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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 34810/2023

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3032/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentat a e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza n. 243 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], de- positata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all ’ espropriazione presso terzi (ex artt. 543 ss. cod. proc. civ.) promossa nei suoi confronti e del terzo pignorato ([OSCURATO:SOCIETA].) dall’agente della riscossione, preposto al recupero di crediti erariali di Euro 194.257,45, oltre a interessi; in esito a detta procedura, iniziata con atto di pignoramento del 4/3/2011, il giudice dell’esecuzione aveva assegnato all’agente la somma di Euro 39.241,58; −il Tribunale di Isernia, investito del giudizio di merito dell’ opposizione (introdotto con citazione del 26/5/2011), con la sentenza n. 98 del 7/2/2017 confermava il provvedimento di assegnazione, ma, in accoglimento delle contestazioni dell’opponente, rideterminava il credito azionato dall’agente della riscossione in Euro 72.865,01 (rispetto all’importo di Euro 194.257,45 per cui era stato eseguito il pignoramento) in ragione dell’intervenuta prescrizione quinquennale di crediti erariali individuati in cartelle di pagamento risalenti agli anni 2003-2004-2005; −la Corte d ’ appello di Campobasso, adita dall ’ agente della riscossione, con la sentenza n. 243 del 15/7/2021, confermava la pronuncia di primo grado, ponendo a fondamento della decisione le statuizioni di Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633-01, secondo cui l’effetto, exart. 2953 cod. civ., di “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale non riguarda la mancata opposizione agli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva; repu tando maturata la prescrizione quinquennale, perciò, dovevano ritenersi estinti i crediti erariali individuati dal primo giudice; −avverso tale decisione Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’intimato non svolgeva difese; −all’esito della camera di consiglio del 19/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; C [OSCURATO:PERSONA] : −deve dichiararsi – in via preliminare e con priorità rispetto all ’ esame del merito (anche in relazione al parziale annullamento di alcune delle cartelle di pagamento impugnate) – la nullità della notifica del ricorso, in quanto eseguita all’intimato, rimasto contumace in appello, presso il suo difensore in primo grado (in proposito, tra molte: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022-02);−stante la rilevata nullità della notificazione del ricorso , ai sensi dell ’ art.291 cod. proc. civ. deve disporsi la sua rinnovazione entro il termine perentorio di cui appresso; −tanto impedisce di prendere in considerazione l’evenienza di una cessazione della materia del contendere limitatamente ad alcune delle ragioni creditorie azionate, per la necessità di una considerazione unitaria della presente impugnazione; −è, altresì , necessaria l ’ acquisizione del fascicolo d ’ ufficio dei gradi di merito, che non risulta essere stato trasmesso a questa Corte, al fine della verifica, anche ufficiosa, della ritualità dello sviluppo delle fasi processuali; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo; ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza; dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3032/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentat a e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza n. 243 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], de- positata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : −[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all ’ espropriazione presso terzi (ex artt. 543 ss. cod. proc. civ.) promossa nei suoi confronti e del terzo pignorato ([OSCURATO:SOCIETA].) dall’agente della riscossione, preposto al recupero di crediti erariali di Euro 194.257,45, oltre a interessi; in esito a detta procedura, iniziata con atto di pignoramento del 4/3/2011, il giudice dell’esecuzione aveva assegnato all’agente la somma di Euro 39.241,58; −il Tribunale di Isernia, investito del giudizio di merito dell’ opposizione (introdotto con citazione del 26/5/2011), con la sentenza n. 98 del 7/2/2017 confermava il provvedimento di assegnazione, ma, in accoglimento delle contestazioni dell’opponente, rideterminava il credito azionato dall’agente della riscossione in Euro 72.865,01 (rispetto all’importo di Euro 194.257,45 per cui era stato eseguito il pignoramento) in ragione dell’intervenuta prescrizione quinquennale di crediti erariali individuati in cartelle di pagamento risalenti agli anni 2003-2004-2005; −la Corte d ’ appello di Campobasso, adita dall ’ agente della riscossione, con la sentenza n. 243 del 15/7/2021, confermava la pronuncia di primo grado, ponendo a fondamento della decisione le statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633-01, secondo cui l’effetto, exart. 2953 cod. civ., di “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale non riguarda la mancata opposizione agli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva; repu tando maturata la prescrizione quinquennale, perciò, dovevano ritenersi estinti i crediti erariali individuati dal primo giudice; −avverso tale decisione Agenzia delle Entrate - Riscossione proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’intimato non svolgeva difese; −all’esito della camera di consiglio del 19/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; C [OSCURATO:PERSONA] : −deve dichiararsi – in via preliminare e con priorità rispetto all ’ esame del merito (anche in relazione al parziale annullamento di alcune delle cartelle di pagamento impugnate) – la nullità della notifica del ricorso, in quanto eseguita all’intimato, rimasto contumace in appello, presso il suo difensore in primo grado (in proposito, tra molte: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11485 del 11/05/2018, Rv. 648022-02);−stante la rilevata nullità della notificazione del ricorso , ai sensi dell ’ art.291 cod. proc. civ. deve disporsi la sua rinnovazione entro il termine perentorio di cui appresso; −tanto impedisce di prendere in considerazione l’evenienza di una cessazione della materia del contendere limitatamente ad alcune delle ragioni creditorie azionate, per la necessità di una considerazione unitaria della presente impugnazione; −è, altresì , necessaria l ’ acquisizione del fascicolo d ’ ufficio dei gradi di merito, che non risulta essere stato trasmesso a questa Corte, al fine della verifica, anche ufficiosa, della ritualità dello sviluppo delle fasi processuali; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo; ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza; dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito. Così deciso in Roma, nella camera
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