CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2025
Cassazione n. 30087/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1999/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13424/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di liberazione anticipata per il semestre 8/3/2024-7/9/2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso ha provveduto su un reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Magistrato di sorveglianza di Campobasso, accogliendo un'istanza del detenuto di liberazione anticipata per due semestri, l’aveva invece rigettata per il semestre dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7.9.2023 e per il semestre dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7.9.2024, perché risultava nel primo un rapporto del 25.8.2023 e nel secondo un rapporto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], da cui erano derivate altrettante sanzioni disciplinari. L’ordinanza dà inizialmente atto che, nel reclamo, il detenuto ha dedotto che per il primo semestre erano intervenute la sospensione della sanzione ai sensi dell'art. 80 ord. pen. e l’archiviazione per la particolare tenuità del fatto in sede penale, mentre per il secondo rapporto egli aveva impugnato la sanzione inflitta ed era in attesa della relativa decisione. Il Tribunale ritiene il reclamo infondato, in quanto i rilievi in esso contenuti non escludono la materialità dei fatti e la loro riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA]. Nella concessione della liberazione anticipata, infatti, ciò che rileva è la partecipazione o meno del detenuto all'opera di rieducazione, a prescindere dalle vicende che possano aver condotto a escludere la punibilità del fatto, pur non negandone la materialità. A titolo di esempio, il Tribunale rileva che il rapporto del 25.8.2023 riguarda una condotta di insulti e di minacce a un'ispettrice di polizia penitenziaria e a un medico dell'infermeria, che non può essere considerata lieve. La circostanza che la sanzione disciplinare sia stata sospesa e che il procedimento penale sia stato archiviato per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30087/2025 Roma, lì, 01/09/2025 particolare tenuità del fatto introduce un elemento che è estraneo alla valutazione della partecipazione o meno del detenuto all'opera rieducativa. 2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell’art. 54 ord. pen. e motivazione apparente e illogica. Il ricorso lamenta che il Tribunale non si sia confrontato con le censure difensive formulate con il reclamo e non abbia valutato le circostanze concrete effettive delle due condotte per le quali sono state inflitte sanzioni disciplinari al detenuto, né abbia operato un raffronto con il comportamento tenuto nell'intero semestre di riferimento, ciò che avrebbe impedito di ritenere le condotte stesse come sintomatiche di un allontanamento dall'opera rieducativa. Dai documenti prodotti, risulta che la prima condotta sanzionata è stata posta in essere in un giorno in cui il detenuto si era recato in infermeria a causa di un dolore lancinante, per il quale fu anche condotto poi in ospedale, e che egli pronunciò una bestemmia, non un'imprecazione rivolta all’ispettrice che lo stava invece aiutando. Peraltro, l'ispettrice ha rimesso la querela, mentre il provvedimento impugnato non ha tenuto conto dello stato psicofisico del detenuto in occasione del fatto. Quanto alla seconda condotta, si tratta della conseguenza di un rapporto comminato collettivamente a un gruppo eterogeneo di detenuti del carcere di Sulmona, rispetto a cui il detenuto ha protestato di essere estraneo ai fatti, tanto che la difesa aveva chiesto di attendere l'esito del procedimento disciplinare pendente. In ogni caso, né il Magistrato di sorveglianza, né il Tribunale di sorveglianza hanno indicato in che cosa sia consistito il comportamento del ricorrente e, dunque, per quali ragioni si deve ritenere che le circostanze fattuali concrete siano indicative di un allontanamento del detenuto dal percorso rieducativo. Non vi è una sola proposizione di raffronto tra le infrazioni disciplinari contestate e la condotta tenuta dal ricorrente nel semestre di riferimento. 3. Con requisitoria scritta trasmessa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto del reclamo per il semestre 8.3.2024–7.9.2024, dal momento che l’ordinanza impugnata non si confronta con il fatto concretamente verificatosi, che non viene nemmeno accennato nella sua materialità, e non esplicita le ragioni per le quali esso appare sintomatico dell’allontanamento dall’opera di rieducazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte. 1. La motivazione dell’ordinanza impugnata dà adeguatamente conto dei motivi per i quali la condotta registrata nel primo semestre compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 7.9.2023 non sia compatibile con una positiva valutazione del percorso rieducativo di quel periodo. Il Tribunale di Sorveglianza ha reputato nient’affatto lieve la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamando in modo congruo la circostanza che egli abbia insultato e minacciato pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni e abbia abbandonato di propria iniziativa la sezione nella quale era ristretto in difetto di autorizzazione. A fronte di ciò, il ricorso, per un verso, avversa la decisione evidenziando che il procedimento penale scaturito dall’episodio in questione sia stato poi archiviato. Tuttavia, l’obiezione trascura di considerare che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/4/2019, De, Rv. 276498 – 01; Sez. 1, n. 42571 del 19/4/2013, Cagnoni, Rv. 256695 – 01). Questo vuol dire che gli illeciti penali possono essere valutati anche in caso di proscioglimento in sede di cognizione – a maggior ragione nel caso in cui, come argomentato dal provvedimento impugnato (non smentito sul punto), non siano state escluse la materialità del fatto e la sua riconducibilità al ricorrente – ove sia ritenuta la rilevanza delle violazioni sulla partecipazione dell'interessato al trattamento rieducativo (cfr. Sez. 1, n. 29863 del 24/3/2023, Occhipinti, Rv. 284997 – 01). Si tratta di ciò cui ha proceduto il Tribunale di Sorveglianza con una motivazione nient’affatto apparente o illogica, come lamentato nel ricorso, che essenzialmente la contrasta, per altro verso, proponendo la rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di parametri diversi di ricostruzione e valutazione dei fatti, ma in modo non consentito in sede di legittimità. Di qui, l’infondatezza del motivo nella parte in cui censura il rigetto del reclamo con riferimento al semestre 8.3.2023-7.9.2023. 2. Altro discorso è a farsi, invece, per il diniego della liberazione anticipata in relazione al semestre compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 7.9.2024. Il ricorso coglie nel segno quando censura che l’ordinanza impugnata, con riferimento a tale periodo, manchi della motivazione in ordine alla valutazione del comportamento oggetto di procedimento disciplinare e della sua rilevanza rispetto al percorso rieducativo in atto. Effettivamente il Tribunale di Sorveglianza non ha espressamente preso in considerazione il comportamento concreto di [OSCURATO:PERSONA] che ha dato luogo alla sanzione disciplinare, sicché non è dato comprendere il ragionamento in base a cui la condotta è stata ritenuta negativamente influente sul processo rieducativo in corso, del cui andamento comunque nulla si dice nel provvedimento. In questo modo, l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame (Sez. 1, n. 30717 del 27/5/2019, Amato, Rv. 277497 – 01; Sez. 1, n. 17427 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Palazzo, Rv. 250311 - 01). Il ricorso, pertanto, è fondato e merita accoglimento nella sola parte in cui lamenta che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza non abbia dato contezza del comportamento posto in essere nel semestre 8.3.2024–7.9.2024 e delle circostanze indicative di un allontanamento del ricorrente dal percorso rieducativo. 3. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego della liberazione anticipata per il semestre 8.3.2024–7.9.2024, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso alla stregua dei principi sopra indicati. Nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata per il semestre 8 marzo - 7 settembre 2024, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]