CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te -udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del5/6/2026;1.1. Con decreto presidenziale ex art. 380-bis, comma 2,c.p.c. del 15/10/2024, è stato rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quaranta giorni dalla comunicazione della proposta didefinizione del giudizio, ed è stata per l’effetto dichiarata, anorma dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio perNumero re2gis tro generale 24690/2021Numero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 21123/2026Data pubblicazione 22/06/2026cassazione introdotto dallo stesso nei confronti del FallimentoCostruzione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.1.2. [OSCURATO:PERSONA], con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hachiesto, ai sensi dell’art. 391, comma 3°, c.p.c., la “fissazionedell’udienza per la trattazione del ricorso”.1.3. Il resistente, al pari dell’istante, ha depositato brevememoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. L’istanza è inammissibile.2.2. Nel procedimento per la decisione accelerata deiricorsi, infatti, se il giudizio è stato dichiarato estinto, la parte hala possibilità di proporre istanza, ai sensi dell’art. 391, comma3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata(Cass. SU n. 14986 del 2025).2.3. In caso di decreto di estinzione emesso ai sensidell’art. 380-bis, comma 2°, c.p.c., quindi, l’istanza di fissazionedell’udienza prevista dall’art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibilesolo ai fini della deduzione di un error in procedendo che abbiainciso sulla formazione della fattispecie estintiva: non anche,come ha preteso di fare il ricorrente, per chiedere alla Cortel’esame nel merito del ricorso per cassazione(Cass. n. 32732 del 2025), cui potrebbe accedersi solo laddovevenisse accertata, su istanza della parte interessata, la nonregolarità della declaratoria di estinzione (Cass. n. 8298 del2026).2.4. In definitiva, l’istanza di fissazione di udienza aisensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile solo percontestare la sussistenza dei presupposti per l’emissione deldecreto di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis,comma 2, c.p.c.2.5. Nel caso in esame, invece, il ricorrente si è limitatoa chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391, commaRic. 2021 n. 24690 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 24690/2021Nu3m ero sezionale 2541/2026Numero di raccolta generale 21123/2026Data pubblicazione 22/06/20263, c.p.c. ma non ha provveduto a dedurre alcun vizio che abbiapotuto invalidamente incidere sul perfezionamento dellafattispecie estintiva e il decreto presidenziale che ne haaccertato la sussistenza, dichiarando l’estinzione del giudizio dicassazione. Anche nella memoria l’istante affrontaesclusivamente il merito dei motivi di ricorso.3. L’istanza è, dunque, inammissibile.4. Nulla per le spese del giudizio in difetto di una effettiva P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità dell’istanza.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 5 giugno 2026.La PresidentePaola VellaRic. 2021 n. 24690 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026