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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 11670/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso risultano, oltre cheriproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati edisattesi dalla Corte territoriale, anche manifestamente infondati;che, in particolare, per quanto attiene la prima censura, relativa al vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disposizione della rinnovazione dellanotifica del decreto di citazione in giudizio nei confronti dell’imputato presso la casacircondariale, emerge come detta notifica sia stata correttamente eseguita presso ildifensore di fiducia, conformemente a quanto disposto dall’art. 161, comma quattro, cod.proc. pen, in quanto, come segnalato dai giudici di appello (si vedano le pagg. 7 e 8 dellaimpugnata sentenza), lo stato di detenzione dell’imputato era subentrato il giorno successivoalla data della notifica e veniva rappresentato dal difensore di fiducia solo in sede diconclusioni scritte;che, con specifico riguardo al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazionerilevato con riferimento alla eccessività della pena, deve ribadirsi che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la penabase, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non èconsentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n.39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez.1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.);che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraversoun congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11della sentenza impugnata, ove si sono evidenziate: la gravità della condotta realizzata conparticolari modalità decettive, la rilevanza del danno patrimoniale cagionato e la pericolositàsociale e la particolare inclinazione all’illecito dell’imputato);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11670/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4571/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39416/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso risultano, oltre cheriproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati edisattesi dalla Corte territoriale, anche manifestamente infondati;che, in particolare, per quanto attiene la prima censura, relativa al vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disposizione della rinnovazione dellanotifica del decreto di citazione in giudizio nei confronti dell’imputato presso la casacircondariale, emerge come detta notifica sia stata correttamente eseguita presso ildifensore di fiducia, conformemente a quanto disposto dall’art. 161, comma quattro, cod.proc. pen, in quanto, come segnalato dai giudici di appello (si vedano le pagg. 7 e 8 dellaimpugnata sentenza), lo stato di detenzione dell’imputato era subentrato il giorno successivoalla data della notifica e veniva rappresentato dal difensore di fiducia solo in sede diconclusioni scritte;che, con specifico riguardo al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazionerilevato con riferimento alla eccessività della pena, deve ribadirsi che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la penabase, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non èconsentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n.39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez.1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.);che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraversoun congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11della sentenza impugnata, ove si sono evidenziate: la gravità della condotta realizzata conparticolari modalità decettive, la rilevanza del danno patrimoniale cagionato e la pericolositàsociale e la particolare inclinazione all’illecito dell’imputato);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso risultano, oltre cheriproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati edisattesi dalla Corte territoriale, anche manifestamente infondati;che, in particolare, per quanto attiene la prima censura, relativa al vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disposizione della rinnovazione dellanotifica del decreto di citazione in giudizio nei confronti dell’imputato presso la casacircondariale, emerge come detta notifica sia stata correttamente eseguita presso ildifensore di fiducia, conformemente a quanto disposto dall’art. 161, comma quattro, cod.proc. pen, in quanto, come segnalato dai giudici di appello (si vedano le pagg. 7 e 8 dellaimpugnata sentenza), lo stato di detenzione dell’imputato era subentrato il giorno successivoalla data della notifica e veniva rappresentato dal difensore di fiducia solo in sede diconclusioni scritte;che, con specifico riguardo al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazionerilevato con riferimento alla eccessività della pena, deve ribadirsi che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la penabase, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non èconsentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n.39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez.1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.);che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraversoun congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11della sentenza impugnata, ove si sono evidenziate: la gravità della condotta realizzata conparticolari modalità decettive, la rilevanza del danno patrimoniale cagionato e la pericolositàsociale e la particolare inclinazione all’illecito dell’imputato);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11670/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4571/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39416/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Trentodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso risultano, oltre cheriproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati edisattesi dalla Corte territoriale, anche manifestamente infondati;che, in particolare, per quanto attiene la prima censura, relativa al vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disposizione della rinnovazione dellanotifica del decreto di citazione in giudizio nei confronti dell’imputato presso la casacircondariale, emerge come detta notifica sia stata correttamente eseguita presso ildifensore di fiducia, conformemente a quanto disposto dall’art. 161, comma quattro, cod.proc. pen, in quanto, come segnalato dai giudici di appello (si vedano le pagg. 7 e 8 dellaimpugnata sentenza), lo stato di detenzione dell’imputato era subentrato il giorno successivoalla data della notifica e veniva rappresentato dal difensore di fiducia solo in sede diconclusioni scritte;che, con specifico riguardo al vizio di violazione di legge e al vizio di motivazionerilevato con riferimento alla eccessività della pena, deve ribadirsi che la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la penabase, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non èconsentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n.39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez.1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.);che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraversoun congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11della sentenza impugnata, ove si sono evidenziate: la gravità della condotta realizzata conparticolari modalità decettive, la rilevanza del danno patrimoniale cagionato e la pericolositàsociale e la particolare inclinazione all’illecito dell’imputato);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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