CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 agosto 1985
Cassazione n. 33197/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/08/1985 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo prescrizione del reato maturata prima della sentenza della corte di appello che ha riqualificato il fatto delittuoso nell'ambito dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90.. La censura è manifestamente infondata/ oltre che assolutamente generica e aspecifica. Il reato, commesso il 11.04.2015 non era prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 22.11.2022 in quanto come affermato dalla Corte territoriale a fol 3 nel computo per il calcolo della prescrizione ai sensi dell'art-. 157 e 161 cod. pen. doveva tenersi conto della sospensione del termine dal 4.12.2018 al 22.01.2019 derivante dalla richiesta di rinvio dell'udienza preliminare da parte dei difensori. L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della 'sentenza di secondo grado. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10.07.202