Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2026

Cassazione n. 25106/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] ODott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] SOCIETÀDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G.

N. 26309/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26309/2024 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]annizzo Marco, rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]Muscarà, giusta procura in allegato al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Ragusa,in persona dell’amministratore unico pro tempore,rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in allegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 29 agosto 2024, n.6472/16/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia il 29 agosto 2024, n. 6472/16/2024,che, in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazionen. 18042015950 nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] diRagusa S.p.A.” e di [OSCURATO:PERSONA] per la riliquidazione nellasomma di € 23.609,00 dell’imposta di registro dovuta per ilverbale assembleare per atto pubblico rogato dal Notaio MarcoCannizzo da Catania il 25 gennaio 2018, rep. n. 63336, con ilquale l’assemblea straordinaria della predetta società, a frontedi perdite pari ad € 4.721.802,00 sulla base della situazionepatrimoniale infrannuale al 30 novembre 2017, avevadeliberato il relativo ripianamento mediante utilizzo integraledel capitale sociale di € 3.000.00,00, azzerandolo, e ilcontestuale aumento del capitale sociale ad € 4.721.802,00,assorbendo la residua perdita di € 1.721.802,00), interamenteliberato mediante compensazione di crediti certi, liquidi edesigibili vantati dai soci verso la società, risultanti dallamenzionata situazione patrimoniale, con applicazionedell’imposta in misura proporzionale dello 0,50% ai sensidell’art. 6 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, in luogo dell’imposta autoliquidata dal notaiorogante nella misura fissa di € 200,00, ha rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA] avversoNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Catania 4 settembre 2023, n. 5729/3/2023, concompensazione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto, dopo la relativa riunione, i ricorsi deicontribuenti - con la motivazione che: «Ora, non c’è dubbioalcuno che nel caso in esame- sulla base di una interpretazionemeramente letterale assolutamente inequivocabile delladelibera emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Ragusaspa di cui al verbale di assemblea sociale del 25.01.2018rogato dal notaio Cannizzo - deve ritenersi che lecompensazioni effettuate dai soci erano chiaramente edindissolubilmente funzionali alla sottoscrizione dell’aumento dicapitale, del quale costituivano una inscindibile appendice, enon avevano affatto alcun carattere ricollegabile ad unautonomo rapporto meramente finanziario di mutuo erogato infavore della società, mancando peraltro - la previsione tipica didetto rapporto relativa ad un termine per la restituzione e diun tasso di interesse.

Di conseguenza va del tutto esclusa laconnotazione inerente alla autonomia di tali compensazionirispetto alla delibera di aumento del capitale sociale, per comeinvece affermato dall’Agenzia delle Entrate a giustificazionedella riliquidazione effettuata con l’atto impositivo oppostomediante applicazione su tali disposizioni della aliquotaproporzionale dello 0,50% ai sensi dell’art. 6 della tariffa parteprima allegata al DPR n. 131/1986.

Pertanto si appalesacorretta l’autoliquidazione della imposta di registro inquestione sulla base della summenzionata aliquota fissa cosìcome effettuata dal notaio rogante, per cui le sentenzeimpugnate vanno confermate».Numero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/20263. [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:PERSONA] di RagusaS.p.A.” hanno resistito con separati controricorsi.4.

I controricorrenti hanno altresì depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.In limine, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:SOCIETA].” devono considerarsi meri “intimati”nel presente procedimento, essendosi tardivamente costituitiin sede di legittimità con il deposito dei rispettivi controricorsi(rispettivamente, il 20 giugno 2025 ed il 27 giugno 2025) benoltre la scadenza del termine di quaranta giorni dalla ricevutanotificazione del ricorso per cassazione (12 dicembre 2024).Invero, secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 5, deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nel testo modificato dall’art. 1,comma 380, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al presenteprocedimento si applica (anche) il novellato art. 370 cod. proc.civ. (nel testo modificato dall’art. 3, comma 27, lett. f), nn. 1e 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), il quale prevede che«1.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intendecontraddire, deve farlo mediante controricorso da depositareentro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.

Inmancanza, essa non può presentare memorie, ma soltantopartecipare alla discussione orale.

2. Al controricorso siapplicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto èpossibile.

3. Il controricorso è depositato insieme con gli atti ei documenti e con la procura speciale, se conferita con attoseparato».La norma non richiede più la notificazione del controricorso,ritenendo necessario e sufficiente il deposito dello stesso, maha mantenuto la previsione dell’impossibilità di presentareNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026memorie (o atti equiparabili) che non siano precedute daltempestivo deposito del controricorso.Invero, è pacifico che la parte contro la quale il ricorso èdiretto, se intende contraddirvi, deve farlomediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 cod.proc. civ. (richiamato dall'art. 370, secondo comma, cod. proc.civ.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrarel'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dalricorrente.

In mancanza di tale atto, essa non può presentarememoria, ma solamente partecipare all’eventuale discussioneorale (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 8 luglio 2022, n. 21731;Cass., Sez. 3^, 9 febbraio 2023, n. 4049; Cass., Sez. Trib., 16dicembre 2024, n. 32755; Cass., Sez. 3^, 23 aprile 2025, n.10654; Cass., Sez. 1^, 27 giugno 2026, n. 22022).Ne discende che anche le memorie depositate dagli intimatisono inammissibili e, pertanto, non possono essere esaminatedal giudice di legittimità.1.1 Col primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 20 e 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma1, lett. a), n. 5, e dell’art. 6 della tariffa - parte prima – allegataal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dalgiudice di appello di rilevare che l’atto pubblico oggettodell’avviso di liquidazione doveva ritenersi atto plurimo, inquanto non contenente solo il verbale di assemblea, come ilnome dell’atto faceva apparire, ma comprendeva ulteriori treautonome disposizioni negoziali consistenti negli atti dirinuncia, da parte dei soci, ai crediti vantati verso la societàmediante compensazione, con conseguente applicazione dellaNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026disposizione speciale di cui all’art. 6 tariffa - parte primaallegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.1.2 Col secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato omesso dal giudice di appello considerare chenell’atto ripreso a tassazione erano enunciate le compensazionidi crediti a saldo del debito sociale, con conseguenteapplicazione dell’imposta in misura proporzionale dello 0,50 %fissata dall’art. 6 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131.2.

I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta - sono fondati.2.1 Pur non escludendosi i presupposti dell’enunciazione (inparticolare, la coincidenza di parti tra atto enunciante e attoenunciato) nella relazione tra socio conferente e societàconferitaria all’interno del contesto assembleare (in quantoprotagonisti di entrambi gli atti: Cass., Sez. Trib., 8 febbraio2023, n. 3841; Cass., Sez. Trib., 9 novembre 2023, n. 31174;Cass., Sez. Trib., 21 dicembre 2025, n. 33399; Cass., Sez.Trib., 8 giugno 2026, n. 18640), l’atto enunciato non è unfinanziamento del socio alla società, ma, ancorché nonassimilabile ad un versamento a fondo perduto, è piùpropriamente qualificabile in termini di compensazione oremissione parziale del credito del socio verso la società (afronte dell’aumento del capitale sociale).2.2 In tal senso, la sentenza impugnata ha espressamentericonosciuto che «nel caso in esame - sulla base di unainterpretazione meramente letterale assolutamenteinequivocabile della delibera emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui al verbale di assembleaNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026sociale del 25.01.2018 rogato dal notaio Cannizzo - deveritenersi che le compensazioni effettuate dai soci eranochiaramente ed indissolubilmente funzionali alla sottoscrizionedell’aumento di capitale, del quale costituivano una inscindibileappendice, e non avevano affatto alcun carattere ricollegabilead un autonomo rapporto meramente finanziario di mutuoerogato in favore della società, mancando - peraltro - laprevisione tipica di detto rapporto relativa ad un termine per larestituzione e di un tasso di interesse».2.3 Di recente, questa Corte ha affermato che, in tema diimposta di registro, negli atti societari soggetti all'imposizionefiscale prevista ex art. 4, lett. a), della tariffa – parte primaallegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, rientranoesclusivamente quelli che sono espressione della volontàassembleare; non vi rientra, pertanto, l'atto di rinuncia alfinanziamento sottoscritto dal singolo socio, restandoirrilevante la finalità di evitare la riduzione del capitale e ilconseguente futuro aumento dello stesso (Cass., Sez. Trib., 22febbraio 2024, n. 4754).Ed altrettanto vale anche per la compensazione del debitoassunto dal socio verso la società per l’aumento di capitalesociale con il debito assunto dalla società verso il socio perrapporti extrasociali ovvero per le remissione (totale oparziale) del debito assunto dalla società verso il socio perrapporti extrasociali a fronte dell’imputazione gratuita acapitale della corrispondente voce iscritta nel bilancio annuale(ovvero nella situazione patrimoniale infrannuale), trattandosidi un collegamento funzionale di negozi autonomamenteascrivibili, l’uno (l’aumento del capitale sociale), alla società,l’altro (la compensazione o la remissione) al singolo socio, purconcorrendo all’operazione unitaria di incrementare oNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026ricostituire il capitale sociale mediante l’utilizzo di crediti deisoci uti singuli verso la società.2.4 Nel caso di specie, con riferimento ai crediti vantati dai socinei confronti della società, risulta essere stato stabilito che «Ildeliberato aumento è da liberarsi mediante la compensazionedei crediti certi liquidi ed esigibili, fino a concorrenza delrelativo importo, vantati dai soci verso la società quali risultantidalla sopra più volte menzionata situazione patrimoniale».Il che esclude che si possa applicare alla fattispecie in disaminala disposizione più favorevole dell’art. 4, lett. a), della tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, esulandodall’ambito strettamente societario il negozio finalizzato, nelcomplessivo contesto del collegamento funzionale, a realizzarel’aumento del capitale sociale.

Non a caso, questa Corte hachiarito che tale norma «disciplina l’imposizione fiscale degli“atti societari”, quale genus rispetto alla species “deliberazionisocietarie”, aventi come comune denominatore esclusivamenteil riferimento ad un’expressio voluntatis dell’organismo»(Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2024, n. 4754).Dunque, il soggetto interessato dal disposto del citato art. 4della tariffa – parte prima è, pertanto, la società.

Difatti, lanorma elenca gli «atti propri della società o degli enti diversi»;gli atti elencati dalla norma includono gli aumenti di capitali(disposti dall’assemblea straordinaria dei soci) mediantepassaggio a capitale di riserve diverse «da quelle costituite consopraprezzo con versamenti dei soci in conto capitale o a fondoperduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi dirivalutazione monetaria» (Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n.15585; Cass., Sez.

Un., 24 maggio 2023, n. 14432).3.

Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso puòNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto dei ricorsioriginari dei contribuenti e la conferma dell’atto impositivo.4.

Le spese giudiziali (sia per le fasi di merito, che per la fasedi legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta i ricorsi originari; condanna insolido i controricorrenti alla rifusione delle spese dei giudizi dimerito in favore della ricorrente, liquidandole, per il primogrado, nella misura di € 2.500,00 per compensi, e, per ilsecondo grado, nella misura di € 3.000,00 per compensi;condanna in solido i controricorrenti alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandolenella misura di € 2.400,00 per compensi, oltre a speseprenotate a debito.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ODott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] SOCIETÀDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 26309/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26309/2024 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]annizzo Marco, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]Muscarà, giusta procura in allegato al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Ragusa,in persona dell’amministratore unico pro tempore,rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in allegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 29 agosto 2024, n.6472/16/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia il 29 agosto 2024, n. 6472/16/2024,che, in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazionen. 18042015950 nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA] diRagusa S.p.A.” e di [OSCURATO:PERSONA] per la riliquidazione nellasomma di € 23.609,00 dell’imposta di registro dovuta per ilverbale assembleare per atto pubblico rogato dal Notaio MarcoCannizzo da Catania il 25 gennaio 2018, rep. n. 63336, con ilquale l’assemblea straordinaria della predetta società, a frontedi perdite pari ad € 4.721.802,00 sulla base della situazionepatrimoniale infrannuale al 30 novembre 2017, avevadeliberato il relativo ripianamento mediante utilizzo integraledel capitale sociale di € 3.000.00,00, azzerandolo, e ilcontestuale aumento del capitale sociale ad € 4.721.802,00,assorbendo la residua perdita di € 1.721.802,00), interamenteliberato mediante compensazione di crediti certi, liquidi edesigibili vantati dai soci verso la società, risultanti dallamenzionata situazione patrimoniale, con applicazionedell’imposta in misura proporzionale dello 0,50% ai sensidell’art. 6 della tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile1986, n. 131, in luogo dell’imposta autoliquidata dal notaiorogante nella misura fissa di € 200,00, ha rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA] avversoNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Catania 4 settembre 2023, n. 5729/3/2023, concompensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto, dopo la relativa riunione, i ricorsi deicontribuenti - con la motivazione che: «Ora, non c’è dubbioalcuno che nel caso in esame- sulla base di una interpretazionemeramente letterale assolutamente inequivocabile delladelibera emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA] di Ragusaspa di cui al verbale di assemblea sociale del 25.01.2018rogato dal notaio Cannizzo - deve ritenersi che lecompensazioni effettuate dai soci erano chiaramente edindissolubilmente funzionali alla sottoscrizione dell’aumento dicapitale, del quale costituivano una inscindibile appendice, enon avevano affatto alcun carattere ricollegabile ad unautonomo rapporto meramente finanziario di mutuo erogato infavore della società, mancando peraltro - la previsione tipica didetto rapporto relativa ad un termine per la restituzione e diun tasso di interesse. Di conseguenza va del tutto esclusa laconnotazione inerente alla autonomia di tali compensazionirispetto alla delibera di aumento del capitale sociale, per comeinvece affermato dall’Agenzia delle Entrate a giustificazionedella riliquidazione effettuata con l’atto impositivo oppostomediante applicazione su tali disposizioni della aliquotaproporzionale dello 0,50% ai sensi dell’art. 6 della tariffa parteprima allegata al DPR n. 131/1986. Pertanto si appalesacorretta l’autoliquidazione della imposta di registro inquestione sulla base della summenzionata aliquota fissa cosìcome effettuata dal notaio rogante, per cui le sentenzeimpugnate vanno confermate».Numero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/20263. [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:PERSONA] di RagusaS.p.A.” hanno resistito con separati controricorsi.4. I controricorrenti hanno altresì depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.In limine, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] e la “[OSCURATO:SOCIETA].” devono considerarsi meri “intimati”nel presente procedimento, essendosi tardivamente costituitiin sede di legittimità con il deposito dei rispettivi controricorsi(rispettivamente, il 20 giugno 2025 ed il 27 giugno 2025) benoltre la scadenza del termine di quaranta giorni dalla ricevutanotificazione del ricorso per cassazione (12 dicembre 2024).Invero, secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 5, deld.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nel testo modificato dall’art. 1,comma 380, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al presenteprocedimento si applica (anche) il novellato art. 370 cod. proc.civ. (nel testo modificato dall’art. 3, comma 27, lett. f), nn. 1e 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), il quale prevede che«1. La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intendecontraddire, deve farlo mediante controricorso da depositareentro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. Inmancanza, essa non può presentare memorie, ma soltantopartecipare alla discussione orale. 2. Al controricorso siapplicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto èpossibile. 3. Il controricorso è depositato insieme con gli atti ei documenti e con la procura speciale, se conferita con attoseparato».La norma non richiede più la notificazione del controricorso,ritenendo necessario e sufficiente il deposito dello stesso, maha mantenuto la previsione dell’impossibilità di presentareNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026memorie (o atti equiparabili) che non siano precedute daltempestivo deposito del controricorso.Invero, è pacifico che la parte contro la quale il ricorso èdiretto, se intende contraddirvi, deve farlomediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 cod.proc. civ. (richiamato dall'art. 370, secondo comma, cod. proc.civ.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrarel'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dalricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentarememoria, ma solamente partecipare all’eventuale discussioneorale (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 8 luglio 2022, n. 21731;Cass., Sez. 3^, 9 febbraio 2023, n. 4049; Cass., Sez. Trib., 16dicembre 2024, n. 32755; Cass., Sez. 3^, 23 aprile 2025, n.10654; Cass., Sez. 1^, 27 giugno 2026, n. 22022).Ne discende che anche le memorie depositate dagli intimatisono inammissibili e, pertanto, non possono essere esaminatedal giudice di legittimità.1.1 Col primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 20 e 21 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma1, lett. a), n. 5, e dell’art. 6 della tariffa - parte prima – allegataal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dalgiudice di appello di rilevare che l’atto pubblico oggettodell’avviso di liquidazione doveva ritenersi atto plurimo, inquanto non contenente solo il verbale di assemblea, come ilnome dell’atto faceva apparire, ma comprendeva ulteriori treautonome disposizioni negoziali consistenti negli atti dirinuncia, da parte dei soci, ai crediti vantati verso la societàmediante compensazione, con conseguente applicazione dellaNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026disposizione speciale di cui all’art. 6 tariffa - parte primaallegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.1.2 Col secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato omesso dal giudice di appello considerare chenell’atto ripreso a tassazione erano enunciate le compensazionidi crediti a saldo del debito sociale, con conseguenteapplicazione dell’imposta in misura proporzionale dello 0,50 %fissata dall’art. 6 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R.26 aprile 1986, n. 131.2. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessioneconsiglia la trattazione congiunta - sono fondati.2.1 Pur non escludendosi i presupposti dell’enunciazione (inparticolare, la coincidenza di parti tra atto enunciante e attoenunciato) nella relazione tra socio conferente e societàconferitaria all’interno del contesto assembleare (in quantoprotagonisti di entrambi gli atti: Cass., Sez. Trib., 8 febbraio2023, n. 3841; Cass., Sez. Trib., 9 novembre 2023, n. 31174;Cass., Sez. Trib., 21 dicembre 2025, n. 33399; Cass., Sez.Trib., 8 giugno 2026, n. 18640), l’atto enunciato non è unfinanziamento del socio alla società, ma, ancorché nonassimilabile ad un versamento a fondo perduto, è piùpropriamente qualificabile in termini di compensazione oremissione parziale del credito del socio verso la società (afronte dell’aumento del capitale sociale).2.2 In tal senso, la sentenza impugnata ha espressamentericonosciuto che «nel caso in esame - sulla base di unainterpretazione meramente letterale assolutamenteinequivocabile della delibera emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui al verbale di assembleaNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026sociale del 25.01.2018 rogato dal notaio Cannizzo - deveritenersi che le compensazioni effettuate dai soci eranochiaramente ed indissolubilmente funzionali alla sottoscrizionedell’aumento di capitale, del quale costituivano una inscindibileappendice, e non avevano affatto alcun carattere ricollegabilead un autonomo rapporto meramente finanziario di mutuoerogato in favore della società, mancando - peraltro - laprevisione tipica di detto rapporto relativa ad un termine per larestituzione e di un tasso di interesse».2.3 Di recente, questa Corte ha affermato che, in tema diimposta di registro, negli atti societari soggetti all'imposizionefiscale prevista ex art. 4, lett. a), della tariffa – parte primaallegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, rientranoesclusivamente quelli che sono espressione della volontàassembleare; non vi rientra, pertanto, l'atto di rinuncia alfinanziamento sottoscritto dal singolo socio, restandoirrilevante la finalità di evitare la riduzione del capitale e ilconseguente futuro aumento dello stesso (Cass., Sez. Trib., 22febbraio 2024, n. 4754).Ed altrettanto vale anche per la compensazione del debitoassunto dal socio verso la società per l’aumento di capitalesociale con il debito assunto dalla società verso il socio perrapporti extrasociali ovvero per le remissione (totale oparziale) del debito assunto dalla società verso il socio perrapporti extrasociali a fronte dell’imputazione gratuita acapitale della corrispondente voce iscritta nel bilancio annuale(ovvero nella situazione patrimoniale infrannuale), trattandosidi un collegamento funzionale di negozi autonomamenteascrivibili, l’uno (l’aumento del capitale sociale), alla società,l’altro (la compensazione o la remissione) al singolo socio, purconcorrendo all’operazione unitaria di incrementare oNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026ricostituire il capitale sociale mediante l’utilizzo di crediti deisoci uti singuli verso la società.2.4 Nel caso di specie, con riferimento ai crediti vantati dai socinei confronti della società, risulta essere stato stabilito che «Ildeliberato aumento è da liberarsi mediante la compensazionedei crediti certi liquidi ed esigibili, fino a concorrenza delrelativo importo, vantati dai soci verso la società quali risultantidalla sopra più volte menzionata situazione patrimoniale».Il che esclude che si possa applicare alla fattispecie in disaminala disposizione più favorevole dell’art. 4, lett. a), della tariffa –parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, esulandodall’ambito strettamente societario il negozio finalizzato, nelcomplessivo contesto del collegamento funzionale, a realizzarel’aumento del capitale sociale. Non a caso, questa Corte hachiarito che tale norma «disciplina l’imposizione fiscale degli“atti societari”, quale genus rispetto alla species “deliberazionisocietarie”, aventi come comune denominatore esclusivamenteil riferimento ad un’expressio voluntatis dell’organismo»(Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2024, n. 4754).Dunque, il soggetto interessato dal disposto del citato art. 4della tariffa – parte prima è, pertanto, la società. Difatti, lanorma elenca gli «atti propri della società o degli enti diversi»;gli atti elencati dalla norma includono gli aumenti di capitali(disposti dall’assemblea straordinaria dei soci) mediantepassaggio a capitale di riserve diverse «da quelle costituite consopraprezzo con versamenti dei soci in conto capitale o a fondoperduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi dirivalutazione monetaria» (Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n.15585; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2023, n. 14432).3. Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso puòNumero registro generale 26309/2024Numero sezionale 5524/2026Numero di raccolta generale 25106/2026Data pubblicazione 07/09/2026trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto dei ricorsioriginari dei contribuenti e la conferma dell’atto impositivo.4. Le spese giudiziali (sia per le fasi di merito, che per la fasedi legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta i ricorsi originari; condanna insolido i controricorrenti alla rifusione delle spese dei giudizi dimerito in favore della ricorrente, liquidandole, per il primogrado, nella misura di € 2.500,00 per compensi, e, per ilsecondo grado, nella misura di € 3.000,00 per compensi;condanna in solido i controricorrenti alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandolenella misura di € 2.400,00 per compensi, oltre a speseprenotate a debito.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 25106/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris