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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15730/2026

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[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1981 - controricorrente –avverso la sentenza n. 146/2025 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 22/04/2025 R.G.N. 2/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La ricorrente è stata dipendente del Ministero dell’Universitàe della Ricerca come docente di canto lirico presso ilNumero registro generale 19907/2025Conservatorio Statale di musica “G.B.

PERGOLESI” di Fermo, Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 15730/2026con la qualifica KA10 e con inquadramento quale docente diD ata pubblicazione 22/05/2026prima fascia del comparto AFAM.Venivano contestati alla lavoratrice - ai sensi dell’art. 55 bis eseguenti del D.lgs. n. 165/2001 - diversi addebiti disciplinari,legati alla titolarità di una impresa individuale ed all’eserciziodella sua attività di docenza, in quanto la stessa avrebbeimpartito lezioni private a pagamento ad allievi iscritti alconservatorio presso il quale prestava servizio, ancheinducendoli alla frequentazione, con la promessa delsuperamento degli esami.Con comunicazione a firma del Dirigente n data 21.7.2023 dalConservatorio di Fermo, veniva irrogata alla docente lasanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.La docente ricorreva in giudizio al fine di vedere accertata lanullità, annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia e/oinesistenza del licenziamento irrogato e per l’effetto disporrela sua reintegrazione immediata.2.

Il Tribunale di Fermo rigettava il ricorso e, per l’effetto,confermava la legittimità del licenziamento irrogato alladocente dal Ministero dell’Università e della Ricerca.3.

La Corte di appello di Ancona confermava la sentenza diprimo grado, ritendendo corrette le valutazioni compiute dalTribunale.

Respinta l’eccezione di tardività dell’azionedisciplinare, la Corte escludeva la eccepita violazione delprincipio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto aquello penale e rilevava che quel principio non implical’impossibilità per il giudice civile di acquisire e di valutareautonomamente le risultanze delle indagini penali.

Ritenevainammissibili le prove richieste dalla ricorrente in quantoinerenti a circostanze «scarsamente attinenti ai fattiNumero registro generale 19907/2025contestati» e meramente ripetitive di quanto già risultante Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 15730/2026dalla documentazione in atti.

Data pubblicazione 22/05/2026Ciò posto riteneva dimostrati gli addebiti contestati e, inparticolare, la avvenuta commistione fra interessi pubblici eprivati.In particolare, la Corte territoriale accertava l’esistenza di unquadro complessivo di indebito asservimento del ruolo didocente di Conservatorio pubblico a finalità di lucro privato,con l’avvio, anche tramite pressioni e minacce, degli studenti,in particolare cinesi, aspiranti all'ammissione al conservatorio,ma anche già studenti dello stesso, verso la propria attività didocenza privata (seppure camuffata quale sorta di conferenzapubblica) ricevendone un vantaggio economico.4.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste concontroricorso l’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la «violazione del principiodell’autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale;violazione art. 24 Costituzione del diritto alla difesa», inrelazione all’ articolo 360, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] di appello, dopo aver ritenuto corretta la decisionedel Tribunale quanto alla separazione tra i due procedimenti(procedimento penale e disciplinare) ed alla possibilità diesercitare il potere disciplinare pur a fronte dell’intervenutaarchiviazione del processo penale, avrebbe dovuto svolgereun’autonoma valutazione probatoria anche in sede civile.

Siaddebita alla Corte territoriale di avere «avallato acriticamentele prove e gli elementi raccolti in sede penale» mentre avrebbedovuto «compiere diversa ed autonoma attività istruttoria».1.1.

Il motivo è manifestamente infondato.La Corte distrettuale si è attenuta all’orientamento consoliNduamteoro registro generale 19907/2025Numero sezionale 1981/2026espresso da questa Corte secondo cui in tema di procedimNumeenrot doi raccolta generale 15730/2026disciplinare del pubblico dipendente, né l'art. 55-bis del d.lgs.D ata pubblicazione 22/05/2026n. 165 del 2001 che ne disciplina le forme ed i termini, né l'art.55-ter dello stesso decreto, che ne regola i rapporti con ilprocedimento penale, impongono alla PubblicaAmministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai finidella contestazione disciplinare, ne consegue che, venutameno la regola assoluta della pregiudizialità del processopenale rispetto al procedimento disciplinare, e disciplinato perlegge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55ter, ultimo comma, citato e artt. 653 e 654 c.p.p.), nullaimpedisce alla P.A. di dimostrare la fondatezza dellacontestazione disciplinare avvalendosi degli atti delprocedimento penale e di ritenere che i medesimi forniscano,senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficientielementi per la contestazione di illeciti disciplinari al propriodipendente. (cfr. fra le tante Cass. Sez.

L. Sentenza n. 33979del 17/11/2022).Orbene, la sentenza opera una valutazione autonoma di tuttele emergenze istruttorie accertando la sussistenza deipresupposti per la legittimità del licenziamento disciplinareinflitto alla dipendente.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 421 c.p.c., artt. 24 e 111costituzione, art. 6 e Cedu, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.La sentenza impugnata sarebbe viziata da violazione del dirittoalla prova e del principio del contradditorio, in primo luogo, peravere il giudice di merito, rigettato le istanze istruttorieavanzate dalla difesa della ricorrente, in particolare la richiestadi escussione testi, pur trattandosi di mezzi di prova voNlutmi earo registro generale 19907/2025Numero sezionale 1981/2026dimostrare fatti rilevanti ed in secondo luogo per avere Nduemceiros doi raccolta generale 15730/2026il giudizio, solo ed esclusivamente – come esposto già neDl ata pubblicazione 22/05/2026primo motivo di ricorso - sulla base degli elementi acquisiti insede penale e dunque omettendo ogni attività istruttoriaautonoma ed impedendo alla lavoratrice di dimostrarel’insussistenza degli addebiti mossi.2.1.

Il motivo è inammissibile.Ed invero, la censura relativa alla mancata ammissione deimezzi istruttori in grado di appello non soddisfa i requisitiprescritti dall’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., in quantola ricorrente:- non indica in modo specifico i mezzi di prova di cui assumel’omessa ammissione, né ne riporta il contenuto;- non precisa se, quando e con quali modalità tali richiesteistruttorie siano state formulate nel giudizio di merito, né inquale atto processuale siano state riproposte ai sensi dell’art.345 c.p.c.;- non illustra la decisività delle prove non ammesse.La censura si risolve, pertanto, in una doglianza generica e nonautosufficiente, che non consente a questa Corte il controllosulla denunciata violazione, con conseguente inammissibilitàdel motivo.Inoltre, quanto alla denunciata violazione dell’art. 421 c.p.c.,la ricorrente non dimostra di avere sollecitato l’esercizio deipoteri officiosi.3.

In via conclusiva il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

La regolamentazione delle spese segue ilprincipio della soccombenza.4.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –Numero registro generale 19907/2025della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 15730/2026di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aD ata pubblicazione 22/05/2026quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, sedovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in euro 5.000,00 a titolo di compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 19907/2025Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 15730/2026Data pubblicazione 22/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis2026 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1981 - controricorrente –avverso la sentenza n. 146/2025 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 22/04/2025 R.G.N. 2/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La ricorrente è stata dipendente del Ministero dell’Universitàe della Ricerca come docente di canto lirico presso ilNumero registro generale 19907/2025Conservatorio Statale di musica “G.B. PERGOLESI” di Fermo, Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 15730/2026con la qualifica KA10 e con inquadramento quale docente diD ata pubblicazione 22/05/2026prima fascia del comparto AFAM.Venivano contestati alla lavoratrice - ai sensi dell’art. 55 bis eseguenti del D.lgs. n. 165/2001 - diversi addebiti disciplinari,legati alla titolarità di una impresa individuale ed all’eserciziodella sua attività di docenza, in quanto la stessa avrebbeimpartito lezioni private a pagamento ad allievi iscritti alconservatorio presso il quale prestava servizio, ancheinducendoli alla frequentazione, con la promessa delsuperamento degli esami.Con comunicazione a firma del Dirigente n data 21.7.2023 dalConservatorio di Fermo, veniva irrogata alla docente lasanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.La docente ricorreva in giudizio al fine di vedere accertata lanullità, annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia e/oinesistenza del licenziamento irrogato e per l’effetto disporrela sua reintegrazione immediata.2. Il Tribunale di Fermo rigettava il ricorso e, per l’effetto,confermava la legittimità del licenziamento irrogato alladocente dal Ministero dell’Università e della Ricerca.3. La Corte di appello di Ancona confermava la sentenza diprimo grado, ritendendo corrette le valutazioni compiute dalTribunale. Respinta l’eccezione di tardività dell’azionedisciplinare, la Corte escludeva la eccepita violazione delprincipio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto aquello penale e rilevava che quel principio non implical’impossibilità per il giudice civile di acquisire e di valutareautonomamente le risultanze delle indagini penali. Ritenevainammissibili le prove richieste dalla ricorrente in quantoinerenti a circostanze «scarsamente attinenti ai fattiNumero registro generale 19907/2025contestati» e meramente ripetitive di quanto già risultante Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 15730/2026dalla documentazione in atti. Data pubblicazione 22/05/2026Ciò posto riteneva dimostrati gli addebiti contestati e, inparticolare, la avvenuta commistione fra interessi pubblici eprivati.In particolare, la Corte territoriale accertava l’esistenza di unquadro complessivo di indebito asservimento del ruolo didocente di Conservatorio pubblico a finalità di lucro privato,con l’avvio, anche tramite pressioni e minacce, degli studenti,in particolare cinesi, aspiranti all'ammissione al conservatorio,ma anche già studenti dello stesso, verso la propria attività didocenza privata (seppure camuffata quale sorta di conferenzapubblica) ricevendone un vantaggio economico.4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste concontroricorso l’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la «violazione del principiodell’autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale;violazione art. 24 Costituzione del diritto alla difesa», inrelazione all’ articolo 360, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] di appello, dopo aver ritenuto corretta la decisionedel Tribunale quanto alla separazione tra i due procedimenti(procedimento penale e disciplinare) ed alla possibilità diesercitare il potere disciplinare pur a fronte dell’intervenutaarchiviazione del processo penale, avrebbe dovuto svolgereun’autonoma valutazione probatoria anche in sede civile. Siaddebita alla Corte territoriale di avere «avallato acriticamentele prove e gli elementi raccolti in sede penale» mentre avrebbedovuto «compiere diversa ed autonoma attività istruttoria».1.1. Il motivo è manifestamente infondato.La Corte distrettuale si è attenuta all’orientamento consoliNduamteoro registro generale 19907/2025Numero sezionale 1981/2026espresso da questa Corte secondo cui in tema di procedimNumeenrot doi raccolta generale 15730/2026disciplinare del pubblico dipendente, né l'art. 55-bis del d.lgs.D ata pubblicazione 22/05/2026n. 165 del 2001 che ne disciplina le forme ed i termini, né l'art.55-ter dello stesso decreto, che ne regola i rapporti con ilprocedimento penale, impongono alla PubblicaAmministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai finidella contestazione disciplinare, ne consegue che, venutameno la regola assoluta della pregiudizialità del processopenale rispetto al procedimento disciplinare, e disciplinato perlegge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55ter, ultimo comma, citato e artt. 653 e 654 c.p.p.), nullaimpedisce alla P.A. di dimostrare la fondatezza dellacontestazione disciplinare avvalendosi degli atti delprocedimento penale e di ritenere che i medesimi forniscano,senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficientielementi per la contestazione di illeciti disciplinari al propriodipendente. (cfr. fra le tante Cass. Sez. L. Sentenza n. 33979del 17/11/2022).Orbene, la sentenza opera una valutazione autonoma di tuttele emergenze istruttorie accertando la sussistenza deipresupposti per la legittimità del licenziamento disciplinareinflitto alla dipendente.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 421 c.p.c., artt. 24 e 111costituzione, art. 6 e Cedu, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.La sentenza impugnata sarebbe viziata da violazione del dirittoalla prova e del principio del contradditorio, in primo luogo, peravere il giudice di merito, rigettato le istanze istruttorieavanzate dalla difesa della ricorrente, in particolare la richiestadi escussione testi, pur trattandosi di mezzi di prova voNlutmi earo registro generale 19907/2025Numero sezionale 1981/2026dimostrare fatti rilevanti ed in secondo luogo per avere Nduemceiros doi raccolta generale 15730/2026il giudizio, solo ed esclusivamente – come esposto già neDl ata pubblicazione 22/05/2026primo motivo di ricorso - sulla base degli elementi acquisiti insede penale e dunque omettendo ogni attività istruttoriaautonoma ed impedendo alla lavoratrice di dimostrarel’insussistenza degli addebiti mossi.2.1. Il motivo è inammissibile.Ed invero, la censura relativa alla mancata ammissione deimezzi istruttori in grado di appello non soddisfa i requisitiprescritti dall’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., in quantola ricorrente:- non indica in modo specifico i mezzi di prova di cui assumel’omessa ammissione, né ne riporta il contenuto;- non precisa se, quando e con quali modalità tali richiesteistruttorie siano state formulate nel giudizio di merito, né inquale atto processuale siano state riproposte ai sensi dell’art.345 c.p.c.;- non illustra la decisività delle prove non ammesse.La censura si risolve, pertanto, in una doglianza generica e nonautosufficiente, che non consente a questa Corte il controllosulla denunciata violazione, con conseguente inammissibilitàdel motivo.Inoltre, quanto alla denunciata violazione dell’art. 421 c.p.c.,la ricorrente non dimostra di avere sollecitato l’esercizio deipoteri officiosi.3. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. La regolamentazione delle spese segue ilprincipio della soccombenza.4. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –Numero registro generale 19907/2025della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 15730/2026di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari aD ata pubblicazione 22/05/2026quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in euro 5.000,00 a titolo di compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 19907/2025Numero sezionale 1981/2026Numero di raccolta generale 15730/2026Data pubblicazione 22/05/2026