CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26561/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a BENEVENTO il 06/04/1993 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. I tre motivi di ricorso (rispettivamente attinenti alla contestazione della penale responsabilità, alla mancata rinnovazione istruttoria e alla carente valutazione delle deduzioni difensive) sono inammissibili ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in quanto intrinsecamente aspecifici, non prospettando gli stessi alcuna effettiva ragione di confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, contenendo gli stessi censure meramente tautologiche attinenti alla dedotta carenza motivazionale della pronuncia. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M