CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27990/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Catania del 14 gennaio 2022 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], muniti di procura speciale - rinunzianti a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catania - in riforma della sentenza del tribunale di Catania in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 56,110,624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno. 1.Ha proposto ricorso per cassazione il Cantales, che ha dedotto, con unico motivo, l'erroneità del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti, l'una perché non vi sarebbe stata alcuna effrazione della porta d'ingresso dell'Ostello per la Gioventù all'interno del quale era stato consumato il furto, l'altra perché l'immobile - pur di proprietà della Provincia di Catania - non sarebbe stato destinato ad uso pubblico o a pubblica utilità e si sarebbe presentato, peraltro, in condizioni di abbandono. La riqualificazione in tentativo di furto semplice avrebbe consentito di rilevare la mancanza della condizione di procedibilità della querela. Illegittima, infine, sarebbe la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Cass. sez. 4, n.46150 del 15/10/21, Cella, Rv. 282413; sez. 4, n. 827 del 21/11/17, Scavone e altro, Rv. 271750). Quanto, più in particolare, al trattamento sanzionatorio, è principio di diritto che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge"(sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). A fortiori, a seguito di tale rinuncia, non è invocabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della C