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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30411/2026

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appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolentapatrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione all’impresaindividuale “RAGEL di [OSCURATO:PERSONA]”, fallita l’8 febbraio 2018.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputato – nella qualità di titolare dell’impresa – avrebbe distratto «un beneaziendale, costituito da una cella frigorifera, del valore pari ad almeno 4,000,00euro nonché i ricavi dell'attività conseguiti successivamente alla dichiarazione difallimento, avendo egli proseguito l’attività di impresa».Avrebbe, inoltre, sottratto o occultato i libri e le scritture contabili e, inparticolare, il libro giornale e il registro degli inventari dal 2015 al 2017.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1.

Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall.Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato labancarotta documentale come fraudolenta, mentre, in assenza della provadell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie, il fatto avrebbe dovuto esserericondotto nell’ambito di applicazione della bancarotta semplice documentale.Evidenzia che dall'istruttoria è emerso soltanto che l'imputato aveva consegnatouna documentazione contabile incompleta e che la tenuta delle scritture erairregolare o incompleta, ma non che egli avesse agito con la consapevole finalitàdi impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Sostieneche la sentenza impugnata avrebbe confuso la bancarotta documentalefraudolenta specifica con quella generica, utilizzando argomenti riferibili alla primapur ritenendo integrata la seconda, senza dimostrare il dolo richiesto dall'art. 216legge fall.

Invoca, inoltre, la relazione del curatore, dalla quale emergerebbel'impreparazione e la negligenza dell'imputato nella gestione della crisi d'impresa,elementi incompatibili con una condotta fraudolenta e indicativi, al contrario,dell'assenza dell'elemento psicologico del reato.2.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agliartt. 33 e 216 legge fall.Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato ledichiarazioni contenute nella relazione del curatore ex art. 33 l. fall., dalle qualiemergerebbe l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.La Corte territoriale, inoltre, avrebbe «utilizzato argomenti propri dell’ipotesispecifica (omessa tenuta e mancata custodia/consegna della contabilità), finendoper operare una crasi inammissibile tra condotte ontologicamente alternative,senza chiarire quale sia stata la reale contestazione e quale la condottaconcretamente ritenuta».3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.Entrambi i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente,essendo strettamente correlati – sono infondati.Va premesso che, nell’imputazione, il pubblico ministero ha contestatoentrambe le forme di bancarotta fraudolenta documentale, sia quella generica chequella specifica.Al riguardo, va rilevato che «è ammissibile la contestazione alternativa deidelitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione ooccultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, cheintegra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcunvizio di indeterminatezza dell'imputazione» (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021,Tecchiati, Rv. 280572).

Tuttavia, spetta poi ai giudici di merito specificare qualedelle due fattispecie sia stata concretamente integrata, indicando le prove siadell’elemento oggettivo che dell’elemento soggettivo del reato.Al riguardo, va precisato che le due fattispecie si distinguono sia nell’elementosoggettivo, richiedendo l’una il dolo specifico e l’altra il dolo generico, sianell’elemento oggettivo, atteso che quella specifica richiede che le scritture sianostate sottratte, distrutte o falsificate, mentre quella generica richiede che lescritture siano state tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari dell’impresa.Con particolare riferimento a quella specifica, va precisato che la sottrazione,distruzione o falsificazione può essere anche “parziale”, ossia riguardare solo talunidei registri o dei libri contabili (cfr. Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv.287175).Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il giudice di primo gradoha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale specifica, motivandoin maniera ampia e congrua sia in ordine all’elemento oggettivo che a quellosoggettivo della fattispecie criminosa (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza di primogrado).

La Corte di appello ha specificamente condiviso le valutazioni del giudicedi primo grado (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), ritenendo sussistentigli elementi costitutivi della fattispecie a dolo specifico; solo in via meramenteipotetica, ha poi rappresentato che, anche a volere seguire la tesi difensiva inordine all’insussistenza del dolo specifico, non si sarebbe potuto comunqueaccogliere la richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice,dovendosi comunque verificare la riconducibilità della condotta all'altra ipotesi dibancarotta fraudolenta documentale, caratterizzata dal dolo generico.Entrambi i giudici di merito, dunque, con “doppia conforme”, hanno resoadeguata motivazione in ordine alla sussistenza della bancarotta fraudolentadocumentale a dolo specifico, avendo la Corte di appello aggiunto soloun’argomentazione del tutto priva di rilevanza, che non incide sulla coerenza dellamotivazione.

Così come entrambi i giudici di merito hanno escluso la possibilità diriqualificare il fatto in bancarotta semplice, atteso che, sotto il profilo oggettivo, viera stata la sottrazione di taluni libri contabili e non la loro irregolare tenuta e che,sotto il profilo soggettivo, era emersa la finalità dell’imputato di “coprire” ledistrazioni realizzate.Nel resto le deduzioni del ricorrente sono generiche, assertive e versate infatto.2.

Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 19 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolentapatrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione all’impresaindividuale “RAGEL di [OSCURATO:PERSONA]”, fallita l’8 febbraio 2018.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputato – nella qualità di titolare dell’impresa – avrebbe distratto «un beneaziendale, costituito da una cella frigorifera, del valore pari ad almeno 4,000,00euro nonché i ricavi dell'attività conseguiti successivamente alla dichiarazione difallimento, avendo egli proseguito l’attività di impresa».Avrebbe, inoltre, sottratto o occultato i libri e le scritture contabili e, inparticolare, il libro giornale e il registro degli inventari dal 2015 al 2017.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 216 e 217 legge fall.Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente qualificato labancarotta documentale come fraudolenta, mentre, in assenza della provadell'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie, il fatto avrebbe dovuto esserericondotto nell’ambito di applicazione della bancarotta semplice documentale.Evidenzia che dall'istruttoria è emerso soltanto che l'imputato aveva consegnatouna documentazione contabile incompleta e che la tenuta delle scritture erairregolare o incompleta, ma non che egli avesse agito con la consapevole finalitàdi impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Sostieneche la sentenza impugnata avrebbe confuso la bancarotta documentalefraudolenta specifica con quella generica, utilizzando argomenti riferibili alla primapur ritenendo integrata la seconda, senza dimostrare il dolo richiesto dall'art. 216legge fall. Invoca, inoltre, la relazione del curatore, dalla quale emergerebbel'impreparazione e la negligenza dell'imputato nella gestione della crisi d'impresa,elementi incompatibili con una condotta fraudolenta e indicativi, al contrario,dell'assenza dell'elemento psicologico del reato.2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agliartt. 33 e 216 legge fall.Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato ledichiarazioni contenute nella relazione del curatore ex art. 33 l. fall., dalle qualiemergerebbe l'assenza dell'elemento soggettivo del reato.La Corte territoriale, inoltre, avrebbe «utilizzato argomenti propri dell’ipotesispecifica (omessa tenuta e mancata custodia/consegna della contabilità), finendoper operare una crasi inammissibile tra condotte ontologicamente alternative,senza chiarire quale sia stata la reale contestazione e quale la condottaconcretamente ritenuta».3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.Entrambi i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente,essendo strettamente correlati – sono infondati.Va premesso che, nell’imputazione, il pubblico ministero ha contestatoentrambe le forme di bancarotta fraudolenta documentale, sia quella generica chequella specifica.Al riguardo, va rilevato che «è ammissibile la contestazione alternativa deidelitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione ooccultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, cheintegra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcunvizio di indeterminatezza dell'imputazione» (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021,Tecchiati, Rv. 280572). Tuttavia, spetta poi ai giudici di merito specificare qualedelle due fattispecie sia stata concretamente integrata, indicando le prove siadell’elemento oggettivo che dell’elemento soggettivo del reato.Al riguardo, va precisato che le due fattispecie si distinguono sia nell’elementosoggettivo, richiedendo l’una il dolo specifico e l’altra il dolo generico, sianell’elemento oggettivo, atteso che quella specifica richiede che le scritture sianostate sottratte, distrutte o falsificate, mentre quella generica richiede che lescritture siano state tenute in modo tale da non consentire la ricostruzione delpatrimonio e del movimento degli affari dell’impresa.Con particolare riferimento a quella specifica, va precisato che la sottrazione,distruzione o falsificazione può essere anche “parziale”, ossia riguardare solo talunidei registri o dei libri contabili (cfr. Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv.287175).Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il giudice di primo gradoha ritenuto integrata la bancarotta fraudolenta documentale specifica, motivandoin maniera ampia e congrua sia in ordine all’elemento oggettivo che a quellosoggettivo della fattispecie criminosa (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza di primogrado). La Corte di appello ha specificamente condiviso le valutazioni del giudicedi primo grado (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), ritenendo sussistentigli elementi costitutivi della fattispecie a dolo specifico; solo in via meramenteipotetica, ha poi rappresentato che, anche a volere seguire la tesi difensiva inordine all’insussistenza del dolo specifico, non si sarebbe potuto comunqueaccogliere la richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice,dovendosi comunque verificare la riconducibilità della condotta all'altra ipotesi dibancarotta fraudolenta documentale, caratterizzata dal dolo generico.Entrambi i giudici di merito, dunque, con “doppia conforme”, hanno resoadeguata motivazione in ordine alla sussistenza della bancarotta fraudolentadocumentale a dolo specifico, avendo la Corte di appello aggiunto soloun’argomentazione del tutto priva di rilevanza, che non incide sulla coerenza dellamotivazione. Così come entrambi i giudici di merito hanno escluso la possibilità diriqualificare il fatto in bancarotta semplice, atteso che, sotto il profilo oggettivo, viera stata la sottrazione di taluni libri contabili e non la loro irregolare tenuta e che,sotto il profilo soggettivo, era emersa la finalità dell’imputato di “coprire” ledistrazioni realizzate.Nel resto le deduzioni del ricorrente sono generiche, assertive e versate infatto.2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 19 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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