Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 1959

Cassazione n. 41827/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 11/5/1959; avverso la sentenza del 11/9/2020 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse nell'interesse della parte civile dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e chiedendo la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte; lette le conclusioni trasmesse nell'interesse dell'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato al condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato del tappo del serbatoio del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha rimodulato l'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore di quest'ultimo.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi.

Con i primi due deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del Cottellessa.

In tal senso il ricorrente lamenta come in maniera illogica la Corte territoriale avrebbe tratto la prova della responsabilità dell'imputato dai fotogrammi estrapolati dalle registrazioni dalle videocamere dell'impianto di videosorveglianza esistenti nell'area in cui era stato parcheggiato il veicolo e dalle dichiarazioni del teste di pg che condotto le indagini, posto che quest'ultimo ha ammesso di non aver visionato per intero le riprese, mentre dai menzionati fotogrammi si evincerebbe soltanto che il Cottellessa si è avvicinato alla vettura del [OSCURATO:PERSONA], ma non anche che abbia asportato il tappo del serbatoio, che dunque potrebbe essere stato sottratto in un momento successivo e da altri.

Non di meno la Corte avrebbe omesso di considerare il contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dell'operante in merito al colore del tappo oggetto della sottrazione.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce infine violazione di legge in merito alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado nonostante, in merito alle statuizioni civili, la Corte abbia accolto il motivo di gravame relativo all'eccessività del danno liquidato in primo grado.

3. Il 16 settembre 2021 il difensore della parte civile ha presentato memoria con la quale ha confutato i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. I primi due motivi sono invero inammissibili.

Il primo si fonda anzitutto sull'apodittico assunto che l'operante non avrebbe visionato la registrazione da cui sono stati estrapolati i fotogrammi richiamati in sentenza anche per il periodo (dieci minuti circa) intercorrente tra il momento in cui la persona offesa ebbe a parcheggiare l'autovettura e quello in cui viene ripreso l'imputato avvicinarsi al serbatoio della medesima e compiere una non meglio precisata operazione (circostanza sulla quale peraltro il motivo di ricorso sorvola).

Il ricorrente però non si confronta - né eccepisce e documenta un eventuale travisamento del compendio probatorio sul punto - con l'affermazione della Corte per cui il teste abbia sì ammesso di non aver visionato per intero la registrazione, ma abbia al contempo escluso che qualcuno si fosse avvicinato alla vettura nell'intervallo temporale sopra descritto, rivelando dunque di aver esaminato la prima parte del filmato nella sua interezza.

Conseguentemente in maniera del tutto logica i giudici del merito hanno ritenuto che sia stato l'imputato l'autore del furto, essendo stato egli stesso ad escludere che il tappo potesse essere stato sottratto dopo che egli si era avvicinato al veicolo, avendo egli sostenuto di essere stato attirato proprio dal fatto che il serbatoio risultava privo della sua chiusura.

Il secondo motivo è generico nella misura in cui non evidenzia la decisività della discrasia tra le dichiarazioni dell'operante e quelle della persona offesa in merito al colore del tappo del serbatoio, posto che non è in discussione il fatto che lo stesso sia stato sottratto.

La circostanza per cui, qualora fosse stato arancione, sarebbe stato agevole accertare dalla registrazione originale (a colori) se effettivamente l'imputato se ne fosse impossessato è una mera congettura, non essendo precisato né quale fosse l'orientamento delle telecamere, né anche solo se al processo siano stati acquisiti solo i fotogrammi in bianco e nero estrapolati dalla pg ovvero anche l'intero filmato originario.

3. Il terzo motivo è infondato.

E' approdo interpretativo consolidato, infatti, quello per cui l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

Altrettanto consolidato è peraltro il principio per cui la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili, ancorchè attinenti alle stesse statuizioni civili (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079; Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207946).

Né l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione dell'imputato determina una situazione di soccombenza reciproca nei confronti della parte civile che a sua volta non abbia impugnato, con la conseguenza che il giudice dell'appello non era tenuto necessariamente a disporre la compensazione delle spese tra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 11/5/1959; avverso la sentenza del 11/9/2020 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse nell'interesse della parte civile dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e chiedendo la liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte; lette le conclusioni trasmesse nell'interesse dell'imputato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato al condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato del tappo del serbatoio del veicolo di [OSCURATO:PERSONA], mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha rimodulato l'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore di quest'ultimo. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con i primi due deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del Cottellessa. In tal senso il ricorrente lamenta come in maniera illogica la Corte territoriale avrebbe tratto la prova della responsabilità dell'imputato dai fotogrammi estrapolati dalle registrazioni dalle videocamere dell'impianto di videosorveglianza esistenti nell'area in cui era stato parcheggiato il veicolo e dalle dichiarazioni del teste di pg che condotto le indagini, posto che quest'ultimo ha ammesso di non aver visionato per intero le riprese, mentre dai menzionati fotogrammi si evincerebbe soltanto che il Cottellessa si è avvicinato alla vettura del [OSCURATO:PERSONA], ma non anche che abbia asportato il tappo del serbatoio, che dunque potrebbe essere stato sottratto in un momento successivo e da altri. Non di meno la Corte avrebbe omesso di considerare il contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dell'operante in merito al colore del tappo oggetto della sottrazione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce infine violazione di legge in merito alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado nonostante, in merito alle statuizioni civili, la Corte abbia accolto il motivo di gravame relativo all'eccessività del danno liquidato in primo grado. 3. Il 16 settembre 2021 il difensore della parte civile ha presentato memoria con la quale ha confutato i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. I primi due motivi sono invero inammissibili. Il primo si fonda anzitutto sull'apodittico assunto che l'operante non avrebbe visionato la registrazione da cui sono stati estrapolati i fotogrammi richiamati in sentenza anche per il periodo (dieci minuti circa) intercorrente tra il momento in cui la persona offesa ebbe a parcheggiare l'autovettura e quello in cui viene ripreso l'imputato avvicinarsi al serbatoio della medesima e compiere una non meglio precisata operazione (circostanza sulla quale peraltro il motivo di ricorso sorvola). Il ricorrente però non si confronta - né eccepisce e documenta un eventuale travisamento del compendio probatorio sul punto - con l'affermazione della Corte per cui il teste abbia sì ammesso di non aver visionato per intero la registrazione, ma abbia al contempo escluso che qualcuno si fosse avvicinato alla vettura nell'intervallo temporale sopra descritto, rivelando dunque di aver esaminato la prima parte del filmato nella sua interezza. Conseguentemente in maniera del tutto logica i giudici del merito hanno ritenuto che sia stato l'imputato l'autore del furto, essendo stato egli stesso ad escludere che il tappo potesse essere stato sottratto dopo che egli si era avvicinato al veicolo, avendo egli sostenuto di essere stato attirato proprio dal fatto che il serbatoio risultava privo della sua chiusura. Il secondo motivo è generico nella misura in cui non evidenzia la decisività della discrasia tra le dichiarazioni dell'operante e quelle della persona offesa in merito al colore del tappo del serbatoio, posto che non è in discussione il fatto che lo stesso sia stato sottratto. La circostanza per cui, qualora fosse stato arancione, sarebbe stato agevole accertare dalla registrazione originale (a colori) se effettivamente l'imputato se ne fosse impossessato è una mera congettura, non essendo precisato né quale fosse l'orientamento delle telecamere, né anche solo se al processo siano stati acquisiti solo i fotogrammi in bianco e nero estrapolati dalla pg ovvero anche l'intero filmato originario. 3. Il terzo motivo è infondato. E' approdo interpretativo consolidato, infatti, quello per cui l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Altrettanto consolidato è peraltro il principio per cui la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nell'ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile, mentre è legittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile quando la responsabilità sia stata confermata, pur in presenza di un accoglimento dell'impugnazione sotto altri profili, ancorchè attinenti alle stesse statuizioni civili (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 25846 del 15/03/2018, Santoro, Rv. 273079; Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207946). Né l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione dell'imputato determina una situazione di soccombenza reciproca nei confronti della parte civile che a sua volta non abbia impugnato, con la conseguenza che il giudice dell'appello non era tenuto necessariamente a disporre la compensazione delle spese tra le parti (Sez. 5, Sentenza n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a