CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Consigliere [OSCURATO:PERSONA];189/RG 291 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, contestando il trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. I giudici del gravame con motivazione completa e non manifestamente illogica, con cui il ricorrente non si misura limitandosi a mere asserzioni, hanno dato conto della personalità dell'imputato al quale non poteva essere riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen. non solo per le modalità del fatto che non sono state affatto di minima durata o di limitato rilievo, ma anche per la abitualità della condotta (pag. 2) evincibile dalla sua caratura criminale (pluripregiudicato per gravissimi reati, inclusa l'associazione a delinquere di tipo mafioso) che consente di ritenere sussistente la recidiva, confermata dalle ulteriori condanne intervenute tra il primo ed il secondo grado, ed escludere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (pag.3). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dic P.Q.M