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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25984/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 5 novembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA], a seguito del riesame interposto (ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] SKARRA, ha confermato l'ordinanza del 27 febbraio 2019 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha applicato alla stessa persona sottoposta ad indagini la custodia cautelare in carcere, poiché gravemente indiziato del delitto aggravato di associazione per delinquere, col ruolo di capo e organizzatore, nonché di più ipotesi aggravate di furto in abitazione (alcune delle quali tentate).

E

2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dello SKARRA, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) - sono stati dedotti la violazione degli artt. 292 e 309, comma 9, cod. proc. pen, e la mancanza di motivazione, in particolare censurando l'ordinanza impugnata per aver omesso di dichiarare la nullità della ordinanza di prima istanza che aveva applicato la misura custodiale in assenza di motivazione sulle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] SKARRA: - ha riportato la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto che, a differenza di quanto già statuito per taluni dei coindagati anche con sentenza di questa Corte, non ricorressero i presupposti per annullare l'ordinanza genetica, ben potendo lo stesso Giudice del riesame integrarne la motivazione con riferimento alle esigenze cautelari relative all'odierno ricorrente; - ed ha ribadito che, contrariamente a quanto assunto dal Collegio di seconda istanza, la semplice indicazione da parte del G.i.p. del ruolo dello SKARRA e del precedente da lui riportato, al fine di affermare la sussistenza delle esigenze cautelari, costituirebbe una motivazione affidata a mere clausole di stile e, dunque, apparente (poiché si sarebbe limitata a un generico riferimento al pericolo di recidivanza ritenuto sussistente in capo a tutti i coindagati); di conseguenza in relazione a essa il Tribunale non avrebbe potuto esercitare alcun potere integrativo ma avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari.

1.1. Deve, anzitutto, rilevarsi che con la prospettazione appena riportata la difesa ha denunciato l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché ha allegato che, a fronte del difetto di motivazione dell'ordinanza emessa dal G.i.p. denunciato in sede di riesame, il Tribunale di Torino anziché annullare il provvedimento gravato, ne ha colmato le lacune motivazionali, in violazione del disposto dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

Inoltre, deve osservarsi che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, quando «è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla»), ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione.

1.2. Tanto premesso, non vi è dubbio che - ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. (nel testo vigente a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47) - il tribunale del riesame debba annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento e degli elementi forniti dalla difesa.

In tali ipotesi opera la deroga «al principio generale secondo cui il tribunale del riesame ha la possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione», «con la conseguenza che nessun intervento ad adiuvandum del Tribunale del riesame è consentito» rispetto al provvedimento di prima istanza (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01).

E ciò è a dirsi - per quel che qui rileva - anche nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente o inesistente per inadeguatezza normativa (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925 - 01).

Diviene, allora, dirimente comprendere in cosa debba ravvisarsi l'autonoma valutazione e quando ricorra una motivazione apparente.

1.2.1. Ebbene, sotto il primo profilo si rileva che: - l'autonoma valutazione (prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.) deve consistere in una autonoma decisione, che ricorre allorché «dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale» (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01) e che deve ravvisarsi anche qualora «l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza» sotto il profilo della sussistenza «nel caso concreto» sia del prescritto compendio indiziario sia delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273659 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450 - 01); - difatti, la riferita necessità di una autonoma valutazione «impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura», sia pure «attraverso un discorso giustificativo sintetico ma che d[ia] conto del fatto che le ragioni poste a fondamento del vincolo cautelare sono state effettivamente studiate e meditate da parte del giudice» (Sez. 6, n. 46792/2017, cit.); - «in definitiva ciò che è richiesto al giudice è di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento cautelare - rendendole così controllabili in sede di impugnazione - le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non già di provvedere altresì ad una originale parafrasi del contenuto degli atti a contenuto probatorio sottoposti alla sua valutazione» (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 - 01).Al fine di apprezzare se la valutazione autonoma sussista, il tribunale del riesame deve analizzare l'ordinanza gravata «nel suo complesso» (Sez. 6, n. 30774/2018, cit.; cfr. pure Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179 - 01) e «verificare che siano esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare» (Cass., n. 30774/2018, cit.); in altre parole, il collegio del riesame deve vagliare se dal provvedimento constino le valutazioni che il giudice ha tratto dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova, che esplicitano il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970 - 01), l'esame critico degli elementi allegati a sostegno della domanda cautelare e le ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336 - 01).

1.2.2. Invece, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01).

1.3. Nel caso in esame condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto che la motivazione del provvedimento emesso dal G.i.p. e oggetto di riesame, in ordine alla sussistenza del pericolo che lo SKARRA commetta reati della stessa specie di quelli di cui è stato ritenuto gravemente indiziato (art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non difetti di una autonoma valutazione e non sia stata affidata a mere clausole di stile, a differenza di quanto ritenuto da questa Corte in relazione ai coindagati Sajmir MURRANI e Dritan MURRANI (cfr. Sez. 4, n. 45761 del 12/09/2019).

Infatti, la motivazione del G.i.p. con riferimento allo SKARRA, oltre ad aver dato rilevanza - come per i coindagati - alle modalità di commissione dei fatti di cui sono stati ravvisati i gravi indizi di colpevolezza, al numero di essi e all'organizzazione ad essi sottesa, ha fatto specifico riferimento all'odierno ricorrente, indicato quale leader del gruppo e soggetto che ha maturato una significativa esperienza sul campo attestata anche dai suoi precedenti specifici: dunque, con riguardo a quest'ultimo il primo Giudice, a sostegno della statuizione cautelare, ha indicato elementi correlati al suo del ricorrente nell'ambito dell'associazione per delinquere, ruolo attribuito soltanto a lui e non anche agli altri indagati, ed ha fatto riferimento ai suoi precedenti (la cui sussistenza non è peraltro in contestazione).

In altri termini, per lo SKARRA non può dirsi che vi sia stata una valutazione cumulativa, come si è ritenuto per i coindagati, proprio perché il G.i.p. ha dato conto di taluni dati a lui inerenti, la cui menzione esclude che lo stesso Giudice avesse argomentato mediante una motivazione di stile e dimostra che, con riferimento allo SKARRA, avesse compiuto il prescritto autonomo apprezzamento degli elementi in atti; con la conseguenza che il Tribunale correttamente ha esercitato il proprio potere di integrare la motivazione.Non occorre dilungarsi per rilevare come, sotto il profilo in discorso, non vi sia alcuna contraddizione con la già richiamata sentenza resa da questa Corte a seguito dell'impugnazione dei coindagati, atteso che tale pronuncia - inerente ai soggetti rispetto ai quali non vi era nell'ordinanza genetica una specifica menzione degli elementi su cui il G.i.p. aveva fondato la sussistenza delle esigenze cautelari - ha dato conto che nello stesso provvedimento di prima istanza era presente (per quel che qui rileva) un riferimento relativo allo SKARRA, sia pure ritenendolo privo di specificità: il che non equivale a dire che la motivazione dell'ordinanza genetica sul punto, relativa all'odierno ricorrente, fosse apparente o difettasse di un'autonoma valutazione.

2. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5 novembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA], a seguito del riesame interposto (ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] SKARRA, ha confermato l'ordinanza del 27 febbraio 2019 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha applicato alla stessa persona sottoposta ad indagini la custodia cautelare in carcere, poiché gravemente indiziato del delitto aggravato di associazione per delinquere, col ruolo di capo e organizzatore, nonché di più ipotesi aggravate di furto in abitazione (alcune delle quali tentate). E 2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dello SKARRA, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) - sono stati dedotti la violazione degli artt. 292 e 309, comma 9, cod. proc. pen, e la mancanza di motivazione, in particolare censurando l'ordinanza impugnata per aver omesso di dichiarare la nullità della ordinanza di prima istanza che aveva applicato la misura custodiale in assenza di motivazione sulle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] SKARRA: - ha riportato la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto che, a differenza di quanto già statuito per taluni dei coindagati anche con sentenza di questa Corte, non ricorressero i presupposti per annullare l'ordinanza genetica, ben potendo lo stesso Giudice del riesame integrarne la motivazione con riferimento alle esigenze cautelari relative all'odierno ricorrente; - ed ha ribadito che, contrariamente a quanto assunto dal Collegio di seconda istanza, la semplice indicazione da parte del G.i.p. del ruolo dello SKARRA e del precedente da lui riportato, al fine di affermare la sussistenza delle esigenze cautelari, costituirebbe una motivazione affidata a mere clausole di stile e, dunque, apparente (poiché si sarebbe limitata a un generico riferimento al pericolo di recidivanza ritenuto sussistente in capo a tutti i coindagati); di conseguenza in relazione a essa il Tribunale non avrebbe potuto esercitare alcun potere integrativo ma avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari. 1.1. Deve, anzitutto, rilevarsi che con la prospettazione appena riportata la difesa ha denunciato l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), poiché ha allegato che, a fronte del difetto di motivazione dell'ordinanza emessa dal G.i.p. denunciato in sede di riesame, il Tribunale di Torino anziché annullare il provvedimento gravato, ne ha colmato le lacune motivazionali, in violazione del disposto dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Inoltre, deve osservarsi che «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, quando «è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla»), ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione. 1.2. Tanto premesso, non vi è dubbio che - ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. (nel testo vigente a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47) - il tribunale del riesame debba annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento e degli elementi forniti dalla difesa. In tali ipotesi opera la deroga «al principio generale secondo cui il tribunale del riesame ha la possibilità di confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione», «con la conseguenza che nessun intervento ad adiuvandum del Tribunale del riesame è consentito» rispetto al provvedimento di prima istanza (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 - 01). E ciò è a dirsi - per quel che qui rileva - anche nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente o inesistente per inadeguatezza normativa (Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925 - 01). Diviene, allora, dirimente comprendere in cosa debba ravvisarsi l'autonoma valutazione e quando ricorra una motivazione apparente. 1.2.1. Ebbene, sotto il primo profilo si rileva che: - l'autonoma valutazione (prescritta a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen.) deve consistere in una autonoma decisione, che ricorre allorché «dal contenuto complessivo del provvedimento emerga una conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, una rielaborazione critica o un vaglio degli elementi sottoposti all'esame giurisdizionale» (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 01) e che deve ravvisarsi anche qualora «l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza» sotto il profilo della sussistenza «nel caso concreto» sia del prescritto compendio indiziario sia delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273659 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450 - 01); - difatti, la riferita necessità di una autonoma valutazione «impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura», sia pure «attraverso un discorso giustificativo sintetico ma che d[ia] conto del fatto che le ragioni poste a fondamento del vincolo cautelare sono state effettivamente studiate e meditate da parte del giudice» (Sez. 6, n. 46792/2017, cit.); - «in definitiva ciò che è richiesto al giudice è di manifestare attraverso la motivazione del provvedimento cautelare - rendendole così controllabili in sede di impugnazione - le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non già di provvedere altresì ad una originale parafrasi del contenuto degli atti a contenuto probatorio sottoposti alla sua valutazione» (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428 - 01).Al fine di apprezzare se la valutazione autonoma sussista, il tribunale del riesame deve analizzare l'ordinanza gravata «nel suo complesso» (Sez. 6, n. 30774/2018, cit.; cfr. pure Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179 - 01) e «verificare che siano esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare» (Cass., n. 30774/2018, cit.); in altre parole, il collegio del riesame deve vagliare se dal provvedimento constino le valutazioni che il giudice ha tratto dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova, che esplicitano il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970 - 01), l'esame critico degli elementi allegati a sostegno della domanda cautelare e le ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336 - 01). 1.2.2. Invece, la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01). 1.3. Nel caso in esame condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto che la motivazione del provvedimento emesso dal G.i.p. e oggetto di riesame, in ordine alla sussistenza del pericolo che lo SKARRA commetta reati della stessa specie di quelli di cui è stato ritenuto gravemente indiziato (art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non difetti di una autonoma valutazione e non sia stata affidata a mere clausole di stile, a differenza di quanto ritenuto da questa Corte in relazione ai coindagati Sajmir MURRANI e Dritan MURRANI (cfr. Sez. 4, n. 45761 del 12/09/2019). Infatti, la motivazione del G.i.p. con riferimento allo SKARRA, oltre ad aver dato rilevanza - come per i coindagati - alle modalità di commissione dei fatti di cui sono stati ravvisati i gravi indizi di colpevolezza, al numero di essi e all'organizzazione ad essi sottesa, ha fatto specifico riferimento all'odierno ricorrente, indicato quale leader del gruppo e soggetto che ha maturato una significativa esperienza sul campo attestata anche dai suoi precedenti specifici: dunque, con riguardo a quest'ultimo il primo Giudice, a sostegno della statuizione cautelare, ha indicato elementi correlati al suo del ricorrente nell'ambito dell'associazione per delinquere, ruolo attribuito soltanto a lui e non anche agli altri indagati, ed ha fatto riferimento ai suoi precedenti (la cui sussistenza non è peraltro in contestazione). In altri termini, per lo SKARRA non può dirsi che vi sia stata una valutazione cumulativa, come si è ritenuto per i coindagati, proprio perché il G.i.p. ha dato conto di taluni dati a lui inerenti, la cui menzione esclude che lo stesso Giudice avesse argomentato mediante una motivazione di stile e dimostra che, con riferimento allo SKARRA, avesse compiuto il prescritto autonomo apprezzamento degli elementi in atti; con la conseguenza che il Tribunale correttamente ha esercitato il proprio potere di integrare la motivazione.Non occorre dilungarsi per rilevare come, sotto il profilo in discorso, non vi sia alcuna contraddizione con la già richiamata sentenza resa da questa Corte a seguito dell'impugnazione dei coindagati, atteso che tale pronuncia - inerente ai soggetti rispetto ai quali non vi era nell'ordinanza genetica una specifica menzione degli elementi su cui il G.i.p. aveva fondato la sussistenza delle esigenze cautelari - ha dato conto che nello stesso provvedimento di prima istanza era presente (per quel che qui rileva) un riferimento relativo allo SKARRA, sia pure ritenendolo privo di specificità: il che non equivale a dire che la motivazione dell'ordinanza genetica sul punto, relativa all'odierno ricorrente, fosse apparente o difettasse di un'autonoma valutazione. 2. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla C
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