CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 21429/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria e gli allegati depositati dalla difesa che ha insistito per l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 26 aprile 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano dell'8 ottobre 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli del delitto di concorso in rapina. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo, qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità avendo errato il giudice di appello nell'affermare che la tesi difensiva degli imputati era rimasta priva di riscontro posto che erano stati rappresentati una serie di elementi ignorati o travisati che si riportavano nel ricorso e relativi alle incongruenze delle accuse della persona offesa ed al riscontro alla tesi difensiva costituito dal certificato medico attestante la lesione patita quella notte dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II motivo proposto appare reiterativo di questioni ed aspetti già devoluti all'analisi della corte di appello che ha fornito adeguate e congrue risposte ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Deve essere premesso che secondo l'orientamento del giudice di legittimità in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 - 01). Ed ancora si è affermato come in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575 - 01). Orbene nel caso in esame alcuna manifesta contraddizione si ravvisa posto che, la valutazione della piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, veniva fondata dai giudici di merito con doppia valutazione conforme sulla omessa costituzione di parte civile e quindi sull'assenza di interesse, sull'intervento delle forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti che accertavano lo stato dell'appartamento e della stessa vittima della rapina nonchè sul successivo rinvenimento del cellulare della p.o. proprio nel luogo ove erano stati seguiti ed individuati i due imputati. Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 15 marzo 2023 L [OSCURATO:PERSONA]. apo P 19/ U IL PRESIDENTE bEPONTATO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S