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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 41439/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce rigettava le istanze di liberazione condizionale e di affidamento in prova al servizio sociale avanzate da [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il difensore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basata su considerazioni di merito con le quali il ricorrente sollecita una diversa valutazione della Corte di legittimità rispetto a quella espressa motivatamente dal Tribunale.

In buona parte, inoltre, il ricorso espone circostanze di fatto non dimostrate, per cui risulta anche privo di autosufficienza.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 1Airftrome spese processuali e 0--viersarrtercte della somma di euro 3.000 eWla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensor Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce rigettava le istanze di liberazione condizionale e di affidamento in prova al servizio sociale avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il difensore ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basata su considerazioni di merito con le quali il ricorrente sollecita una diversa valutazione della Corte di legittimità rispetto a quella espressa motivatamente dal Tribunale. In buona parte, inoltre, il ricorso espone circostanze di fatto non dimostrate, per cui risulta anche privo di autosufficienza. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 1Airftrome spese processuali e 0--viersarrtercte della somma di euro 3.000 eWla Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensor Il
Sentenza Cassazione n. 41439/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris