CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11313/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata a Latina presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso e ha indicato recapito pec; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 916del 2017 depositata i l 28 febbraio 2017 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Marconi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La presente controversia trae origine dall’impugnazione da parte della contribuente [OSCURATO:PERSONA] della cartella di pagamento n.057 20140042424103, emessa per la somma di euro 60.866,65 e notificata il 9.3.2015,con riferimento all'iscrizione a ruolo e seguita a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 68 d. l gs. n. 546 del 19 92, in forza della sentenza della CTR del Lazio, Sez.stacc. di Latina n. 470 del 2012, passata in giudicato il 30.12.2013, che aveva definito il giudizio di impugnazione del l’avviso di accertamento n. RC4010200606/2008 relativo al l'anno d'imposta 2004, con cui era stato recuperato a tassazione il reddito da partecipazione, in ragione della quota posseduta dalla socia ricorrente, nella società "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].". 2. La CTP di Latina, con sentenza n. 217 del 2016 , aveva respinto il ricorso della contribuente ritenendo prive di fondamento le censure mosse con riferimento alla sottoscrizione dell’atto da parte di un funzionario privo del relativo poteree alla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto al contraddittorio endoprocedimentale. 3. La contribuente aveva proposto appello, reiterando le censure già svolte ed evidenziando che medio tempore, con ordinanza n. 1005 del 2016, la Corte aveva cassato con rinvio al primo giudice , per difetto di integrità del contraddittorio tra la società e soci, la sentenza della CTR del Lazio n. 2929 del 2014 che aveva accolto l’appello dell’amministrazione finanziaria sulla sentenza a lei favorevole della CTP di Latina n. 194 del 2010, relativa al l’impugnazione dello stesso avviso di accertamento n.RC4010200606/2008. 4. La CTR del Lazio, con sentenza n. 916 del 2017 , aveva respinto l’appello della contribuente affermando che, nel giudizio di impugnazione della cartella esattoriale, la cognizione è limitata alla valutazione dei vizi propri dell’atto di riscossione e non può spingersi alla valutazione della fondatezza nel merito dell’avviso di accertamento prodromico. 5. Avverso la sentenza in questione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi , e l’A genzia delle E ntrate si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 21 d. l gs. n. 46 del 1999 e dell'art. 14 co. 1 lett. b) d .P.R. n. 602 del 1973. La CTR , infatti, avrebbe omesso di valutare , in violazione dell’art. 115 c.p.c., il dato pacifico, risultante dagli atti di causa, dell’intervenuta pronuncia dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1005 del 2016 che aveva annullato l’intero giudizio e rimesso le parti innanzi al primo giudice per un nuovo esame dell’impugnazione proposta avverso l'avviso di accertamento n. RC4010200606/2008. In forza di tale statuizione la CTR avrebbe dovuto ritenere l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dell’imposta, eseguitain violazione dell’art. 21 d. lgs. n. 46 del 1999 e dell’art. 14 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973 perché non sorretta da valido e legittimo titolo esecutivo,oltre che la nullità per vizio proprio della cartella, emessa sul presupposto della definitività dell’avviso di accertamento n. RC4010200606/2008, invece, ancora sub iudice. 1.2. Il motivo è infondatoin tutte le sue diverse articolazioni. 1.3. Sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. la giurisprudenza della Corte è consolidata nel senso che «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio […] » (Cass. Sez. U n. 20867 del 2020; Cass.n. 11892 del 2016; Cass. 16016 del 2021 ; Cass. n. 9731 del 2025; Cass. n. 24732 del 2025 ) . L a ricorrente ha prospettato la violazione della norma in questione sottesa all’asserita inosservanza del dovere di porre a fondamento della decisione il fatto non contestato dell’intervenuta cassazione della sentenza a lei sfavorevole emessa nel giudizio di impugnazione pendente avverso lo stesso avviso di accertamento presupposto della cartella oggetto del presente giudizio. 1.4. La CTR non ha, però, affatto disatteso il principio che impone al giudice di attribuire al fatto in questione la rilevanza probatoria propria del fatto non contestato. La sentenza impugnata, infatti, nonha mai messo in discussionel’avvenuta cassazione con rinvio della sentenza della CTR del Lazio n. 2929 del 2014 , fatto pacifico fra le parti , come tale espressamente richiamato in motivazione per escluderne l’incidenza sulla valutazione della legittimità della cartella oggetto di causa in quanto relativo alle vicende dell’atto impositivo presupposto già divenuto definitivo nei confronti della ricorrente per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la sua impugnazione. 1.5. Nella situazione descritta non è, quindi, configurabile alcuna violazione del principio sancito dall’art. 115 c.p.c. e la censura tradisce l’intento della ricorrente di sollecitare la Corte ad una diversa valutazione del fatto non contestato, incompatibile con la natura del giudizio di legittimità. 1.6. La stringata motivazionedella sentenza impugnata non si pone in contrasto neanche con l’art. 21 d . lg s. n. 46 del 1999 , secondo cui le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi , e le altre previste dall’art. 17 dello stesso testo normativo , sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, né con l'art. 14 comma 1 lett. b) d .P.R. 602 del 1973 secondo cui sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi. 1.7. La cartellaimpugnata è stata, infatti, emessa sulla base dell’ avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenzadella CTR del Lazio, Sez . stacc . di Latina n. 470 del 2012 , pronunciata fra la stessa contribuente e l’A genzia delle E ntrate all’esito del relativo giudizio di impugnazione ; e l’ avviso di accertamento ormai definitivo per effetto del giudicato sceso sull’impugnazione della socia contribuente costituisce il titolo esecutivo su cui si fonda l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 14 co mma 1 lett. b) d .P.R. 602 del 1973. 1.8. Infatti, la sentenza passata in giudicato, emessa all’esito del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dalla stessa socia contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, fa stato fra le parti, ai sensi dell’art. 2909 c.c., a prescindere dall’eventuale violazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soci o della societàche non vale a sottrarre la socia che ha preso parte al giudizio agli effetti del giudicato sfavorevole. 1.9. La giurisprudenza della Corte, al riguardo, ha da tempo chiarito che quando, nonostante il litisconsorzio necessario, si sia , comunque , formato il giudicato in relazione alla posizione di uno solo dei litisconsorti, l’eventuale formazione di giudicati parziali, riferiti cioè a singole posizioni, deve essere valutata tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art.2909 c.c. Ne deriva che, di certo, non possono sottrarsi all’autorità del giudicato le parti del giudizio anche se il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa impediscono di estenderne gli effetti a l litisconsorte che non ha partecipato o non è stato messo in condizioni di partecipare al processo, salva la specifica previsione in suo favore della facoltà di approfittare del giudicato favorevole (Cass. Sez. U n. 14815 del 2008 in motivazione; Cass. n. 11149 del 2014; Cass. n. 32120 del 2023 ). I confini soggettivi del giudicato garantiscono , infatti, che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto difendere ma al contempo impediscono al litisconsorte che ha ritualmente preso parte al processo di sottrarsi all’autorità del giudicato sfavorevole,approfittando della lesione del diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi. In tema di impugnazione dell’accertamento del reddito della società imputato ai soci per trasparenza, la Corte ha, in particolare, affermato il principio secondo cui gli effetti del giudicato di annullamento non si estendono al socio nei cui confronti sia intervenuto, intanto, un giudicato diretto di segno contrario, che abbia avallato l'accertamento effettuato dall'ufficio ( Cass. n. 3306 del 2003), essendo l 'estensione soggettiva del giudicato favorevole preclusa nei confronti del socio il cui rapporto tributario sia stato definito con altro giudicato, diretto, di contenuto contrario( Cass. n. . n. 11149 del 2014). 1.10. La CTR non si è discostata dai principi richiamati laddove ha ritenuto la definitività dell’avviso di accertamento presupposto della cartella impugnata in ragione del giudicato sfavorevole già formatosi sull’impugnazione proposta dalla contribuente e l’irrilevanza della pendenza di un altro giudizio di impugnazione dello stesso atto impositivo che, a prescindere dall’esito, non potrà avere alcuna incidenza sulla posizione della ricorrente ormai regolata dal giudicato. 1.11. Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge lamentate dalla ricorrente. 2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 17 comma 1 bis d. l gs . n. 165 del 2001, nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di incompetenza assoluta del funzionario, [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe sottoscritto il ruolo sulla base di una delega priva dei requisiti di validità richiesti dalla norma richiamata sotto il profilo del contenuto e della durata. 2.1. Il motivo è infondato perché relativo alla violazione e falsa applicazione di una norma inapplicabile alla fattispecie concreta sottoposta dalla ricorrenteall’esame della CTR. 2.2. L’art. 17 comma 1 bis d . l gs . n. 165 del 2001 richiamato dalla ricorrente a fondamento della sua censura prevede che “ I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. […]”. 2.3. Laviolazione o la falsa a pplicazione della norma a cui la censura si riferisce presuppongono che l’eccezione sottoposta all’esame della CTR, non riportata dalla ricorrente nei suoi esatti termini in violazione della prescrizione di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, avesse ad oggetto l ’avvenuta sottoscrizione del ruolo da parte di un soggetto delegato dal titolare dell’ufficio, ai sensi dell’art. 12 comma 4 d. P.R. n. 602 del 1973, con un atto invalido. 2.4. Tuttavia, dalla sentenza impugnata, nella parte in cui riferisce la censura mossa dalla contribuente appellante e nella parte in cui motiva il rigetto del motivo di appello rinviando alla sentenza di primo grado, emerge che oggetto di contestazione non era il difetto o l’invalidità della delega ma la mancanzain capo al soggetto che aveva sottoscritto il ruolo dei poteri dirigenziali e la validità dell’atto con cui era stato preposto all’ufficio. La sentenza impugnata, infatti, nel respingereil motivo di appello relativo all’eccezione di “incompetenza assoluta” del funzionario responsabile dell’iscrizione a ruolo ha richiamato sul punto la sentenza di primo grado che aveva già esaustivamente spiegato “Per quanto concerne i rilievi inerenti alla mancata sussistenza dei poteri dirigenziali in capo al responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo che il nominativo del funzionario responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è indicato in persona di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale l'Amministrazione finanziaria ha documentalmente dimostrato l'appartenenza al ruolo dirigenziale sin dal 1997 nella terza area funzionale nonché la sua preposizione alle funzioni dirigenziali di capo area in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del regolamento dell'agenzia […]”. Nessun cenno si rinviene, quindi, nella pronuncia a lla sottoscrizione del ruolo per delega da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, come riferito, dall’Agenzia delle Entrate aveva sottoscritto il ruolo nella sua qualità di titolare dell’ufficio,all’epoca direttore provinciale, circostanza che la difesa della ricorrente non ha contestato. 2.5. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge dedotta dalla ricorrente. 3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 7 n. 1 l. n. 212 del 2000. La sentenza sarebbe affetta da vizio di carenza assoluta di motivazione nella parte in cui, con riferimento al motivo di appello relativo all’inadeguatezza della motivazione dell’atto impositivo, si era limitata a rinviare alla motivazione d ella sentenza di primo grado senza dare contezza né del contenuto intrinseco delle ragioni della decisione richiamata né delle critiche mosse dall’appellante. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., dal momento che si limita al richiamo della norma che impone la motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria e della parte della motivazione della sentenza impugnata “ sulla adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo” senza neanche specificare, nell’ambito del giudizio di impugnazione della cartella esattoriale, quale atto sarebbe stato affetto dal vizio. 3.2. La giurisprudenza della Corte, come noto,è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto dev e essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo ai sensi dell’art art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n.24298 del 2016 ; Cass n. 23745 del 2020 ; Cass. n. 1342 del 2024; Cass. 9059 del 2025). 3.3. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata a lamentare la violazione dell’art. 7 comma 1 l. n.212 del 2000 che impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione senza riportare il motivo di appello, al riguardo, sottoposto all’esame della CTR, senza trascrivere il contenuto dell’atto originario di impugnazione in relazione alle caratteristiche del vizio di motivazione dedotto né specificare se avesse ad oggetto la cartella o l’atto impositivo presupposto e senza evidenziare in qual e part e la sentenza, motivata per relationem alla sentenza di primo grado, avrebbe fatto o sottointeso affermazioni in diritto contrastanti con la regola richiamata. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico della ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part