CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 08135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17668 del ruolo generale dell’anno 201 5 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: iva – esenzione – prestazioni veterinarie - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Umbria, n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 9 gennaio 2015; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del giorno 24 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato aDomenico [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento con iquali, relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008, aveva contestato l’emissione di fatture in favore dell’ASL n. 4 di Enna senza applicazione di imposta in relazione a prestazioni professionalimedico-veterinarie dallo stesso eseguite in esecuzione di un contratto privatostipulato con il suddetto ente; avverso i suddetti atti impositivi il contribuente aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia; il contribuente aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell ’Umbria ha rigettato l’appello, in particolare, ha ritenuto che: non era fondato il motivo di appello relativo al vizio di motivazione degli atti impositivi; con riferimento al merito, era corretta la statuizione del giudice di primo grado, laddove, facendo riferimento all’art. 8 del contratto stipulato dal contribuente con l’ASL, nel quale era stato previsto che la prestazione era relativa ad un rapporto privatistico libero professionale, aveva ritenuto che sussisteva l’obbligo di fatturare con iva, non potendosi ragionare in termini di attività svolta dall’ASL in veste di pubblica autorità;avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha quindi proposto ricorsoper la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; considerato che: deve darsi atto che il ricorrente ha depositato in data 11 novembre 2022 un’istanza con la quale ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 193/2016, provvedendo al pagamento del debito residuo e, inoltre, che tra le cartelle richiamate nel dettaglio dei debiti sarebbero ricompresi anche gli avvisi di accertamento oggetto della presente controversia, ed ha quindi chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; si rende necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo, al fine di chiedere alle partiinformazioni sugli effetti sul presente giudizio della domanda di definizione agevolata; P.Q.M La Corte: dispone il rinvio a nuovo ruolo per informazioni sugli effetti della domanda di definizione agevolata sul