CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41543/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 27/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trani, in data 21/09/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, in relazione al reato di danneggiamento a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, assume rilievo assorbente la mancata deduzione, con i motivi di appello, delle corrispondenti censure (circostanza emergente non solo dalla sentenza impugnata, ma dallo stesso ricorso per cassazione, in cui si precisa che, dinanzi alla Corte territoriale, erano state dedotte le sole doglianze di cui agli odierni motivi n. 2 e 3). È poi necessario richiamare, quanto al secondo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Risulta infatti meramente reiterativa la doglianza concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis, dinanzi ad una motivazione che ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità per le particolari connotazioni del fatto (che aveva causato un certo turbamento dell'ordine pubblico ed aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine per contrastare l'impeto del [OSCURATO:PERSONA] ed identificarlo). Manifestamente infondata è infine la censura relativa alle attenuanti generiche, avendo la Corte valorizzato i precedenti a carico del ricorrente e l'assenza di elementi positivamente valutabili: risulta quindi senz'altro applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato principio secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Né il ricorrente ha prospettato, in ricorso, l'esistenza di elementi favorevoli ingiustamente pretermessi dai giudici di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1i/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA]