CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 30115/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16785/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VASTO n. 1981/2018 depositat o i l 03/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., ricorre per cinque mezzi, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., contro il decreto del 3 maggio 2018 con cui il Tribunale di Vasto ha così provveduto: «1) accerta e dichiara la nullità dei contratti dedotti in giudizio; 2) ordina al responsabile dell’Agenzia delle entrate di Chieti di procedere alle trascrizioni di legge; 3) ammette l’opponente al passivo del fallimento, in chirografo, per l’importo di 1.120.000,00 Euro, in tal senso disponendo la modifica dello stato passivo del fallimento; 4) rigetta per il resto le opposizioni», regolando quindi le spese di lite. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3. ― Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli articoli 1344, 1345, 1418 e 2744 c.c. in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 c.p.c., numero 5. Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c. Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 13, 2331, 2359 e 2497 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c. Il quarto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 272 e 2729 c.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c. Il quinto mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 5, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso è inammissibile. 5.1. ― È inammissibile il primo mezzo. 5.1.1. ― Ai fini della necessaria intelligenza di esso occorre rammentare che: -) la banca oggi ricorrente si è insinuata al passivo del fallimento, al chirografo, per l’importo di € 1.435.241,63, spiegando altresì istanza di rivendica di un immobile oggetto di un contratto di sale and lease back stipulato con la società in bonis e risoltosi, prima della dichiarazione di fallimento, per inadempimento della medesima società, dell’obbligazione di pagamento dei canoni; -) dopo il rigetto, in sede di formazione dello stato passivo, tanto dell’insinuazione che della rivendica, all’esito dell’opposizione proposta dalla banca, il Tribunale l’ha accolta parzialmente, nei termini precedentemente riassunti, e cioè ha ammesso la creditrice per l’importo di € 1.120.000,00, risultante dalla decurtazione dall’importo richiesto del «maxicanone» e delle spese di istruttoria ed assicurazione, mentre ha respinto la domanda di rivendica, ritenendo che il contratto di sale and lease back fosse stato stipulato in violazione del divieto del patto commissorio e fosse pertanto nullo; -) in particolare il giudice di merito ha osservato, rifacendosi alle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio fatta espletare, che il prezzo di vendita dell’immobile era congruo mentre vi era sproporzione «tra il prezzo pagato dalla società di leasing per l’acquisto dell’immobile e il costo complessivo della relativa operazione di leasing, assai penalizzante per la società fallita», aggiungendo «che è stata dedotta e provata l’esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria (concedente) e l’impresa utilizzatrice, preesistente alla vendita, ovverosia un debito di scoperto di conto corrente, pari ad euro 327.175,57 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, facente parte del gruppo Unicredit (capogruppo) … Del pari risultano confortate le deduzioni di parte opposta in merito alle difficoltà economiche dell’impresa utilizzatrice legittimante il sospetto di un approfittamento delle sue condizioni di debolezza; in particolare, è incontestata l’esistenza di tale debito (di rilevante entità) e di altri debiti verso banche per altri 1.000.000 di euro complessivi, dati agevolmente conoscibili dagli istituti di credito e dall’opponente .. Infine, anche le condizioni di utilizzazione del bene appaiono sintomatiche di una situazione di squilibrio delle posizioni dei contraenti». 5.1.2. ― Nel motivo in esame si assume che la decisione impugnata «muova dall’analisi di un profilo (la convenienza economica dell’operazione di lease backe la presunta sproporzione delle prestazioni fra le parti) non idoneo a dimostrare, in assenza dei suddetti indici [quelli elaborati dalla giurisprudenza al fine di distinguere il contratto di sale and lease back lecito da quello dissimulante un patto commissorio: n.d.r.], l’utilizzo dello schema del lease back in modo deviante rispetto al modello socialmente tipico». 5.1.3. ― Orbene, va premesso che, in tema di sale and lease back , contratto socialmente tipico, ai fini della violazione del divieto di patto commissorio non è necessaria la congiunta ricorrenza dei tre indici sintomatici, quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima e la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente, in quanto assume rilevo fondamentale che la complessiva operazione negoziale sia finalizzata a realizzare una causa concreta di garanzia, in luogo dell'effettivo trasferimento dei beni, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito, anche sulla base di altri idonei indici rivelatori (di recente Cass. 8 giugno 2023, n. 16367). 5.1.4. ― Tale essendo la regula iuris da applicare, la censura, così proposta dalla ricorrente, risulta essere senz’altro estranea all’ambito del cd. vizio di sussunzione, come tale riconducibile alla violazione di legge di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (tra le tantissime, Cass., 31 maggio 2018, n. 13747), posto che la conformazione di tale vizio suppone che l'«accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso» (Cass., 13 marzo 2018, n. 6035): ed invero, nella specie, la ricorrente, più che soffermarsi sul significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, altro non ha fatto che rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio acquisito dal giudice, essenzialmente a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, effettuata dal Tribunale di Vasto, attività, questa, riservata esclusivamente al giudice di merito e perciò sindacabile unicamente sotto il profilo del vizio di cui al n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., oltre che eventualmente per vizio motivazionale costituzionalmente rilevante. 5.1.5. ― Quanto alla « omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio», fatto che sarebbe costituito dalla «accertata (in sede di consulenza tecnica) congruità del corrispettivo della compravendita», il difetto di aderenza della censura alla ratio decidendi che sostiene la decisione impugnata è palese, dal momento che il decreto ha dato espressamente atto della congruità del corrispettivo della compravendita, ma ha ritenuto, sulla base degli ulteriori elementi poc’anzi menzionati, che il contratto fosse stato stipulato in funzione di garanzia, sulla base di un motivato giudizio, come si è detto non sindacabile in questa sede. 5.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile. Con esso il ricorrente lamenta che il giudice avrebbe tenuto conto di circostanze emerse dalla consulenza tecnica d’ufficio e mai introdotte in causa dalla curatela, ed in ciò ravvisa un vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ma il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ricorre ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868). Il che non ha nulla a che vedere con il governo del materiale probatorio, senza considerare che, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, nelle sentenze numeri 3086 e 6500 del 2022, il consulente tecnico ben può acce r tare fatti secondari rilevanti ai fini del giudizio, quale in questo caso il tasso applicato al contratto di leasing e l’incidenza delle spese di istruttoria. 5.3. ― Il terzo mezzo è anch’esso inammissibile. Lamenta la ricorrente che il Tribunale abbia accertato l’esistenza di un rapporto di debito-credito tra l’utilizzatrice e la concedente, essendo la prima indebitata con altra società del gruppo Unicredit. Qui le ragioni della inammissibilità sono duplici: da un lato perché quello effettuato dal Tribunale è un accertamento di merito sottratto al sindacato di questa Corte, dall’altro lato perché la circostanza dell’indebitamento rappresenta, nel contesto motivazionale della decisione, soltanto un elemento tra i diversi che hanno concorso a determinare la decisione adottata. 5.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile. Si lamenta qui che il Tribunale abbia ritenuto che la concedente fosse consapevole della situazione di difficoltà economica della fallita, il che costituirebbe violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c. Al che è agevole replicare che l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219), naturalmente nei limiti in cui il controllo motivazionale è oggi consentito, e cioè se la motivazione è sostanzialmente mancante, ma, in questo caso, non vi è una denuncia di mancanza di motivazione, e comunque la motivazione è sicuramente esistente e comprensibile. 5.5. ― Il quinto mezzo è inammissibile. Si lamenta infine che il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’esame della disciplina della risoluzione del contratto di leasing prodotto in causa, ed in particolare dall’articolo 21: ma il fatto cui si riferisce il numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. è un fatto storico, mentre nel caso in esame la ricorrente addebita al Tribunale ben altro che l’omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, e cioè sostiene che la ricostruzione della fattispecie contrattuale in termini di violazione del patto commissorio non avrebbe senso, essendo la concedente in leasing già ampiamente tutelata dalla previsione contrattuale invocata. Il che esula del tutto dall’ambito di applicazione della previsione dettata dall’articolo 360, numero 5, c.p.c. 6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 20.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che su