CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 agosto 2022
Cassazione n. 33604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, nelle more sostituita con la misura degli arresti domiciliari emessa in data 31/08/2022 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 10) e 11), ha annullato la predetta ordinanza limitatamente al capo 11) ed ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, con la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per anni uno. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprie difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione, perché contraddittoria ed illogica, in relazione agli art. 273, 192 cod. proc. pen. quanto al capo 11) della incolpazione iprovvisoria; manca qualsiasi argomentazione del Tribunale in ordine alle deduzione difensive introdotte in sede di riesame quanto alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché carente ed illogica in relazione agli artt. 273, 192 cod. proc. pen. quanto alla contestazione di curi al capo 10) ai sensi degli art. 353 comma primo e secondo e 416-bis.1. cod. pen.; ricorrono sul punto solo frasi presuntive, non riscontrate in alcun modo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica in relazione agli art. 273 e 192 cod. proc. pen. quanto alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria ed illogica in relazione agli art. 274, 275 e 290 cod. proc. pen.; manca qualsiasi adeguata considerazione delle esigenze cautelari. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati sia quanto al tema dei gravi indizi di colpevolezza che quanto al profilo dell'adeguata valutazione delle esigenze cautelari. In tal senso, occorre ricordare che quando ; come nel caso in esame, si lamenta sostanzialmente un vizio della motivazione quanto all'ordinanza cautelare impugnata questa Corte ha ripetutamente affermato che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 2 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). E, invece, e proprio ad una rilvalutazione delle circostanze esaminate che sono diretti i primi tre motivi proposti che possono essere trattati congiuntamente, che neanche articolano in modo ammissibile le censure (sostenendo contraddittorietà e mera illogicità della motivazione), allegando in modo ampio, ma assolutamente perplesso e non centrato, una serie di circostanze di fatto che non riescono neanche a puntualmente far emergere la lamentata violazione di legge. Sono, in concreto, state reiterate in modo generico e aspecifico le doglianze già proposte dinnanzi al Tribunale del riesame. Al contrario, la valutazione del Tribunale è articolata, incisiva, puntuale e ridetermina l'ambito e perimetro delle condotti:2 contestate, escludendo la portata del capo 11) (estorsione) e limitandosi al capo 10), tra l'altro adeguando la misura in senso effettivamente molto riduttivo. I dati allegati dal Tribunale sono letti in modo generico e alternativo, e nella critica della decisione vengono anche riportati dati inesatti, come la mancanza di conversazioni tra Paladino e Fulco, che invece ricorrono e sono esplicitamente richiamate dal Tribunale (in data 21 aprile). Il ricorrente non si confronta, difatti, con la ricostruzione della dinamica complessiva data dal Tribunale, che ha evidenziato la presenza ed interrelazione non solo con il Fulco, con piena consapevolezza della sua caratura, ma anche con la amministrazione comunale. È del tutto assente un reale confronto con la puntuale motivazione del Tribunale che ha considerato la portata oggettivamente indiziaria delle conversazioni tra il Fulco e la moglie del Paladino, la tempistica delle stesse, la coincidenza degli elementi oggetto di conversazione con la preparazione della gara da parte della amministrazione comunale, il contenuto esplicito ed estremamente significativo delle conversazioni captate, l'inequivoca condotta in tal senso posta in essere dal Doldo, la condotta del Paladino che prima della apertura delle buste per la gara in questione si era materialmente recato presso la abitazione del Doldo, l'intercettazione del 12 marzo tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente che alla presenza di terza persona chiedeva la riformulazione del bando per non rimanere escluso a causa dell'inserimento di un requisito del quale non era in possesso, l'oggettiva veicolazione da parte del Fulco di elementi rilevanti quanto alle caratteristiche dell'offerta realizzata dal concorrente, l'inequivoca conversazione tra Paladino e Fulco del 21 aprile, che la difesa non richiama e con la quale non si confronta, gli incontri intercorsi e documentati in precedenza tra il Paladino e il Fulco in data 12 aprile anche in relazione alle modalità di tale incontro, chiaramente indicative di una piena consapevolezza da parte del ricorrente dell'intervento del Fulco quale capo dell'articolazione della locale consorteria mafiosa. 4. A fronte di tale approfondita considerazione, anche la censura in tema di adeguata considerazione delle esigenze cautelari non coglie affatto nel segno, attesa tra l'altro la modifica in senso evidentemente migliorativo del regime cautelare imposto. In tal senso il ricorrente non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nell caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d