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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 42904/2023

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a seguente [OSCURATO:PERSONA] Nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] In relazione alla sentenza del 22/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Esaminati gli atti del procedimento n. 20872/2023, inerenti alla correzione di errore materiale riferito alla sentenza che ha definito il procedimento n. 20299/22 RG nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 55, in relazione al quale è stata pronunciata sentenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rilevato che si riscontra un errore del dispositivo riportato nel ruolo con riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui viene disposto l'annullamento della sentenza impugnata <limitatamente al capo 117 e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 102, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro> essendo errato il riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 102, in quanto tale aggravante era già stata esclusa nei giudizi di merito; Ritenuto che, trattandosi all'evidenza di un mero errore materiale, sia possibile senz'altro provvedere de plano alla relativa correzione, ordinando clake l'espunzione dai righi 98, 99 e 100 del dispositivo medesimo, le parole, inerenti alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] "e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata al capo 102".

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 22 febbraio 2023 in relazione al procedimento n. 20299/22 RG nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 55, espungendo dai righi 98,99 e 100 del dispositivo medesimo le parole, inerenti alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], "e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata al capo 102".

Manda alla cancelleria per le annotazioni di legge Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente [OSCURATO:PERSONA] Nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] In relazione alla sentenza del 22/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Esaminati gli atti del procedimento n. 20872/2023, inerenti alla correzione di errore materiale riferito alla sentenza che ha definito il procedimento n. 20299/22 RG nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 55, in relazione al quale è stata pronunciata sentenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che si riscontra un errore del dispositivo riportato nel ruolo con riferimento alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui viene disposto l'annullamento della sentenza impugnata <limitatamente al capo 117 e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 102, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro> essendo errato il riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata in relazione al capo 102, in quanto tale aggravante era già stata esclusa nei giudizi di merito; Ritenuto che, trattandosi all'evidenza di un mero errore materiale, sia possibile senz'altro provvedere de plano alla relativa correzione, ordinando clake l'espunzione dai righi 98, 99 e 100 del dispositivo medesimo, le parole, inerenti alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] "e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata al capo 102". P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 22 febbraio 2023 in relazione al procedimento n. 20299/22 RG nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 55, espungendo dai righi 98,99 e 100 del dispositivo medesimo le parole, inerenti alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], "e all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata al capo 102". Manda alla cancelleria per le annotazioni di legge Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42904/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris