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la rideterminazione dei ricarichi era stata effettuata senza considerare specifici elementi dedotti dal contribuente e, dunque, non ravvisando nella fattispecie circostanze gravi, precise e concordanti idonee a supportare, in presenza di regolare contabilità, la pretesa fiscale; - avverso la suddetta decisione l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione al quale ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore della società controricorrente ha depositata copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, presentata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. All'adunanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha richiesto all'Agenzia delle Entrate informazioni sul procedimento di definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018. L'Agenzia delle Entrate, con nota datata 15/2/2021, ha comunicato che la domanda di definizione della controversia è stata regolarmente presentata e che la società ha versato integralmente gli importi dovuti; inoltre, la documentazione riprodotta nella menzionata nota contiene specifico riferimento ad entrambi gli avvisi (RCG030501144 e RCG030500936) che sono oggetto della presente controversia.Si deve, conseguentemente, dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 2/5/2019, Rv. 653828-01). 2. In ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che «non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese ... contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata» (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733-01): va disposta, dunque, la compensazione dei costi del giudizio. 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13 (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, in data 25 giugno 2021. Il Presidente (BiagiC) [OSCURATO:PERSONA] nona Torrini • 0 vuouiSs ---
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