CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10675/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del la CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Nicola LETTIERI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla natura fidefacente dell'atto pubblico, menzionata nei capi a) e b). Rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude come da requisitoria in atti per l'annullamento con rinvio relativamente alle imputazioni sub. a-b) [OSCURATO:PERSONA] NERI, nell'interesse del suo assistito Vincenzo [OSCURATO:PERSONA], chiede l'integrale accoglimento del ricorso presentato. [OSCURATO:PERSONA] COPPOLA, per Giovanni MAUTONE, insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Noia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti [capi a) e b) nei confronti di entrambi e, per Mautone, anche i capi c),d),e)], consistenti in più fatti di falso fidefacente, ideologico e materiale, commessi nelle rispettive qualità, il [OSCURATO:PERSONA], di comandante dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], e il Mautone quale agente del medesimo corpo di polizia. Il Tribunale assolveva, invece, il titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], dai reati di cui ai capi a) e b) pure a lui contestati, in concorso con i due odierni imputati, quale istigatore, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], della condotta delittuosa, laddove il Mautone ne era stato l'autore materiale. 1.1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha assolto, ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi c) (solo in relazione alla contestata falsificazione relativa alla contravvenzione n. 9070), d) ed e), conseguentemente ha rideterminato la pena, mentre ha confermato la decisione di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti sub a) e b). 1.2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i due imputati avevano falsificato il registro di protocollo interno del Comando dei vigili urbani di [OSCURATO:PERSONA], attestando falsamente la spedizione, in data 15 dicembre 2009, con prot. 5650, del provvedimento di archiviazione di una contravvenzione elevata in data 07/12/2009, dall'agente [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., per avere abbandonato, in luogo pubblico, cumuli di materiali di risulta; nonché, per avere attestato l'avvenuta ricezione, in pari data, della richiesta di archiviazione della predetta contravvenzione da parte del legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], apponendo sulla predetta istanza, in realtà registrata al protocollo generale del Comune solo il 28/12/2009, il timbro dell'ufficio e il numero del protocollo interno dei vigili urbani n. 5650 del 15/12/2009. Mautone è stato inoltre ritenuto responsabile anche di una parte della condotta contestata sub c), per avere indotto il suo superiore, [OSCURATO:PERSONA], a false attestazioni in due provvedimenti di annullamento di verbali di contravvenzione per violazione al codice della strada. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], svolge quattro motivi. 3.1. Vizi della motivazione in merito allo scrutinio dell'elemento psicologico, giacchè, in seguito all'assoluzione pronunciata già in primo grado nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - titolare della ditta [OSCURATO:SOCIETA] - doveva escludersi in capo al ricorrente la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione del fatto. 3.2. Vizi della motivazione anche con riguardo al fatto materiale, che non risulta concretamente individuato, poichè, in considerazione del tenore della attestazione apposta sul registro interno che si assume falsificato, essa avrebbe riguardato la spedizione di un provvedimento di archiviazione non ancora adottato. Si sostiene, cioè, che quella attestazione non potesse riferirsi alla spedizione di qualcosa che ancora non c'era.3.3. Vizi della motivazione con riguardo alla natura di atto pubblico di un mero registro interno, in merito al quale manca la attribuzione del potere attestativo in capo al pubblico ufficiale, in considerazione del divieto inequivoco di istituire protocolli parziali, comunicato dal Direttore Generale dell'ente. 3.4. Vizi della motivazione circa il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella annotazione di cui al capo B), avente a oggetto la data di ricezione dell'istanza di annullamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA], fondato sulla circostanza che il ricorrente avesse nominato lo stesso vigile accertatore e denunciante anche quale responsabile del procedimento di annullamento del verbale. Sostiene, infatti, sul punto, la Difesa, che la denuncia che ha dato luogo al presente procedimento è stata presentata il giorno successivo e, cioè, quando l'attestazione era già avvenuta. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si affida a tre motivi. 4.1. vizi della motivazione con riguardo al fatto materiale sub A), per mancanza di chiarezza in merito al contenuto della attestazione presente sul registro interno della [OSCURATO:PERSONA], oggetto di incriminazione. Invero, posto che sussistono, sul punto, due versioni, l'una del teste di polizia giudiziaria ( "archiviare verbale") e l'altra del vigile urbano denunciante, D'Alessandro ("avvenuta archiviazione"), e che il giudice di primo grado ha privilegiato la prima, come pure la Corte di appello, lamenta la Difesa che il verbo, declinato all'infinito presente, faccia riferimento a un avvenimento futuro, da compiersi, e, quindi, si tratterebbe della annotazione, a titolo di promemoria, di un'attività da compiersi. In ogni caso, dal complessivo tenore della motivazione della sentenza impugnata, non è chiaro quale sia la stessa condotta contestata: se l'avvio di un procedimento finalizzato all'archiviazione; se l'avvenuta spedizione in data 15/12/2009 di un provvedimento di annullamento; se, ancora, l'avvenuta ricezione dell'istanza di annullamento in quella data. 4.2. Violazione di norme di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione in merito alla inidoneità delle annotazioni di cui ai capi a) e b) a ledere la pubblica fede, trattandosi, piuttosto, di falso innocuo, che la Corte di appello ha escluso con motivazione generica, ancor più alla luce della inesistenza di un provvedimento conclusivo dell'iter amministrativo, ovvero il provvedimento di archiviazione, come riconosciuto dalla stessa Corte di appello. 4.3. Vizi della motivazione, apparente, contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui la Corte di appello ha confermato la condanna per i falsi di cui al capo C). Posto che, secondo l'Accusa, sarebbero stati annullati dei verbali di contravvenzione sul falso presupposto che detti verbali recassero una alterazione dei dati dei veicoli, si duole la Difesa che manchi la prova della consapevolezza di tali alterazioni in capo al ricorrente, perché non è dimostrato, quanto sostenuto in sentenza, ovvero che il Mautone abbia effettuato una visura negativa che smentiva la alterazione dei dati dei veicoli, per cui era stata elevata la contravvenzione, cosicchè del tutto legittimamente veniva predisposto l'annullamento dei verbali. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.II ricorso è fondato limitatamente alla natura di atto pubblico fidefacente del protocollo interno di cui alle imputazioni sub a-b, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Come si è premesso, le condotte contestate ai capi A) e B) si riferiscono a due annotazioni, apposte sul registro interno del settore [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto alla prima, come si legge nell'imputazione, si tratta della annotazione" archiviazione verbale" apposta nel riquadro dedicato alle "lettere spedite" ( prot. 5650) del protocollo interno del Comando dei VV.UU., e ha riferimento alla pratica di archiviazione del verbale di contravvenzione ( n. 10168) elevato il 07 dicembre 2009 nei confronti della ditta [OSCURATO:SOCIETA].. 2.2. La seconda, invece, riguarda la annotazione dell'avvenuta ricezione dell'istanza di annullamento in autotutela del verbale di contravvenzione proveniente dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 15/12/2009, con apposizione del timbro dell'Ufficio e il numero di protocollo "5650 del 15.12.2009". 3. Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che, nell'imputazione, e per quanto emerge dalla ricostruzione di merito, il [OSCURATO:PERSONA] è stato accusato di essere egli stesso istigatore delle condotte contestate, sub a) e b), materialmente eseguite dal Mautone, parimenti raggiunto dal verdetto di condanna per i medesimi fatti. D'altro canto, il Tribunale ha ben delineato le condotte di ciascun imputato, annotando come "il [OSCURATO:PERSONA], allora, per cercare di risolvere la situazione nel modo più rapido possibile, forse convinto dell'erroneità della stessa o forse solo per fare un favore alla ditta [OSCURATO:SOCIETA], si faceva consegnare la contravvenzione e diceva al [OSCURATO:PERSONA] di inoltrare un'istanza in autotutela"( pg.12), e dato conto delle ragioni dell'assoluzione del beneficiario, [OSCURATO:PERSONA] ( pg. 15). Nessuna illogicità emerge, dunque, dalla motivazione resa, in punto di responsabilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza di primo grado - che si integra con quella conforme di appello - (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Rv. 209145), dovendo le due motivazioni essere apprezzate congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218) - dovendo, altresì, darsi atto della assoluta genericità della deduzione svolta sul punto in apertura di appello. Invero, al fine di verificare se la denunciata omissione risulti rilevante ai fini della valida prospettazione del vizio in sede di legittimità, non è sufficiente il mero dato del mancato esame dei motivi, dovendo il giudice di legittimità altresì verificare "se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo" (Sez. 2 n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982). 4. Inammissibile il secondo motivo, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, a proposito della interpretazione della annotazione apposta sul registro di protocollo, se" archiviare verbale" o "archiviazione verbale", ha chiarito come, dall'istruttoria, sia emerso che la annotazione avesse avuto riguardo a un provvedimento ancora non adottato, di cui era stata predisposta una bozza dal Mautone, precisando che si trattava di un "provvedimento non ancora venuto a giuridica esistenza anche se il registro di protocollo interno attestava il contrario" (pg. 8), altresì richiamando ( pg. 3 ) la sentenza di primo grado, nella quale si sottolinea come la annotazione sia inserita nella colonna destinata agli atti in uscita del registro di protocollo, mentre in quella elativa agii atti in entrata non ve ne è alcuna traccia, altresì ponendo in rilievo la inverosimiglianza della tesi difensiva fondata sulla prospettazione di una pluralità di errori ( pg. 9 della sentenza di primo grado). Secondo tale ricostruzione, del tutto logica e coerente con i dati istruttori, la annotazione aveva, dunque, riguardo a una attività che si dava, falsamente, per compiuta. Il che è conforme alla contestazione, avente riguardo alla falsa attestazione della spedizione del provvedimento di archiviazione. 5.Del pari infondato il quarto motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in merito alla condotta concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] nella attestazione ivi incriminata. Il ricorrente ancora una volta non considera che il Tribunale ha ricostruito il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], dando rilievo alla circostanza che fu proprio lui ad annotare, nella lettera di assegnazione, al vigile D'Alessandro, della pratica di annullamento in autotutela della contravvenzione elevata alla [OSCURATO:SOCIETA], il numero di protocollo interno dei vigili urbani piuttosto che quello generale del Comune. D'altro canto, il Tribunale aveva ben illustrato le ragioni della ritenuta inattendibilità della versione difensiva del [OSCURATO:PERSONA], ( pg. 9), sottolineando come risponda a comune massima di esperienza che un subordinato rediga un provvedimento di archiviazione in autotutela per averne ricevuto l'incarico dal suo Comandante, ed evidenziato la illogicità di una tesi che ammette il conferimento dell'incarico di effettuare l'istruttoria di una pratica, se poi la contravvenzione non poteva essere annullata. In realtà, la Difesa ricorrente tenta di Porre in discussione la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità dell'imputato, domandando al Giudice di legittimità uno scrutinio di merito che non è consentito in questa Sede. 6. Venendo, infine, alla qualificazione dei fatti e alla loro sussistenza, questione oggetto del terzo motivo di ricorso, e muovendo dalla considerazione che, come si è visto, la contestazione attiene alla commissione di condotte decettive che risultano essersi estrinsecate in enunciati idonei ad assumere un significato descrittivo ( capo a) o constatativo ( capo b) non corrispondente ai fatti, per come ricostruiti nelle sedi di merito, va verificata, a questo punto, l'esatta qualificazione giuridica da assegnare a tali condotte, atteso che la Difesa contesta che dette dichiarazioni siano state riversate in un atto pubblico avente natura fidefaciente. 6.1. In primo luogo, va chiarito se il protocollo istituito presso il settore [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] costituisca atto pubblico. Si tratta, come si è già detto, di effettuare tale verifica in relazione a un protocollo interno finalizzato alla migliore organizzazione dell'articolazione interna all'ufficio, adoperato dalla polizia municipale per annotare atti in entrata e in uscita, in particolare, per quanto riferito dalla responsabile dell'ufficio del protocollo generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], destinato alla registrazione degli atti inviati per posta al Comando della polizia locale, ovvero a quelli recapitati brevi manu al medesimo ufficio, mentre "esistevano invece atti e istanze recapitati direttamente al corpo dei vigili che non passavano necessariamente dal protocollo generale" ( pg. 6 della sentenza impugnata). Viene in rilievo, quindi, una seconda registrazione che interviene dopo aver ricevuto l'atto, già registrato dal protocollo generale.6.1.1. Ora, come hanno chiarito entrambi i giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi di diritto declinati dalla giurisprudenza di legittimità, il concetto di atto pubblico, agli effetti della tutela penale, è più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018 (dep. 2019 ) Rv. 27541502), cosicché, sono atti pubblici anche gli atti interni (Sez. 5 n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041) e gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario (Sez. 5 n. 37880 del 08/09/2021 Rv. 282028). Più precisamente, costituiscono atti pubblici sia gli atti, appunto, interni, destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5 n. 38455 del 10/05/2019 Cc. (dep. 17/09/2019) Rv. 277092; conf. Sez. 5, n. 49417 del 06/10/2003, Rv. 227659; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Rv. 249858); Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012 (dep. 2013 ) Rv. 254388; nonché per un caso simile a quello qui in scrutinio, avente, cioè, riferimento a un protocollo settoriale, in cui si è escluso rilievo alla "settorialità del registro di protocollo, il quale ancorché destinato ad un ambito più ristretto del Protocollo generale, svolge la medesima funzione attestativa preordinata al pubblico interesse." (Sez. 5, n. 39623 del 22/09/2010) Rv. 248654 ). Questo perchè "l'elemento che caratterizza l'atto pubblico, in tema di falso documentale, deve essere ravvisato essenzialmente nell'appartenenza del fatto attestato al pubblico ufficiale o caduto sotto la sua immediata percezione, per cui, dovendosi ritenere atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, rientrano nella tutela prevista dalla norma non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui è addetto (Sez. 5, n. 14718 del 18/11/1999) Rv. 215192 che ha richiamato Cass., 15.11.1994, Sez. VI, RIV 201812; Sez. V, 4.2.1997, RIV 208371; Cass., Sez. V, 26.3.1997, RIV 208152). 6.1.2. Ebbene, nel caso di specie, per quanto ricostruito nella sentenza impugnata, il registro di protocollo interno al Comando di [OSCURATO:PERSONA] aveva la funzione di documentare fatti inerenti alla attività di pubblici ufficiali e alla regolarità di operazioni amministrative a cui loro erano addetti, cosicchè, correttamente, la Corte territoriale ha rilevato che gli atti sui quali è ricaduto il falso costituissero "espressione di un potere di autonomia organizzativa delle singole articolazioni della macchina pubblica", ritenendo che essi, secondo l'interpretazione accolta nella giurisprudenza di questa Corte, debbano essere considerati quali atti pubblici, in quanto quelle annotazioni, contenute su un registro interno dell'intero Ufficio, sono attributive di una attività, individuano l'istruttore della pratica e un numero di protocollo, e si prestano a fornire indicazioni rilevanti ai fini della adozione del provvedimento finale. L'espressione "archiviare" ha un contenuto dispositivo di una attività da compiersi, dà un'informazione che può essere utilizzata nel procedimento, e, perciò, non può dubitarsi che la annotazione in questione avesse un contenuto informativo rilevante per l'attività della p.a., allo stesso modo che la attestazione circa la data di deposito dell' istanza di annullamento. 6.2. L'ulteriore profilo che deve essere scrutinato è quello attinente alla natura fidefacente degli atti incriminati. Secondo l'art. 2700 cod. civ. "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni 'delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". Nell'interpretazione che proviene dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che caratterizza l' atto pubblico dotato di fe privilegiata è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui (Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989 (dep. 1990 ) Rv. 184934 ; Conf. Sez. 5, n. 2837 del 09/02/1983, Rv. 158265; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017,Rv. 270855). Si tratta, cioè, di atti espressivi di una speciale potestà documentatrice, attribuita sulla base di una legge ovvero di norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 5 - n. 28047 del 11/04/2019,Rv. 277246). Cosicché - in riferimento alla delimitazione dell'ambito operativo della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo cod. pen. - l'orientamento di legittimità ha fissato il principio per cui, in tema di falso ideologico in atto pubblico, aggravato ai sensi della norma citata, "la natura di atto pubblico di fede privilegiato necessita del concorso di un duplice requisito: a) la provenienza da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della p.a. ad attribuire all'atto pubblica fede; b) l'attestazione del p. u. di verità circa i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione" (Sez. 5, n. 2714 del 04/10/2016, dep. 20/01/2017, Rv. 269049; Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Rv. 261298). Ne consegue che sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi dal pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della RA. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 09/04/2018, Rv. 272589; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Rv. 267790; Sez. 6, n. 24768 del 31/03/2016, RV. 267316; Sez. 6, sentenza n. 25258 del 12/03/2015, Rv. 263806; Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Rv. 263265; Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Rv. 261298; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Rv. 253959). 6.2.1. Ciò posto, costituisce jus receptum che il registro generale di protocollo sia atto di fede privilegiata. Si tratta di verificare se lo sia anche un registro interno alla pubblica amministrazione, quale pacificamente risulta essere quello qui in rilievo. Ebbene, emerge dalla comunicazione del direttore generale Terracciano, citata a pag. 6 della sentenza impugnata, circa il divieto di tenere registri di protocollo di settore, che il protocollo interno istituito presso il settore dei [OSCURATO:PERSONA] - come pure quella stessa comunicazione consentiva di fare - non rispondesse all'esigenza di attestare la ricezione a una certa data di un dato atto proveniente dall'esterno e, dunque, di tutelare l'affidabilità dell'informazione pubblica, ma possedeva una capacità rappresentativa solo a livello interno e per meri fini di migliore organizzazione amministrativa. 6.2.2. Ora, per quanto promana dalle richiamate coordinate ermeneutiche, ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 476 co. 2, in assenza della attribuzione del potere attestativo e certificativo, non può dirsi ricorrente la speciale fede privilegiata, con la conseguenza che la contestata circostanza deve essere esclusa. 7. Anche il ricorso nell'interesse di Mautone è infondato. 7.1. Il primo motivo propone la medesima questione interpretativa di cui si è già detto al punto 4. con riferimento al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ad esso si rinvia. 7.2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico, omettendo il confronto con la argomentazione che la Corte di appello ha già correttamente speso nella sentenza impugnata: a pag. 8 ha escluso, infatti, con razionale argomentazione, che possa considerarsi irrilevante attestare, su un protocollo della p.a., l'uscita di un provvedimento di archiviazione non ancora licenziato, ricordando i falsi poi posti in essere dagli imputati per dare una apparenza di legittimità al loro illecito operato. L'argomento è coerente sia con il compendio istruttorio che con consolidato canone ermeneutico, espressamente richiamato dalla Corte territoriale. 7.3. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo, che percorre la strada della rivalutazione del compendio istruttorio, non consentita al Giudice di legittimità, propugnando una alternativa ricostruzione dei fatti, laddove, invece, la Corte di appello ha ricostruito con ragionevole argomentazione la circostanza della non corrispondenza al' vero del presupposto di fatto che diede luogo all'annullamento in autotutela di due verbali di contravvenzione stradale, facendo riferimento alle verifiche di riscontro che sono state effettuate dai carabinieri mediante duplice accesso informatico sia alla banca dati dell'ACI-PRA che della Motorizzazione civile. Di contro, la Difesa insiste genericamente sulla asserita circostanza che il sistema in dotazione alla Polizia municipale di Somma vesuviana non consentisse di risalire alla identità dei proprietari dei due verbali, senza spiegare perché, in assenza di tali dati, l'imputato avesse ritenuto di dovere annullare il verbale sul presupposto di un errore che non si comprende da dove sia stato tratto. 8. L'esito del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla circostanza aggravante della fede privilegiata di cui ai capi a) e b), che va esclusa. Nel resto, i ricorsi risultano infondati e vanno rigettati. In conseguenza dell'eliminazione della circostanza aggravante della fede privilegiata, deve disporsi il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, affinchè provveda alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio relativamente all'aggravante di cui all'art. 476