CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 23457/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 08/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 02/02/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, comma primo e terzo (art. 112 cod. pen.) e n. 3-bis cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 110, 628 comma primo e terzo (art. 112 cod. pen.) e n. 3-bis cod. pen., nonché gli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, che a pag. 5 e ss. della sentenza impugnata - in linea con la motivazione del giudice di primo grado che hanno saldato ed integrato - hanno dato congruamente conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, emerso dalle risultanze processuali e dai numerosi indizi gravi, precisi e concordanti, quali la piena corrispondenza tra l'abbigliamento dei rapinatori descritto dai testi e quello ricavabile dalle immagini estrapolate dalla videosorveglianza, l'ammissione di responsabilità del complice, il ritrovamento del passamontagna e dei guanti in lattice indossati dai rapinatori e gli accertamenti degli operatori di polizia giudiziaria, tutti elementi comprovanti il pieno coinvolgimento del Pennelli nella rapina contestata. Si veda, inoltre, pag. 6 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen., attesa la gravità del delitto e le risultanze del casellario giudiziale; osservato, peraltro, che le censure difensive contenute nel primo motivo di ricorso tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/20