CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2021
Cassazione n. 15895/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controCOSISAN [OSCURATO:PERSONA] a.r.l. in persona del legale rappresentan-te pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], AlessiaMelchiorri-controricorrente ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 880/2021 depositatail 04/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9570/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 15895/2026Data pubblicazione 23/05/2026La società COSISAN ha citato in giudizio la Regione Lazio, chiedendodichiararsi la nullità o, in subordine, la risoluzione di quattro accordi stipu-lati tra il 2009 e il 2011, patti aggiunti all'accordo transattivo del 2 luglio2009, nonché il pagamento di € 10.032.595,89 come differenze economi-che rispetto al contratto originario del 1993.Il Tribunale di Roma nel 2017 ha accolto in parte la domanda dellasocietà COSISAN, con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Roma.La Corte d'appello ha osservato che i quattro accordi aggiuntivi ri-spetto all'originaria transazione inter partes stipulata il 2 luglio 2009 sonotutti intervenuti da un lato prorogando il termine di scadenza e dall'altrosanando la situazione pregressa, e che la Regione ha ottenuto una ridu-zione del prezzo da versare. La Corte d'appello ha pertanto ritenuto la na-tura transattiva anche degli accordi aggiuntivi e della complessiva attivitànegoziale possa in essere delle parti, e che l'entità dei ritardi non conte-stati accumulati dalla Regione nell'eseguire i pagamenti sia di tale inciden-za economica da integrare appieno il requisito della gravità dell'inadempi-mento, sì da legittimare la risoluzione del contratto.La Regione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattromotivi. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato; entrambele parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l primo motivo del ricorso si lamenta il vizio di ultrapetizione(art. 112 c.p.c.). La Regione deduce che né essa ricorrente né la societàCOSISAN hanno mai chiesto di dichiarare la nullità della “transazione”,perché quei patti non erano transazioni, ma proroghe contrattuali; che ilTribunale e poi la Corte d'appello hanno mutato il thema decidendum,qualificando autonomamente i patti come “transazione”, e pronunciandosiquindi oltre le richieste delle parti. Secondo la Regione, il Giudice ha deci-so su una domanda mai formulata, perché mai nessuna delle due parti haNumero registro generale 9570/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 15895/2026Data pubblicazione 23/05/2026chiesto di accertare la nullità della transazione, non avendo mai qualificatocosì i patti. Deduce che l'avere configurato la fattispecie giuridica qualetransazione ha del tutto alterato il giudizio incardinato dalla società, poi-ché se il giudicante si fosse limitato a valutare i fatti avrebbe constatatoche la società aveva svolto solo in parte il lavoro di cui all'originario con-tratto del 1993 e che la Regione Lazio aveva pagato, anche se in alcunicasi con qualche giorno di ritardo, totalmente il corrispettivo dovuto; conla conseguenza che nessun inadempimento si sarebbe potuto prefigurare.2.- Il motivo è inammissibile.La stessa Regione afferma che la originaria citazione era volta a «ac-certare la nullità per mancanza di causa dei patti aggiunti all'accordo tran-sattivo del 2 luglio 2009» e che in via subordinata era stata proposta ladomanda di risoluzione di patti aggiunti a causa dei ritardi accumulati dal-la Regione nei pagamenti. A fondamento delle sue domande la società hadunque posto quattro accordi, deducendo che ove fossero ritenuti validi,rispetto ad essi la controparte era in grave inadempimento. Queste dedu-zioni definiscono la causa petendi, essendo irrilevante che la parte nonabbia esplicitamente qualificato gli accordi come transattivi, poiché la qua-lificazione del contratto è compito del giudice e può essere diversa daquella prospettata dalle parti o da quella data dal giudice di primo grado,salvo che, per pervenire alla nuova qualificazione, il giudice debba prende-re in esame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, né rilevati dal giudice diprimo grado (Cass. n. 3893 del 17/02/2020) Qui, tuttavia, non si deduceche il giudice abbia preso in considerazione fatti non dedotti, ma solo datadiversa qualificazione ai patti allegati e posti a fondamento delle domandedi parte.Il giudice non è incorso dunque nel denunciato vizio di ultrapetizio-ne, essendosi invece attenuto al consolidato principio della giurisprudenzadi questa Corte, secondo il quale è sempre salva la possibilità per il giudi-ce di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti, ai rapporti e aiNumero registro generale 9570/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 15895/2026Data pubblicazione 23/05/2026contratti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando lenorme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suoesame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto di-versi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. n. 5153 del 21/02/2019; Cass. n. 10617 del 26/06/2012; Cass. n. 15925 del 17/07/2007).3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la errata interpreta-zione dei contratti (artt. 1362 ss. e 1965 c.c.). La Regione deduce che laCorte d'appello non ha applicato i criteri legali di interpretazione contrat-tuale; ha ritenuto che i patti fossero parte di una transazione, senza verifi-care l'esistenza di una res dubia, l'esistenza di reciproche concessioni el'esistenza di una lite da comporre. Per la Regione, i patti del 2009–2011erano semplici proroghe, non transazioni. La riduzione dei corrispettivi eradovuta non già a concessioni “transattive”, ma al minor lavoro effettivo,poiché dal 2009 parte del servizio era svolto da LAIT S.p.A. Secondo laRegione ricorrente, l'esplicita qualificazione dei negozi allegati come pattiaggiunti all'atto di transazione del 2009 si rinviene solo nell'intestazionedei primi due patti, mentre gli altri sono definiti semplici accordi; pertantonon sarebbero stati rispettati i criteri legali di ermeneutica, e cioè l'ele-mento letterale.4.- Il motivo è inammissibile.La censura non si confronta con la ragione decisoria, non risponden-do a verità che la Corte d'appello non abbia esaminato il contenuto degliaccordi, dal momento che ha, invece, esplicitamente affermato che gli ac-cordi si potevano considerare delle transazioni in quanto vi era non solo laproroga del termine, ma anche la sanatoria di situazioni pregresse, una ri-duzione del prezzo e l'impegno al pagamento, in una situazione in cui viera una res dubia costituita dal contrasto effettivo sul pagamento delleprestazioni già eseguite (la riduzione del prezzo corrispettivo a fronteNumero registro generale 9570/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 15895/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell'affidamento di un ulteriore periodo di lavoro e dell'impegno a pagareentro 180 giorni dalla fatturazione).Quanto al resto, deve qui ricordarsi che l'interpretazione del contrat-to e l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di unnegozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice dimerito, rimessa alla sua discrezionalità ed incensurabile in cassazione(Cass. n. 9461 del 09/04/2021; Cass. n. 6444 del 11/03/2025). La parteperaltro non trascrive il contenuto dei predetti accordi, neppure nelle partisalienti che in ipotesi sarebbero idonee a dimostrare la fondatezza dellasua tesi, limitandosi a fare cenno della loro intestazione.5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la motivazione omessao apparente (art. 132 n.4 c.p.c.). La Regione contesta che la sentenzad'appello non espone i fatti rilevanti, non descrive il contenuto dell'appello,né le difese delle parti; deduce che i motivi di appello sono solo elencatisenza alcuna analisi, e che la Corte si limita a riprodurre la motivazionedel primo grado senza svolgere una valutazione autonoma; la motivazionesul “grave inadempimento” è apodittica, poiché definisce i ritardi di paga-mento “macroscopici” senza spiegare perché. Per la Regione, la sentenzaè priva dei requisiti minimi di comprensibilità e controllo logico.6.- Il motivo è inammissibile.La sentenza d'appello ha fatto riferimento per relationem ai passaggidella sentenza di primo grado per quanto riguarda l'esposizione dei fatti edanche in parte per la motivazione, ma senza che ciò abbia costituito acriti-ca adesione al provvedimento impugnato, dal momento che la Corte haoperato una sua effettiva valutazione, sulla infondatezza dei motivi delgravame (Cass. n. 2397 del 3/02/2021; n. 20883 del 5/08/2019). Sulpunto dei ritardi, la motivazione è sinteticamente ma chiaramente espres-sa, dando atto che erano intervenuti tra le parti degli accordi transattivianche per ottenere proroghe, e che i reiterati ritardi nell'adempimento nonerano stati neppure contestati dalla Regione. Deve qui ricordarsi che il vi-Numero registro generale 9570/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 15895/2026Data pubblicazione 23/05/2026zio di insufficiente motivazione non è prospettabile in cassazione se la mo-tivazione raggiunge il minimo costituzionale imposto dall'art. 111 Cost.,vale a dire se essa è idonea - come nel caso di specie - a rendere percepi-bili le ragioni della decisione e del rigetto dei motivi di appello (Cass. n.21443 del 06/07/2022; Cass. n. 7090 del 03/03/2022)7.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta l'omessa pronunciasul motivo relativo alla lite temeraria (art. 112 c.p.c.) La Regione deducedi avere chiesto la condanna della società ex art. 96 c.p.c. per lite temera-ria e che la Corte d'appello non ha risposto sul punto.8.- il motivo è inammissibileIn questo caso la motivazione è implicita, oltre che autoevidente, dalmomento che la Regione convenuta è stata soccombente e pertanto la so-cietà, parte vittoriosa, non poteva certamente essere condannata né allespese né alla lite temeraria.9. - Il ricorso incidentale condizionato consta di quattro motivi con iquali si illustrano le ragioni per le quali rispettivamente i quattro motiviesposti dalla parte ricorrente sono - a parere della controricorrente -inammissibili. La società chiede inoltre la condanna della Regione alle spe-se per lite temeraria in relazione al danno che la società subisce per il ri-tardo con cui gli accertamenti decisori impugnati diventano definitivi.Il ricorso incidentale è assorbito in virtù della dichiarazione di inam-missibilità del ricorso principale, cui consegue la condanna alle spese diparte ricorrente che si liquidano come da dispositivo. Non sussistono inve-ce i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momentoche la lite temeraria non consiste nel fatto in sé di avere presentatoun'impugnazione poi ritenuta infondata o inammissibile, occorrendo piut-tosto ravvisare un profilo di dolo o colpa grave, da intendersi qualeespressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunqueeccedenti la normale funzione del processo, quale può essere una impu-gnazione proposta con la consapevolezza (ovvero senza avere adoperatoNumero registro generale 9570/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 15895/2026Data pubblicazione 23/05/2026la normale diligenza per acquisirla) della infondatezza della propria posi-zione (Cass. S.U. n. 32001 del 28/10/2022, Cass. n. 36591 del 30/12/2023; Cass. n. 34429 del 25/12/2024). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentalecondizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro30.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori dilegge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàcorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino