CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00087/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Stefano avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna del ricorrente, emessa dal Tribunale di Trapani in data 23.6.2023, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2011; Evidenziato che con l'unico motivo di ricorso si lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, in quanto la Corte d'Appello nulla ha addotto circa la asserita falsità di quanto dichiarato dall'imputato a giustificazione delle oggettive violazioni della misura della sorveglianza speciale avvenute il 4 e il 5 marzo 2020; Osservato, sotto questo profilo, che, dal testo della sentenza impugnata, risulta che il ricorrente avesse dichiarato di essere rientrato in ritardo la sera del 4.3.2020 per un guasto all'auto e di avere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza il suo mancato rientro la notte del 5.3.2020, ma senza rappresentare una situazione di comprovata necessità come richiesto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011; Rilevato che il ricorso non muove una critica specifica alla sentenza di secondo grado su questo punto e si limita a sostenere che i giudici di merito non hanno dimostrato la falsità delle dichiarazioni dell'imputato; Considerato, pertanto, che il ricorrente, avendo sostanzialmente addotto cause di forza maggiore, non ha adempiuto all'onere di allegazione in ordine agli elementi necessari all'accertamento di fatti ignoti che fossero idonei, ove riscontrati, a escludere la sua responsabilità in quanto non gli consentivano di agire diversamente (cfr. Sez. 2, n. 20171 del 7/2/2013, Rv. 255916 - 01, che annovera specificamente, tra tali fatti, le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto); Ritenuto, pertanto, che il ricorso si limiti a riproporre pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza confutare specificamente le argomentazioni in virtù delle quali tali motivi non sono stati accolti, sicché deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Rv. 276062 - 01) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.