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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17054/2026

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e unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 5643/2018 depositata il 27/08/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR) - con lasentenza n. 5643/2018 depositata in data 27/08/2018, definendo ilgiudizio di riassunzione seguito alla sentenza n. 7230/2016 emessa daNumero registro generale 29684/2019Numero sezionale 2887/2026Numero di raccolta generale 17054/2026Data pubblicazione 31/05/2026questa Corte in data 13/04/2016 - ha accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 272/2007, con la quale laCommissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento.

Con taleriprese a titolo di IVA in conseguenza delle contestazioni relativeall’applicazione del regime di margine da parte del contribuente.2.

Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi.3.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.4.

La contribuente – oltre ad aver depositato memoria ex art. 378 c.p.c. –ha depositato, in data 26/01/2026, istanza di sospensione del giudizioevidenziando che, in merito ad altro avviso di accertamento relativoall’anno d’imposta 2001 – la cui impugnazione si è conclusa in sensosfavorevole al contribuente con la sentenza n. 16962 emessa da questaCorte in data 16/06/2021 – è pendente, davanti alla Corte europea deidiritti dell’Uomo il ricorso n. 57964/21, dichiarato ammissibile.Considerato che:1.

Il collegio, a fronte della pendenza davanti alla Corte europea dei dirittidell’Uomo del ricorso n. 57964/21 (dove risulta, alla luce delladocumentazione prodotta dal ricorrente, che quest’ultima abbia depositatole proprie osservazioni e che anche il Governo italiano abbia depositato lerepliche), ritiene opportuno rinviare la causa ad altro ruolo, in datasuccessiva alla pronuncia della Corte EDU.

P.Q.Mrinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla definizione, da partedella Corte europea dei diritti dell’Uomo del ricorso n. 57964/21.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 5643/2018 depositata il 27/08/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR) - con lasentenza n. 5643/2018 depositata in data 27/08/2018, definendo ilgiudizio di riassunzione seguito alla sentenza n. 7230/2016 emessa daNumero registro generale 29684/2019Numero sezionale 2887/2026Numero di raccolta generale 17054/2026Data pubblicazione 31/05/2026questa Corte in data 13/04/2016 - ha accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 272/2007, con la quale laCommissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento. Con taleriprese a titolo di IVA in conseguenza delle contestazioni relativeall’applicazione del regime di margine da parte del contribuente.2. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.4. La contribuente – oltre ad aver depositato memoria ex art. 378 c.p.c. –ha depositato, in data 26/01/2026, istanza di sospensione del giudizioevidenziando che, in merito ad altro avviso di accertamento relativoall’anno d’imposta 2001 – la cui impugnazione si è conclusa in sensosfavorevole al contribuente con la sentenza n. 16962 emessa da questaCorte in data 16/06/2021 – è pendente, davanti alla Corte europea deidiritti dell’Uomo il ricorso n. 57964/21, dichiarato ammissibile.Considerato che:1. Il collegio, a fronte della pendenza davanti alla Corte europea dei dirittidell’Uomo del ricorso n. 57964/21 (dove risulta, alla luce delladocumentazione prodotta dal ricorrente, che quest’ultima abbia depositatole proprie osservazioni e che anche il Governo italiano abbia depositato lerepliche), ritiene opportuno rinviare la causa ad altro ruolo, in datasuccessiva alla pronuncia della Corte EDU. P.Q.Mrinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla definizione, da partedella Corte europea dei diritti dell’Uomo del ricorso n. 57964/21.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris