Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 02654/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORIT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d'appello di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], riformando la sentenza di primo grado solo in punto di trattamento sanzionatorio.

2. Contro tale sentenza nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3. Rilevato che il difensore del ricorrente non è inserito nell’Albo dei difensori cassazionisti, e che dunque il ricorso è proposto da soggetto non legittimato, ne dichiara l’inammissibilità.

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 19/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORIT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d'appello di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], riformando la sentenza di primo grado solo in punto di trattamento sanzionatorio. 2. Contro tale sentenza nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Rilevato che il difensore del ricorrente non è inserito nell’Albo dei difensori cassazionisti, e che dunque il ricorso è proposto da soggetto non legittimato, ne dichiara l’inammissibilità. 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02654/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris