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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25718/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie della difesa con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 369 cod. pen. (primo) e l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato (secondo) sono manifestamente infondati e riproduttivi di censuri adeguatamente confutate dalla Corte di appello! che ha messo in evidenza come il ricorrente, quanto ad integrazione, avesse reiterato la auto-accusa di omicidio al personale di polizia prontamente intervenuto presso l'abitazione e che ciò fosse stato realizzato volontariamente attraverso la rappresentazione degli eventi su cui si fondava la richiesta di intervento fatta ai militari, evenienza che ha fatto ritenere palese la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le memorie della difesa con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di cui all'art. 369 cod. pen. (primo) e l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato (secondo) sono manifestamente infondati e riproduttivi di censuri adeguatamente confutate dalla Corte di appello! che ha messo in evidenza come il ricorrente, quanto ad integrazione, avesse reiterato la auto-accusa di omicidio al personale di polizia prontamente intervenuto presso l'abitazione e che ciò fosse stato realizzato volontariamente attraverso la rappresentazione degli eventi su cui si fondava la richiesta di intervento fatta ai militari, evenienza che ha fatto ritenere palese la sussistenza del dolo generico richiesto dalla norma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06
Sentenza Cassazione n. 25718/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris