CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42757/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] Daniele ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309/1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la recidiva specifica e reiterata; rilevato che, con successiva memoria, la difesa ha contestato la valutazione di inammissibilità dell'impugnazione, concludendo per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; considerato che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto vizio della motivazione e allegato la mera apparenza di essa con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto priva del necessario confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto dei mezzi e delle modalità dell'azione e, soprattutto, della pluralità, della quantità e della qualità della sostanza (Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076), rispetto alla quale è mancato il necessario confronto difensivo (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C