CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 08140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7748/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi 66 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -resistente [OSCURATO:PERSONA] procedimento n. 7748/2013 avverso la sentenza n. 1/18/12 emessa dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA] e depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha opposto l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate nell' anno 2007 in relazione all'omessa contabilizzazione dì ricavi ed operazioni attive ai fini IVA. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale per Romagna ha rigettato, con sentenza depositata in data 30 gennaio 2012. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Il contribuente si è costituito resistendo con controricorso. Successivamente la difesa del contribuente ha depositato una nota con la quale ha comunicato di avere aderito definizione agevolata delle controversie sensi dell'art. 6 del decreto legge 119 del 2018, allegando copia della domanda e quietanza del versamento della prima rata. Nulla ha opposto l'Agenzia delle entrate. Ai sensi del comma 12 dell'ad 6 cit. "l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali". Non risultando in atti il diniego e nulla avendo dedotto in merito la ricorrente Agenzia il giudizio è da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano ex art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992. P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, camera di consiglio del 13 gennaio 2022. IL PRESIDENTE menico Chtfijemi [OSCURATO:PERSONA]