CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] L 107r— Adito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ri evato che con ordinanza del 6 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha rigettato la richiesta di applicazione della pena su richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] non ritenendo sussistenti i presupposti per riconoscere la continuazione tra i fatti commessi nel 2021 e quelli commessi nel 2018; 2. considerato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, deducendo due motivi di ricorso con cui lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e "annessa" violazione di legge; 3. ritenuto che il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della pena, reso ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., non è immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi dì provvedimento interlocutorio, per il quale, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, non è prevista dalla legge l'impugnabilità (Sez. 7, n. 38931 del 27/05/2016, Mangini, Rv. 268476; Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, Maraia, Rv. 238019; Sez. 5, n. 21203 del 11/04/2003, Palmieri, Rv. 224777; Sez. 4, n. 628 del 04/05/1994, Bianconi, Rv. 198105); 4. considerato che l'ordinamento, a tutela delle ragioni dell'imputato ha previsto la possibilità, a norma del richiamato art. 448 cod. proc. pen., nei caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, sia di rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia di impugnare il provvedimento di rigetto unitamente alla sentenza che definisce il giudizio (cfr. Sez. 7, n. 35055 del 13/04/2018, Palica, Rv. 273616 che, proprio per tali ragioni, ha affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'autonoma impugnabilità del provvedimento di rigetto de quo); 5. ritenuto, pertanto, che il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui richiama l'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. — è inammissibile; 6. rilevato che ali inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle